Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6679
CASS
Sentenza 15 maggio 2001

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La minuziosa indicazione legislativa dei requisiti soggettivi per la cumulabilità dell'indennità di mobilità con la percezione di redditi di lavoro subordinato o autonomo (prevista dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991) e la funzione di ammortizzatore sociale dell'indennità in argomento (diretta a sostenere i lavoratori a vario titolo estromessi dal processo produttivo) inducono a ritenere che le norme che consentono il suddetto cumulo hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30 gennaio-22 marzo 2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Elisa C. ed Eugenio R. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15 luglio-29 settembre 2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18 novembre 1999 ed il 21 dicembre 1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni «Argentina Eur 8,75% 1998/2003», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21 …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 12 febbraio 2018

    FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30 gennaio-22 marzo 2013, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Elisa C. ed Eugenio R. nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15 luglio-29 settembre 2009, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido contratto quadro, delle operazioni di investimento effettuate il 18 novembre 1999 ed il 21 dicembre 1999 tra le parti per l'acquisto di obbligazioni «Argentina Eur 8,75% 1998/2003», ed ha conseguentemente condannato la Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21 …

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  • 3CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 gennaio 2018

    ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'Impresa Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente; è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio, con la sentenza n.898 del 16.01.2018. REPUBBLICA …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6679
Data del deposito : 15 maggio 2001

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