Sentenza 16 marzo 2017
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L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2017, n. 31643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31643 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
31643-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - N. 838/2017 Dott. - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE N. 30340/2016- Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI _- Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM JO N. IL 01/10/1974 avverso la sentenza n. 50403/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/04/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Camine Stabile che ha concluso per I'm ammessi теге del Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO AM JO, a mezzo del difensore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Torino ha respinto in data 22 dicembre 2015 l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per omessa traduzione in lingua nota all'imputato e avverso la sentenza emessa in data 15/5/2016 dalla Corte d'appello che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale che lo aveva condannato per rapina impropria aggravata dall'uso di armi (bottiglia rotta) e per lesioni in danno di TA UI. Deduce il ricorrente:
1. inosservanza di norme processuali in particolare degli articoli 143 comma due codice di procedura penale in rapporto agli articoli 178 lett. c) 180 codice procedura penale sostiene che la notifica del decreto di citazione al domicilio , ritualmente eletto dall'imputato non vale a giustificare la mancata traduzione dell'atto;
2. vizio della motivazione anche per travisamento con riguardo all'utilizzo dell'arma da parte dell'imputato CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze concernenti una pretesa violazione del diritto al contraddittorio sono infondate. In sede di interrogatorio di convalida dell'arresto AM JO rilasciava procura speciale al suo difensore di fiducia Avv. Ornella FIORE presso il quale in data 24.10.2014, dopo essere stato scarcerato, eleggeva domicilio. Il processo di primo grado si svolgeva davanti al GIP nelle forme del giudizio abbreviato in assenza del prevenuto. La citazione in appello veniva notificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia a norma dell'art. 161 c.p.p., su sollecitazione dello stesso difensore che, all'udienza del 22.12.2015, aveva eccepito la mancata notifica all'imputato a detto domicilio. La Corte territoriale aveva infatti provveduto a rinnovare la citazione disponendo che il decreto non venisse tradotto in lingua inglese in quanto, trattandosi di notificazione da effettuare al difensore, il destinatario era perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e spettava a lui riferirlo al proprio assistito nella lingua da costui conosciuta. La Corte di merito all'udienza successiva, verificato che la citazione era stata effettuata presso il Difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., procedeva al giudizio d'appello, dando 1 atto della rituale notifica, della non presenza del prevenuto e dell'assenza di eccezioni da parte della difesa. I giudici d'appello, con l'ordinanza in questa sede censurata, hanno escluso la necessità della traduzione del decreto di citazione perché la citazione doveva essere fatta al difensore italiano e, quindi, non avrebbe avuto senso la sua traduzione in lingua inglese, essendo il "compito comunicativo" garantito, con la relativa modalità di notifica, mediante modalità alternative. Sul punto deve ricordarsi che in giurisprudenza è corrente l'affermazione che "l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. " (Sez. 1, Sentenza n. 37955 del 18/07/2013, rv. 256767: fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex art. 161 c.p.p.; Sez 6 n. 47896 del 19/06/2014 Rv. 261218). Infine, non può non rilevarsi che la (del tutto ipotetica) nullità avrebbe comunque avuto carattere non assoluto, non trattandosi di una omessa citazione nè di una notifica con modalità inidonee a comportare la comunicazione dell'atto al suo destinatario ( Sez. W U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, rv. 229539) e sarebbe quindi stata sanata per effetto del silenzio mantenuto dalla difesa nel corso del giudizio di appello (Sez. 4, n. 1141 del 15/12/1999, rv. 215662; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012 Rv. 253841 Sez 6 n. 47896 del 19/06/2014 Rv. 261218). Nel caso in esame la Corte territoriale ha infatti dato atto di avere verificato che la citazione per il giudizio di appello era stata effettuata al difensore di fiducia a norma dell'art. 161 c.p.p. e che nessuna eccezione in proposito era stata formulata in apertura di quel giudizio.
2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve osservarsi che il ricorrente si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello ha dato al contenuto delle emergenze processuali. Il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici di merito nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante 2 la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma il 16.3.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo DAVIGO Giovanna VERGA бел DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 GIU. SAST IL Il Cancellicte Funcionario Giudizi Angelo Maria ANGEMI E O I N Z Fin 3