Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
La minuziosa indicazione legislativa dei requisiti soggettivi per la cumulabilità dell'indennità di mobilità con la percezione di redditi di lavoro subordinato o autonomo (prevista dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991) e la funzione di ammortizzatore sociale dell'indennità in argomento (diretta a sostenere i lavoratori a vario titolo estromessi dal processo produttivo) inducono a ritenere che le norme che consentono il suddetto cumulo hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30 gennaio-22 marzo 2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Elisa C. ed Eugenio R. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15 luglio-29 settembre 2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18 novembre 1999 ed il 21 dicembre 1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni «Argentina Eur 8,75% 1998/2003», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21 …
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FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30 gennaio-22 marzo 2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Elisa C. ed Eugenio R. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15 luglio-29 settembre 2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18 novembre 1999 ed il 21 dicembre 1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni «Argentina Eur 8,75% 1998/2003», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21 …
Leggi di più… - 3. CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitoreAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 gennaio 2018
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'Impresa Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente; è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n.898 del 16.01.2018. REPUBBLICA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6679 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALLEFUOCO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO LUIGI UMBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 19/01/98 - R.G.N. 1297/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato TOMMASINI per delega VALLEFUOCO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso in primis inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto del 25 ottobre 1995, il sig. MO LE ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Brindisi chiedendo la condanna dell'INPS a corrispondergli i ratei di indennità di mobilità maturati dal marzo 1995 in poi la cui erogazione era stata illegittimamente sospesa dall'Istituto di previdenza.. Con sentenza in data 17 giugno 1996, il Pretore accoglieva la domanda che, su appello dell'Istituto di previdenza, veniva invece respinta dal Tribunale con sentenza in data 14 novembre 1997/19 gennaio 1998. Per la cassazione della sentenza di secondo grado (non notificata, a quanto risulta dalla copia depositata dall'attuale ricorrente a norma dell'art. 369 c.p.c., mentre l'INPS non ha dato prova dell'indicata avvenuta notifica in data 18 febbraio 1998) ricorre il lavoratore (atto notificato il lunedì 20 aprile 1998, comunque nel rispetto anche dell'eventuale termine ex art.325 c.p.c.) con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché dalla copia notificata risultava una semplice attestazione a margine dell'avvenuto rilascio della procura speciale sull'originale, ma non vi era la prova dell'anteriorità della stessa rispetto alla notificazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'INPS è infondata.
Nel caso in esame, la copia notificata recava a margine il testo della procura speciale seppure non sottoscritta, ma l'avvenuto suo rilascio con la sottoscrizione del mandate e la certificazione dell'autografia con sottoscrizione del difensore esistenti prima della notificazione, risulta dalla circostanza che tali sottoscrizioni figurano sull'originale e dal fatto che questo era stato notificato ad istanza come in atti (come si legge nella relazione dell'ufficiale giudiziario) e, quindi, è da ritenere, ad istanza degli avvocati del ricorrente, risultanti dall'epigrafe del ricorso, oltre che dal testo della procura e dai timbri dello studio legale apposti sulla prima pagina dell'atto che ai richiedenti è stato poi restituito dopo la notificazione.
Sussistono, quindi, elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (così come precisato anche da Cass. 22 settembre 2000, n. 12573; 21 novembre 2000, n. 14999; 22 novembre 2000, n. 15072). Con i due motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma nono, in relazione agli artt. 7 e 16 della legge n. 223/1991 cit., e sostiene che, seppure il LE non rientrava tra i lavoratori prossimi al pensionamento, posti in mobilità entro il 31 dicembre 1992, egli avrebbe avuto egualmente diritto all'indennità di mobilità cumulando il trattamento con l'eventuale reddito dell'attività autonoma, secondo lo spirito delle disposizioni della legge relative ai lavoratori delle aree svantaggiate;
la stessa lettura restrittiva dell'art. 9, comma nono, cit. non portava a limitare il beneficio ai lavoratori in mobilità alla data del 31 dicembre 1992, ma lo estendeva ai lavoratori con particolare anzianità.
Inoltre, l'ipotesi in esame non rientrava tra quelle di cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dei commi primo e sesto dell'art. 9 della legge n. 223/1991.
I motivi sono infondati.
Ha ritenuto il giudice di appello che il LE, licenziato il 30 settembre 1993 dalla MA.ME. s.r.l. e inserito nelle liste di mobilità, aveva percepito la relativa indennità sino al febbraio 1995. Successivamente l'INPS, accertato che il lavoratore si era iscritto all'albo dei consulenti del lavoro della provincia di Brindisi, aveva sospeso l'erogazione a decorrere dal marzo 1995. Non essendo contestato che il LE aveva svolto effettivamente lavoro autonomo, il Tribunale ha escluso che lo stesso potesse invocare a proprio favore la norma di cui all'art. 9, comma nono, della legge 23 luglio 1991, n. 223; tale norma era infatti applicabile solo ai lavoratori posti in mobilità prima del 31 dicembre 1991, come disposto dall'art. 7, comma sesto, legge citata, mentre il LE era stato inserito nelle liste di mobilità il 30 settembre 1993.
La Corte ritiene che le esaurienti e argomentate considerazioni del giudice di appello ora esposte resistano alle critiche del ricorrente.
L'art. 9, comma nono, del d.l. 29 settembre 1992, n. 393, consente ai lavoratori di cui all'art. 7, comma sesto, di cumulare, entro certi limiti, l'indennità di mobilità con il reddito da lavoro autonomo, ma deve trattarsi di lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 (e che siano in possesso degli altri requisiti indicati nelle norme sopra citate, in particolare, come precisato dal Tribunale, dell'appartenenza ad aree svantaggiate e di età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia: ulteriore requisito quest'ultimo che lo stesso ricorrente ammette di non possedere), mentre il LE è risultato licenziato e inserito nelle liste di mobilità il 30 settembre 1993.
Vero è che l'art. 9 prevede il cumulo con un reddito e quindi presuppone una attività lavorativa effettiva, non desumibile dalla semplice iscrizione ad un albo professionale (che il giudice di prime cure, come riferito dal Tribunale aveva valorizzato di per sè), ma il LE non nega nei motivi di ricorso di avere percepito un reddito da attività libero professionale: nel limitarsi a sostenere la cumulabilità dell'indennità con il reddito di lavoro autonomo sostanzialmente aderisce, anzi, all'accertamento del Tribunale secondo cui risultava incontestato che egli svolgesse effettivamente il lavoro autonomo per il quale era abilitato, come emergeva dalle note depositate nel suo interesse in data 24 maggio 1996) avanti al Pretore.
A fronte della minuziosa indicazione dei requisiti soggettivi per la cumulabilità dell'indennità di mobilità con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo e della funzione stessa dell'indennità, di ammortizzatore sociale e di sostegno ai lavoratori a vario titolo estromessi dal processo produttivo, la quale comporta l'eccezionalità delle norme che consentono il cumulo, non ritiene la Corte che, come prospetta il ricorrente, lo speciale trattamento possa essere mantenuto al di fuori e, addirittura, in contrasto con tali previsioni, in ossequio a un preteso spirito della legge che si risolverebbe in una non consentita applicazione analogica di norme eccezionali e speciali.
Non decisivo è, poi, l'argomento secondo cui la percezione di un reddito da lavoro autonomo al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 393 del 1992 cit.. Invero, anche astraendo dalla considerazione che l'INPS si era limitato alla sola sospensione del trattamento, l'iscrizione nelle liste di mobilità ha funzioni ulteriori rispetto alla semplice identificazione degli aventi diritto all'indennità. Nella stessa lista, infatti, possono iscriversi pure i lavoratori posti in mobilità da imprese anche con meno di quindici dipendenti che abbiano licenziato per riduzione trasformazione o cessazione di attività o di lavoro e tutti i lavoratori licenziati per riduzione di personale per i quali non è prevista indennità di mobilità (art. 4, primo comma, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236; art. 4, comma diciassette, d.l. 1^ ottobre 1996, n. 501, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608), nonché i lavoratori licenziati da imprese in crisi del trasporto marittimo (art. 6, comma sedici, del d.l. n. 148 del 1993 cit. che esclude l'applicabilità dell'art. 7 dello stesso d.l.). In tali casi l'iscrizione avviene ai fini dell'applicazione di misure incentivanti la rioccupazione (benefici in favore delle imprese che assumano gli iscritti: art.8 del d.l. n.148 del 1993 cit.) e allo scopo di offrire opportunità di rioccupazione agli iscritti (diritto di precedenza nella riassunzione presso il medesimo datore di lavoro entro un anno:
art. 8 ult. cit. e 15 legge 264 del 1949; misure incentivanti l'assunzione nel pubblico impiego, ecc.).
Le considerazioni svolte inducono, conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, a rigettare il ricorso.
Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001