Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1998, n. 2589
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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Il Tribunale del riesame è competente a conoscere, oltre alle questioni di legittimità e di merito dell'ordinanza cautelare, anche le cause sopravvenute di inefficacia dell'ordinanza medesima, in quanto sussiste l'esigenza di un'immediata pronuncia sullo "status libertatis" conseguente alla suddetta perdita di efficacia, sicché il giudice investito del riesame contro la misura cautelare ha il potere, oltre che di annullare o riformare l'ordinanza ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., anche di dichiarare immediatamente l'inefficacia della misura a norma dell'art. 306 stesso codice. (Fattispecie in tema di conflitto tra g.i.p. e tribunale del riesame in ordine alla competenza a dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva a seguito della intempestiva trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/1998, n. 2589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2589
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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