Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
Il Tribunale del riesame è competente a conoscere, oltre alle questioni di legittimità e di merito dell'ordinanza cautelare, anche le cause sopravvenute di inefficacia dell'ordinanza medesima, in quanto sussiste l'esigenza di un'immediata pronuncia sullo "status libertatis" conseguente alla suddetta perdita di efficacia, sicché il giudice investito del riesame contro la misura cautelare ha il potere, oltre che di annullare o riformare l'ordinanza ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., anche di dichiarare immediatamente l'inefficacia della misura a norma dell'art. 306 stesso codice. (Fattispecie in tema di conflitto tra g.i.p. e tribunale del riesame in ordine alla competenza a dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva a seguito della intempestiva trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1998, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 07.05.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ OV " N. 2589
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 10826/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
GIP TR S.ANGELO, DEI LOMBARDI CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) IR OV n. il 23.06.1970
2) IR AT n. il 28.04.1964
3) IR AR n. il 02.07.1976
4) DI NA AT n. il 08.12.1950
5) IC UN n. il 26.01.1966
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale del riesame di Napoli;
Osserva in fatto
In sede di procedimento di riesame avanti al Tribunale di Napoli, contro la ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi, di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico di NO NI, NO OR, NO MA, Di AL VA e EF BR, i difensori degli indagati hanno chiesto la declaratoria di inefficacia della misura cautelare conseguente alla inosservanza del termine, previsto dall'art.309 co.5 c.p.p., per la trasmissione degli atti, da parte della autorità procedente, al giudice del riesame.
Con provvedimento emesso il 26/2/1998 il Tribunale ha disposto la trasmissione della istanza al G.I.P., indicato come competente a decidere.
A sua volta il G.I.P. ha prima dichiarato la propria incompetenza ed ha restituito gli atti al Tribunale (ordinanza emessa il 3/3/1998); successivamente, avendogli il Tribunale ritrasmesso gli atti, richiamando la propria precedente ordinanza di dichiarazione di incompetenza, con ordinanza emessa il 10/3/1998 ha sollevato conflitto negativo di competenza ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per la soluzione.
Motivi della decisione
Il conflitto deve essere risolto con la attribuzione della competenza al Tribunale del riesame avanti al quale il procedimento era già pendente quando si sarebbe verificata la dedotta causa di inefficacia della misura cautelare.
Come fa esattamente osservare il G.I.P. presso il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi nella ordinanza con la quale ha sollevato il conflitto, la dedotta causa di inefficacia concerne l'iter del procedimento di riesame già incardinato davanti al Tribunale di Napoli, sicché la competenza di questo si estende, oltre che alle questioni di legittimità e di merito della ordinanza cautelare, anche alle cause sopravvenute di inefficacia.
Sussiste infatti la esigenza di una immediata pronuncia sullo status libertatis conseguente alla perdita di efficacia della misura in atto, sicché il giudice investito del riesame contro la misura cautelare ha il potere, oltre che di annullare o riformare la ordinanza a sensì dellfart.309 co.9 c.p.p., anche di dichiarare immediatamente la inefficacia della misura a sensi dell'art.306 c.p.p. Persino il giudice di legittimità, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è competente a deliberare sulla perdita di efficacia di un provvedimento coercitivo, in applicazione del principio del favor libertatis, e sarebbe illogico ritenere che tale pronuncia sia preclusa proprio al giudice investito della impugnazione contro il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Sono perciò certamente inconferenti gli argomenti, con i quali il Tribunale di Napoli ha motivato la propria incompetenza, desunti dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e dalla mancata espressa previsione della possibilità di revoca della misura cautelare da parte, del Tribunale del riesame. Deve invece ritenersi che nel potere di carattere generale, attribuito al giudice della impugnazione, di valutare gli errori di procedura verificatisi nella fase di impugnazione, come certamente è quello costituito dall'omessa trasmissione degli atti da parte della autorità procedente, rientri anche il potere di dichiarare l'inefficacia della misura che consegue al detto errore.
Deve essere perciò dichiarata la competenza del Tribunale del riesame di Napoli al quale gli atti devono essere trasmessi.
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria 4 luglio 1998