Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
La notificazione della citazione effettuata presso la residenza dell'imputato nonostante egli abbia eletto domicilio determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo la notifica comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato (Nella fattispecie, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato anche notificato al difensore di fiducia domiciliatario che, presente all'udienza, non aveva sollevato eccezioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2008, n. 23658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23658 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2 365 8 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/05/2008
SENTENZA
N. 607108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO 11 N. 019738/2005 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott.MACCHIA ALBERTO 17
4. Dott. DAVIGO PIERCAMILLO
ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 22/06/1972 1) NA SALVATORE
avverso SENTENZA del 29/03/2005
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
che ha concluso per l'inamminililita
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 marzo 2005, la Corte d' Appello di
Palermo, 1 sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale
in sede appellata da FI RE, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione (art. 648 c.p.), detenzione per il commercio di CD abusivamente riprodotti e privi di marchio SIAE (art. 171-ter lett. c) e d) e C. 2 lett.
a) legge 633/41 come novellata dalla legge 248/2000 e condannato, ritenuta l' ipotesi attenuata di cui al cpv. dell' art. 648 c.p. con la continuazione e la diminuente del rito,
alla pena di venti giorni di reclusione e cento euro di multa con pubblicazione della sentenza, confisca e distruzione dei CD
in sequestro.
La Corte territoriale riteneva infondato 1' appello, in quanto la prova di ascolto, ancorché solo su alcuni CD, aveva dimostrato che i supporti non erano vergini e che le
registrazioni contenevano brani musicali tutelati dalle norme sul diritto di autore, mentre la richiesta di esclusione dell'
aggravante di cui al comma 2 lett. a) dell' art. 171-ter legge cit. era inammissibile perché tardivamente proposta " Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso 1'
inosservanzaimputato, che ne ha chiesto l' annullamento per dell' art. 179 c.p.p. comportante la nullità dell' intero
giudizio di appello per omessa notifica del decreto di citazione dell' imputato, in quanto non notificato presso il domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Giancarlo Bonfanti, elezione ritualmente depositata già in primo grado all' udienza del
9.12.2003 al momento del deposito dell' istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è1. Il ricorso infondato, perché il difensore di fiducia
(presente all' udienza dibattimentale per la quale il decreto di citazione era stato notificato al suo assistito non al domicilio eletto, ma presso la residenza, secondo le modalità stabilite dall' art. 157 c. 8 c.p.p.) non ha eccepito la mancata notifica al domicilio eletto nel termine stabilito dall' art. 182 C. 2
c.p.p..
Si osserva che la notificazione della citazione effettuata
1' elezione di domicilio dapresso la residenza nonostante parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, tanto più che l' avviso di fissazione di udienza risulta essere stato notificato ritualmente al difensore di fiducia domiciliatario, il quale,
presente all' udienza nulla ha eccepito. Tenuto conto del rapporto fiduciario intercorrente con il legale, cui l'atto
è stato notificato, Va ritenuta l'applicabilità della
sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i
termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez.
5, 10.2-7.3.2005 n. 8826; Cass. Sez. 1, 27.4-17.6.05 n. 23070) -
2. La sentenza impugnata deve comunque essere annullata senza
rinvio limitatamente al delitto di cui all' art. 648 c.p.1
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato L' art. 16 L. 248/2000 applicabile al caso concreto perché norma più favorevole, ha individuato come illecito amministrativo la condotta di acquisto о noleggio di supporti audiovisivi non conformi alle disposizioni di legge ed ha formulato una clausola di salvaguardia ("purché il fatto non costituisca concorso nei
reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, " ecc.), solo nell' ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati
indicati.
La modifica normativa apportata con D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68
non incide sul dettato normativo della precedente disposizione per il periodo di sua vigenza. La sua abrogazione e la sostituzione (con previsione di illecito amministrativo solo quando il fatto di acquisto e ricezione non concorra "con i reati di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater...
ecc) non si riverbera sulle condotte realizzate medio tempore in omaggio alla regola dettata dall' art. 2 c.p..
In senso conforme alle dette conclusioni si sono espresse le
Sezioni unite (Cass. S.Un. 20-23.12.2005 n. 47164) che hanno innanzi tutto ribadito l' inesistenza del rapporto di specialità
tra le condotte di acquisto o ricezione previste dall' art. 648
c.p. e le condotte di detenzione o di immissione in circolazione previste da altre fattispecie incriminatici e che ha escluso la possibilità di ricorso ai criteri di assorbimento e consunzione
"perché l' inciso finale dell' art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, si, talora 1' applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria;
ma si riferiscono appunto solo а casi determinati, non generalizzabili". La medesima sentenza ha quindi stabilito che nel vigore della legge n. 248 del 2000 illecito1'
sul delitto diamministrativo prevale in ogni caso,
ricettazione (ed anche sulla contravvenzione di cui all' art. 712 c.p.), mentre nel vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003 la
prevalenza dell' illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto o ricezione per uso personale. Nel caso in esame, poiché il fatto risale al 2001, resta ferma
1' applicazione della norma più favorevole introdotta con la legge n. 248 del 2000 che ha degradato la condotta di acquisto e ricezione di supporti riproducenti opere dell' ingegno in violazione delle norme poste a protezione del diritto di autore ad illecito amministrativo.
Non va disposto il rinvio alla Corte territoriale ai fini della determinazione della pena, perché essa è stata applicata a di sotto del minimo stabilito per 171-ter legge 633/41.
P.Q.M.
Annulla alsenza rinvio la sentenza impugnata limitatamente delitto di cui all' art. 648 c.p., perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato, ferma restante la pena inflitta di giorni venti di reclusione ed euro cento di multa in ordine
ai residui reati.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma 15 maggio 2008 Il nsigliere Est. Guhan love Il Pres idente
DEPOSITALONC
IL 11 GIU 2008
IL Plora Blopetto