Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
Alla stregua della lettera e della "ratio" della fattispecie di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, descritta dall'art. 355 cod. pen., il requisito della necessità delle cose od opere per uno stabilimento pubblico o per un pubblico servizio deve essere inteso in senso assoluto, e non relativo, come esprimente cioè l'esigenza che le cose od opere costituiscano in via immediata il bene attraverso il quale vengono soddisfatte le necessità del pubblico stabilimento o del pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stato escluso il requisito della necessità, come sopra precisato, in relazione a un contratto di appalto concernente la manutenzione del patrimonio edilizio dell'ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Firenze - la cui attività istituzionale consisteva nella realizzazione di complessi immobiliari da assegnare a cittadini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/1998, n. 9525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9525 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 19/6/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 960
3. " Antonio S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 14207/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze nei confronti di
MA AS, n. 13.10.1946
avverso la sentenza emessa il giorno 19.01.1998 dalla Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Tullio Padovani, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 19.01.1998 la Corte d'appello di Firenze confermava l'assoluzione per insussistenza del fatto di MA AS dal reato di cui all'art. 355 c.p., per inadempienza agli obblighi assunti col contratto di appalto stipulato il 30.10.1990 con l'ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) di Firenze. Rilevava la Corte che l'oggetto dell'appalto riguardava la manutenzione del Patrimonio edilizio dell'ATER e non aveva collegamento funzionale con le attività istituzionali dell'Ente (realizzazione di complessi immobiliari da assegnare a determinati cittadini, opere di urbanizzazione) e, inoltre, nessuna colpa era comunque addebitabile all'imputato, la cui società era fallita. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze deducendo che il reato ascritto sussiste anche se l'opera omessa non ha immediata e concreta destinazione pubblicistica, bastando che comunque risponda ad un interesse compreso nel fine istituzionale dell'Ente pubblico: cosa sicuramente ricorrente nella specie, posto che l'ATER aveva il fine di compiere fattiva opera di agevolazione nel campo dell'edilizia abitativa, onde la manutenzione di un suo immobile, indipendentemente dalla immediata e concreta destinazione dello stesso realizzava un interesse di pubblico rilievo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Alla stregua della ratio e della lettera del disposto di cui all'art. 355 cp., infatti, il requisito della necessità delle cose od opere per uno stabilimento pubblico o un pubblico servizio deve essere inteso in senso assoluto, e non relativo, come esprimente cioè l'esigenza che le cose od opere costituiscano in via immediata il bene attraverso cui vengono soddisfatte le necessità del pubblico stabilimento o del pubblico servizio. Una conferma sistematica di tale interpretazione può ora trarsi anche dalla rigorosa definizione di pubblico servizio resa dal novellato art. 358 cp.
P. Q. M.
visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 1998