Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7106
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 495 del medesimo codice di rito

    Il primo motivo di ricorso è infondato poiché non considera il disposto dell'art. 93-bis del d.lgs. 150/2022, che disciplina il regime transitorio. La norma sull'applicazione dell'art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. non si applica quando la prova è stata acquisita in data anteriore al 1° gennaio 2023. Inoltre, la riforma Cartabia non contiene norme interpretative o retroattive, ma un regime transitorio con un confine temporale legato al momento della formazione della prova. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite, ritenendo l'istanza di rinnovazione non necessaria e non confrontandosi con le motivazioni del primo giudice sulla credibilità della persona offesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 609-bis, comma terzo cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Il motivo è generico. La Corte territoriale ha motivato l'esclusione dell'attenuante con una valutazione globale del fatto, considerando le modalità subdole, violente e prevaricatrici, la costrizione a rapporti sessuali e le percosse, le fragili condizioni psicologiche della persona offesa e il conseguente trauma, documentato da relazione psicologica. Tali argomentazioni sono scevre da illogicità e irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7106
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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