Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2000, n. 2989
CASS
Sentenza 28 gennaio 2000

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In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.

Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva,ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2000, n. 2989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2989
    Data del deposito : 28 gennaio 2000

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