Sentenza 6 novembre 2017
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (In motivazione la S.C. ha precisato che grava sul difensore di fiducia - e non anche su quello d'ufficio - l'obbligo-onere di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2017, n. 57740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57740 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2017 |
Testo completo
57740 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 06/11/2017 Presidente- Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 2440/2017 LUCA PISTORELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA FIDANZIA - N.18693/2016 IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD RB nato il [...] a [...]( TUNISIA) avverso la sentenza del 14/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'avvocato Novelli si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 aprile 2016 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado con cui AM RB è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 495 c.p.. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ad un unico articolato motivo. E' stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 143, 178 lett. c), 179 429, 546, 601 e 605 c.p.p.. Lamenta il ricorrente la nullità dell'intero giudizio di primo e secondo grado per non essere stati tradotti in una lingua a lui conosciuta. Nessun atto processuale (decreto che dispone il giudizio in primo grado e in appello ed entrambe le sentenze dei giudici di merito) è stato tradotto in lingua araba con conseguente nullità della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Va preliminarmente osservato che è pur vero che questa Corte ha affermato che la mancata traduzione degli atti processuali notificati nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio integra una causa di nullità a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. (Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016 - dep. 18/11/2016, P.M. in proc. Dutu, Rv. 268371). Si è, infatti, osservato che con l'elezione di domicilio rapporto che si instaura tra l'imputato ed il suo domiciliatario fa sorgere in capo a quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione e non quello di accollare al domiciliatario difensore d'ufficio l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta. Ritiene questo Collegio, tuttavia, che il predetto principio di diritto, elaborato da questa Corte esclusivamente per l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, non sia in alcun modo estensibile all'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (conf. Sez 2 n. 31643 del 16.3.2017, Rv. 270605). Infatti, come evidenziato dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 136/2008, "la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa..". L'obbligo che grava sul difensore di fiducia ( e non su quello d'ufficio) di corretta e tempestiva informazione dell'imputato su gli atti processuali che lo riguardano impone dunque al predetto difensore l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso comunque il significato. Peraltro, anche ammettendo che per effetto della mancata traduzione degli atti processuali avrebbe H all'imputato alloglotta fosse integrata una (del tutto ipotetica) nullità, questa 2 comunque carattere non assoluto, non trattandosi di una omessa citazione nè di una notifica con modalità inidonee a comportare la comunicazione dell'atto al suo destinatario ( Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, rv. 229539) e sarebbe quindi stata sanata per effetto del silenzio mantenuto dalla difesa nel corso del giudizio di appello (Sez. 4, n. 1141 del 15/12/1999, rv. 215662; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012 Rv. 253841 Sez 6 n. 47896 del 19/06/2014 Rv. 261218). Nel caso in esame emerge, infatti, dall'esame sia dai verbali delle udienze dei primi due gradi del giudizio sia dai motivi d'appello, che il difensore di fiducia non aveva mai sollevato tale eccezione, che ha formulato per la prima volta con il presente ricorso. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Andrea Fidanzia dr. Paolo Antonio BRUNO Depositato in Cancelleria.Cancelleria Roma, lì 28 IL CANCELLIERE MAA DI CA 3