Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7106 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
ЛЛ
07106-26
Composta da IO LI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IO GI SI BA
TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
IA BI ET
- Relatore -
PIA VERDEROSA
ha pronunciato la seguente
Sent. n. sez. 232/2026 UP - 05/02/2026 R.G.N. 36371/2025
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
MO RE nato a [...] il [...]
inoltre:
Parte Civile
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dal afificativ a norima da 52 d.lgs. in quanto, disposicio Daichiesta diperte Kimpestes dinila legge IL FUNZIONARIUDIZIAR Luanda
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO BATTISTA BERTOLINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
(Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato NT RE impugna con ricorso per cassazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Biella di condanna del predetto in relazione a fatti di violenza sessuale e lesioni aggravate commessi in danno di ST AO, parte civile costituita.
Il ricorso è affidato a due motivi.
1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495 del medesimo codice di rito. Il ricorrente evidenza che sin dal giudizio di primo grado, all'esito del mutamento del collegio all'udienza del 12 gennaio 2023, dopo due udienze nelle quali erano state acquisite le deposizioni della parte civile (quest'ultima sentita all'udienza del 9 dicembre 2021) e di ulteriori due testi, la difesa avanzava richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quantomeno con riferimento alla nuova audizione della parte civile, anche in ragione di talune criticità asseritamente rinvenibili della sua deposizione. Tuttavia, il Tribunale di Biella rigettava l'istanza di rinnovazione e tanto faceva, ad avviso della difesa, incorrendo in violazione di legge. La questione veniva ulteriormente dedotta con l'atto di appello, evidenziando il tema del diritto intertemporale e la questione relativa alla norma applicabile alla luce della sopravvenienza normativa di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2022, n. 150, di modifica dell'art. 495 del codice di rito, con la previsione del comma 4-ter. Tale motivo di gravame veniva rigettato dalla Corte territoriale. Con l'odierno ricorso, l'imputato impugna la sentenza della Corte territoriale sul punto: censura che sia stato applicato il regime delle istanze di rinnovazione previgente, quale interpretato alla luce della sentenza Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, diritto vivente, per il quale la rinnovazione istruttoria richiesta si sarebbe potuta svolgere solo se il difensore avesse presentato una nuova lista testimoniale in vista dell'udienza, cosa non avvenuta. In via di ulteriore considerazione, il ricorrente evidenzia che il diritto vivente quale propalante dalla richiamata decisione MI "costituiva ... un surrettizio espediente per aggirare i principi di oralità e immediatezza, che ricevono anche copertura costituzionale in forza del dettato dell'art. 111 Cost.... e che, inoltre, alla luce dei complessivi argomenti svolti dalla Corte costituzionale prima della riforma Cartabia, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione fosse una interpretazione "discutibile" dell'art. 495 cod. proc. pen., che ritiene debba essere recessiva rispetto alla successiva espressa volontà del legislatore. S
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invoca l'applicazione del principio tempus regit actum con riferimento al tenore della norma di cui all'art. 495 cod. proc. pen. nel testo previgente, nella sua portata letterale e non quale delineato dal diritto vivente, con la conseguenza che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in occasione del mutamento dell'organo giudicante coincide con una "...nullità assoluta del conseguente provvedimento.". Il ricorrente, concludendo, censura di nullità assoluta la sentenza impugnata conseguente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in occasione del mutamento dell'organo giudicante, in ragione della asserita necessità, in esito alla novella normativa, di rivedere l'interpretazione dell'art. 495 cod. proc. pen. ad essa preesistente, e valutata quale diritto vivente, nei fatti superata dalla novella normativa (pagina 9 dei motivi di ricorso): e ciò tanto più nel caso di specie, in ragione della asserita "...carente credibilità intrinseca del testis.... In ultimo, si deduce che i principi del giusto processo non possano ritenersi subvalenti rispetto all'esigenza di evitare profili di vittimizzazione secondaria conseguenti, ad esempio, alla rinnovazione dell'audizione della persona offesa.
2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 609-bis, comma terzo cod. pen. (art. 606, lett. b) cod. proc. pen), e conseguente mancanza della motivazione (art. 606, lett. e) cod. proc. pen..): il ricorrente ritiene che la Corte territoriale sia incorsa in errore di diritto nell'escludere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis cod. pen., senza applicare tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza e dalla norma penale ed ulteriormente argomentando quanto alla sussistenza di elementi di dubbio in merito alla chiarezza del rifiuto (mancato consenso) della parte civile al compimento dell'atto
sessuale.
Nelle more dell'udienza, il ricorrente ha trasmesso memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. La parte civile, ammessa al patrocinio dello Stato, ha trasmesso conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Bertolini, con conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché oblitera ogni considerazione del disposto di cui all'art. 93-bis del d. lgs. 150 del 2022, recante specifica previsione del regime transitorio conseguente alle modifiche introdotte con la riforma c.d. Cartabia, proponendo, nella sostanza, una applicazione retroattiva del
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nuovo art. 495, comma 4-ter cod. proc. pen. non prevista dalla legge. L'art. 93- bis citato, rubricato «Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento» prevede che *1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023». In ragione del dato temporale della assunzione della dichiarazione della parte civile nel presente procedimento (9 dicembre 2021), non po' quindi applicarsi al caso di specie l'art. 495, comma 4-ter del codice di procedura penale come modificato dal d. Lgs. n. 150 del 2022. D'altronde, a fronte dell'univoco tenore della disposizione transitoria prevista dalla legge, neppure può giungersi ad una diversa conclusione valorizzando una asserita contesa tra diritto vivente, ovvero l'interpretazione dell'art. 495 cod. proc. pen., nel testo ante-riforma, data dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv. 276754 04) e la novella normativa. Rileva soffermarsi a considerare che la riforma Cartabia, sul punto, non contiene né norme interpretative di precedenti disposizioni o recettizie di orientamenti giurisprudenziali, né diposizioni destinate a valere per il passato, prevedendo, con il citato regime transitorio, un vero e proprio confine temporale, ancorato non già al tempo della istanza di rinnovazione, bensi a quello di acquisizione della prova (necessariamente ad esso antecedente). Tale impostazione risulta coerente con la scelta del legislatore di introdurre non già una modifica isolata del regime delle rinnovazioni, bensì un compiuto sistema processuale che, da un lato, con la novella dell'art. 510 comma 2-bis del codice di rito, modifica il regime delle modalità di documentazione delle acquisizioni di prova in dibattimento (da svolgersi elettivamente attraverso videoregistrazione), dall'altro prevede che non si dia luogo a rinnovazione delle prove così acquisite, prevedendo, per l'effetto, il diritto della parte a ottenere (non solo a richiedere) la rinnovazione nei casi in cui ciò non avvenga, fermo restando il potere del giudice di disporre la rinnovazione quando la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Si tratta, quindi, di un complesso normativo di portata innovativa a livello di sistema, il cui presupposto applicativo è strettamente legato all'introduzione della registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell'atto.
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A fronte di tale ricostruzione, aderente al tenore normativo, l'invocata applicazione retroattiva dell'art. 495, comma 1-quater cod. proc. pen., non solo svuota di contenuto la previsione legislativa del regime transitorio e omette di considerare il più ampio contesto della riforma, ma si spinge a svuotare di contenuto l'assetto del diritto vivente quale individuato dalla Corte di cassazione
nomofilattico, riconosciuto
nell'esercizio del proprio precipuo ruolo dall'ordinamento (art. 65 del RD 30 gennaio 1941, n. 12). Concludendo, si ribadisce quindi che la previsione in materia di uno specifico regime transitorio delinea in materia netta il termine iniziale di applicazione del regime processuale quale individuato dalla riforma Cartabia: rileva altresì osservare che la riforma, non assumendo a riferimento la data dell'istanza processuale di rinnovazione, bensì quella in cui sono state rese le precedenti dichiarazioni, mostra di assegnare rilievo preminente al tempo di formazione della prova, garantendo la stabilità della ritenuta valida acquisizione. Quanto alla valutazione dell'istanza di rinnovazione secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la Corte territoriale riporta espressamente le motivazioni addotte dal giudice di primo grado, che ritrascrive, rilevando in primo luogo che l'imputato non avesse depositato lista testimoniale né all'epoca (ovvero, ex art. 468 cod. proc. pen.), né in vista del mutamento del collegio.
Con riferimento alle deduzioni difensive relative alla prevalenza del diritto dell'imputato a che il confronto con chi il suo accusatore si svolga dinanzi al soggetto che lo deve giudicare, si osserva che anche sotto tale profilo il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale e dal primo giudice, per le quali tale diritto in linea generale ammette deroghe, quali quelle previste dall'art. 190 bis, comma 2 cod. proc. pen. per i procedimenti relativi al catalogo dei reati ivi espressamene previsto (trai quali quello di cui all'art. 609-bis cod. pen), allorché si verta in materia di acquisizione delle dichiarazioni di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità già sentita in sede di incidente probatorio o in dibattimento in contraddittorio con la persona nel cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, rispetto ai quali l'esame resta ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto di precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Rispetto a tale ultima ipotesi, peraltro il giudice procedente in primo grado aveva, come detto, espresso un giudizio di manifesta superfluità della richiesta rinnovazione, rispetto al quale, a ben vedere, il ricorrente in questa sede reitera una valutazione di non credibilità intrinseca della persona offesa, riportando nel ricorso stralci della deposizione dalla stessa resa all'udienza del 9 dicembre 2021, (trascrizione allegata in versione integrale al ricorso), senza tuttavia neppure confrontarsi con la ampia motivazione svolta in punto di credibilità dal giudice di primo grado nel paragrafo 4.1 della sentenza (i cuT argomenti sono oggetto di espresso richiamo ad opera della corte territoriale, a
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pagina 5 della sentenza), anche con riferimento allo stato di profondissima prostrazione della persona offesa dopo i fatti per cui è processo (pagina 11 della sentenza di primo grado, oggetto di conferma da parte della Corte territoriale a pagina 7 e ss. della sentenza impugnata). Ulteriormente, vengono, altresì sottoposte a valutazione, a riscontro, sia le narrazioni delle condizioni della persona offesa subito dopo il fatto, propalanti dal racconto dei figli e del genero dalla stessa, nonché il tenore della certificazione medica e la dichiarazione del medico che l'aveva visitata.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui, come detto, si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla esclusione dell'applicazione della diminuente prevista per i casi di minore gravita dal comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen., il motivo è generico sotto entrambi i profili di censura poiché non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale. In punto di esclusione della diminuente di cui all'art. 609-bis comma 3 cod. pen., invocata con specifico motivo di appello, la Corte ha infatti argomentato (pagina 9 della sentenza) facendo buon governo dei principi giurisprudenziali che, al fine, impongono una valutazione globale del fatto: come chiaramente affermato da questa Corte, infatti, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici. ((Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615 - 01; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501 - 01 Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 25919601). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha specificatamente richiamato le modalità subdole, violente e prevaricatrici di realizzazione della condotta, il fatto che la persona offesa fosse stata costretta a rapporti sessuali di diverso tipo e picchiata, ha altresì tenuto conto delle sue condizioni psicologiche ritenute fragili, e dell'entità del conseguente trauma, documentato anche dalla relazione psicologica svolta dal Consultorio competente, che ne diagnosticava, in epoca prossima ai fatti, una condizione di disturbo da stress post-traumatico. A fronte di tale motivazione, scevra da profili di illogicità e irragionevolezza, la censura formulata dal ricorrente non può esser accolta, neppure con riferimento alle deduzioni operate in ricorso e relative, ancore
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una volta, ad asseriti profili di non attendibilità della persona offesa, valutazione ampiamente motivata dalla corte territoriale, come sopra detto.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
4. La possibile ostensione di dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
Così è deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore IA BI ET
Il Presidente
IO LI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Deposita in Cancelleria
Oggi,
20 FEB. 2026
IL FUNZIONA
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