Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
Il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 40660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40660 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 09/10/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1690
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 21325/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA HA, nato in [...] in data [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 5.3.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.2.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di MA HA di indagato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catania, con ordinanza del 5.3.2012, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in ragione della mancata traduzione della stessa e della mancata nomina di un interprete all'udienza di convalida dell'arresto sull'assunto che l'indagato comprendesse la lingua italiana, come indicato nel verbale di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per la sussistenza dell'obbligo da parte dell'autorità procedente di nominare un interprete è necessario che l'imputato straniero non conosca la lingua italiana, non conseguendo la obbligatorietà della nomina del solo fatto che la persona da assistere sia di nazionalità straniera. (Cass. Sez.1A sent. n. 6254 del 4.5.1994 dep. 27.5.1994 rv 198879).
La mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero deve essere allegata dallo stesso o dal suo difensore in quanto in tema di nomina di un interprete, condizione fondamentale per l'esercizio del diritto da parte dell'imputato di essere assistito da un interprete è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, sollecitando così, di persona o a mezzo del difensore, tale nomina. (Cass. Sez. 6A sent. n. 0 3547 del 21.11.1996 dep. 12.2.1997 rv 208188). Nel caso in esame risulta invece attestato nel verbale di arresto si da atto che l'indagato parla e comprende la lingua italiana. Peraltro le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 5052 del 24.9.2003 dep.
9.2.2004 rv 226717) hanno chiarito che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime c.d. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana). Nel caso in esame agli atti risulta invece la conoscenza della lingua italiana.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012