Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2017, n. 57740
CASS
Sentenza 6 novembre 2017

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L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (In motivazione la S.C. ha precisato che grava sul difensore di fiducia - e non anche su quello d'ufficio - l'obbligo-onere di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2017, n. 57740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 57740
    Data del deposito : 6 novembre 2017

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