Sentenza 28 gennaio 2000
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In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.
Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva,ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2000, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 28/1/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 349
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 33717/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OG LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 6/5/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Dott. Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Latina in data 21/5/'97 LL PO veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestatagli, alla pena di sette mesi di reclusione e trecentomila lire di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 349 cpv. c.p. del quale era chiamato a rispondere per avere, quale proprietario e custode giudiziario dell'immobile abusivamente costruito in Via Lombardia n. 2 di Cisterna, sequestrato l'8/5/'92, violato i sigilli apposti a detto immobile proseguendo nel lavori di edificazione, come accertato il 19/10/'92.
Con la stessa sentenza il Pretore dichiarava non doversi procedere a carico del PO, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47; 2, 4 e 13 L. 5/9'71, n. 1086 e 17, 18 e 20 L. 2/02/'74, n. 64, pure ascrittegli, perché estinte per oblazione, avendo egli presentato tempestiva domanda di rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio e pagato le somme di denaro all'uopo dovute.
Contro il capo di tale decisione concernente il delitto del quale era stato dichiarato colpevole, l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto non avendo proseguito i lavori di costruzione abusiva dell'immobile di che trattasi in quanto, all'epoca, era impegnato per lavoro lontano da casa, circostanza che chiedeva di provare per testi, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale.
La Corte d'Appello di Roma, rigettata la richiesta da ultimo menzionata, confermava -con sentenza del 6/5/'99- la decisione impugnata, osservando che i lavori di sopraelevazione della propria abitazione non potevano che essere stati commissionati dall'imputato. Avverso la sentenza di secondo grado il PO ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per mancata assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente che la richiesta di provare per testi la circostanza che all'epoca della violazione dei sigilli egli era lontano da casa, per ragioni di lavoro e, quindi, non poteva avere commesso il fatto ascrittogli, sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente rigettata dalla Corte di merito, sebbene fosse determinate ai fini della decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
In tema di violazione dei sigilli il custode -tale era pacificamente il PO- è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.
Da ciò deriva che, qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, è legittimo ritenere che di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro il quale aveva, quantomeno, il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse.
In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia (v. conf. Cass. sez. VI, 26/02/'93, Pistillo). La rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che l'indagine istruttoria sia ormai completa. Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il Giudice dell'appello a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo -invece- che egli ritenga di non potere decidere allo stato degli atti.
Ne deriva che la rinnovazione del dibattimento, in appello, costituisce esercizio di potere discrezionale del Giudice dell'impugnazione il cui giudizio, al riguardo, è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (v. conf. Cass. sez. fer., 29/8/'93, Giuffrida;
sez. III, 3/VI/'94, D'Acunto;
25/11/'94, Boldrin;
14/5/'98, Di Meo e 6/7/'99, Ventriglia). Nel caso in esame la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalla difesa dell'imputato, ritenendo irrilevante -alla luce dell'articolato dedotto- le deposizioni dei testi indicati. Siffatta motivazione non è censurabile in questa sede perché giuridicamente corretta. stante la ininfluenza della circostanza che il custode giudiziario dell'immobile si fosse allontanato da casa, senza chiedere previamente di essere sostituito nella funzione di vigilanza e custodia del bene.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da LL PO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 6/5/'99 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2000