Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
Presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., quale interpretato dalla Corte Cost. con sentenza n. 10 del 1993, di disporre la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero, è che quest'ultimo ignori, di fatto, la lingua italiana. In ogni caso, l'inosservanza del detto obbligo dà luogo a una nullità c.d. a regime intermedio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1999, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 15/12/1999
1.Dott. LOSPAIO MAURO DOMENICO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SAVINO VITO " N. 3204
3.Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 38358/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ED LA ER n. il 27.12.1957
avverso sentenza del 10.07.1998 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, dichiarava VE LA RT colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma primo, D.P.R. N. 309/90 - per avere illecitamente importato, al fine di spaccio, nel territorio italiano, Kg. 2,618 di cocaina nonché grammi due di semi di marjiuana - e, concesse le attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione e lire 40.000.000 di multa, oltre alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Roma assolveva il VE LA dal reato concernente l'importazione dei due grammi di semi di marjiuana, rideterminava la pena inflittagli, riducendola ad anni quattro mesi undici giorni dieci di reclusione e lire 39.666.666 di multa, e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Ricorre per Cassazione il VE LA lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio;
con motivi nuovi il ricorrente ha poi dedotto violazione di legge eccependo la nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi: il ricorrente, al riguardo, sostiene di essere cittadino straniero e di conoscere soltanto la lingua spagnola, per cui la eccepita nullità deriverebbe dalla mancata traduzione, nella lingua a lui nota, del decreto di citazione a giudizio, a nulla rilevando la nomina dell'interprete per l'udienza dibattimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
Passando ad esaminare prima l'eccezione procedurale sollevata con i motivi nuovi, il Collegio è ben consapevole che la Corte Costituzionale, con sentenza N. 10 del 1993, di natura "interpretativa", ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art.143 c.p.p. una "particolare forza espansiva" ritenendo errata un'interpretazione restrittiva che ne limitasse la efficacia agli atti orali con l'unica eccezione delle ipotesi espressamente previste (artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, del codice di rito);
con la conseguente necessità della traduzione, nella lingua dell'imputato straniero che non comprenda quella italiana, del decreto di citazione per il giudizio in tutti i suoi elementi costitutivi: ciò al fine di consentire all'interessato di "comprendere l'accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti cui partecipa".
Ciò premesso, va innanzi tutto sottolineato che il presupposto indispensabile che rende obbligatoria la traduzione del decreto di citazione è, ovviamente, l'ignoranza da parte dell'imputato della lingua italiana. La traduzione del decreto di citazione per l'imputato straniero che non conosca la lingua italiana è, invero, evidentemente finalizzata a rendere in concreto possibile il pieno esercizio del diritto di difesa anche con riferimento alla predisposizione di una adeguata linea difensiva da adottare in relazione all'imputazione ed alle fonti di prova indicate nel decreto stesso.
Orbene, nella concreta fattispecie gli atti del procedimento portano ad escludere che per l'imputato, in conseguenza della sua condizione di cittadino straniero, vi sia stata una qualsivoglia menomazione del diritto di difesa ovvero sia derivato un affievolimento della sua partecipazione al processo. Ed infatti, la richiesta di rito abbreviato avanzata dal difensore di fiducia del VE al Tribunale, in apertura del dibattimento, è all'evidenza sintomatica e rivelatrice della possibilità che ha avuto il VE stesso di rendersi ben conto dell'accusa formulata nei suoi confronti al punto da indurlo a ritenere conveniente lo svolgimento del giudizio con le forme del detto procedimento speciale. Ad ulteriore conferma della insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa per il VE, giova sottolineare che in occasione del giudizio di appello - come risulta dal relativo verbale - l'imputato, anche in quella occasione assistito dal difensore di fiducia, non solo nulla eccepì circa la regolarità del procedimento di primo grado, ma, anzi, dichiarò di parlare e comprendere la lingua italiana. Ma pur se si volesse prescindere dalle considerazioni fin qui esposte - sufficienti a dimostrare che nel caso di specie alcuna nullità si è verificata, con riferimento alla condizione di cittadino straniero del VE, non essendosi in concreto determinata una violazione del diritto di difesa avendo dimostrato l'imputato, con il suo comportamento, di comprendere la portata dell'accusa formulata contro di lui - comunque l'eccezione di nullità sollevata soltanto in sede di ricorso (con i motivi aggiunti) non potrebbe trovare accoglimento perché tardiva. Ritiene infatti il Collegio che la nullità derivante dalla omessa traduzione del decreto di citazione per l'imputato straniero (che non comprenda la lingua italiana) - non riferendosi alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza - non rientra tra le nullità assolute ed insanabili (di cui al primo comma dell'art. 179 c.p.p.), bensì tra quelle che non possono essere più
eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio). Passando all'esame del motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, si osserva che trattasi di censura destituita di fondamento avendo la Corte di merito congruamente ed adeguatamente motivato le statuizioni al riguardo evidenziando la oggettiva gravità del fatto ed indicando nel rilevante quantitativo di stupefacente sequestrato un elemento rivelatore, in termini di certezza, del collegamento del VE con strutture criminali dedite con carattere di stabilità al procacciamento ed al traffico internazionale di droga.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000