Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 3
In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Ai fini delle configurabilità del dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente la coscienza dell'inesattezza o della reticenza e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente. Sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto d'assicurazione provando che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta od alla reticenza; tuttavia, la conoscenza da parte dell'impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall'art. 1391 cod. civ., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, quali il procacciatore d'affari o l'agente privo di rappresentanza. Peraltro, può essere provato che i soggetti indicati abbiano trasferito la loro conoscenza all'assicuratore.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullabilità non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO.GE.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE SEMERARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OY IA SPA, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VINICIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato FONNESU GIOVANNI BATTISTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 21/04/97 (R.G. 200/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, i Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14.5.1993 la s.p.a. So.Get. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto, la s.p.a. YD AD, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo contrattualmente pattuito con riferimento ad una rapina che l'attrice, concessionaria del servizio riscossione tributi per Taranto ambito B, aveva subito in data 10.6.1992, presso lo sportello di Avetrana.
La s.p.a. YD AD contestava il fondamento della domanda, in quanto la So.Get, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva dichiarato, contrariamente al vero, che nel quinquennio precedente non aveva subito rapine o furti, mentre aveva subito una rapina nell'aprile 1990 presso l'Agenzia di S. Giorgio Ionico. Il Tribunale con sentenza dell'8.4.1994 rigettava la domanda. Proponeva appello la So.Get.
La corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con sentenza del 12.3.1997, n. 93/97, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 1892 c.c., in quanto l'aver, taciuto l'esistenza dell'altra rapina subita nel 1990, anche se presso altro sportello, alterava la corrispondenza tra il rischio reale e quello assicurato, trattandosi di circostanza che qualificava ed aggravava la possibilità di eventi delittuosi, e ciò tanto più che nel questionario predisposto dall'assicuratore, nel primo quesito, si chiedeva se l'assicurato aveva subito alla cosa assicurata o ad altre di sua proprietà sinistri riguardanti le garanzie oggetto di polizza.
Riteneva la corte che la comunicazione verbale, fatta dall'assicurato all'agente dell'assicuratore, era irrilevante in quanto effettuata a soggetto privo di rappresentanza dell'assicuratore stesso e che, pertanto, la prova testimoniale richiesta sul punto era irrilevante, oltre che inammissibile a norma dell'art. 2722 c.c., perché mirante a provare patti aggiunti al documento.
Riteneva, infine, la corte che l'assicuratore, per avvalersi del diritto di non pagare il sinistro, verificatosi entro tre mesi dalla conoscenza della reticenza o inesattezza della dichiarazione, non doveva necessariamente richiedere l'annullamento del contratto;
che la prova della data della detta conoscenza da parte dell'assicuratore gravava sull'assicurato; che in ogni caso nella fattispecie dalla comparsa conclusionale di primo grado della So.Get. e dal capitolato della prova testimoniale dalla stessa articolata, emergeva che l'assicuratore ignorasse l'inesattezza in questione, prima del sinistro.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la So.Get., che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso la YD AD.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso, per assoluta indeterminatezza del soggetto che ha conferito la procura speciale al difensore. È infatti ben vero che nella fattispecie dal ricorso e dalla procura a margine non risulta chi sia il legale rappresentante della società So.Get s.p.a.
Sennonché, come è stato rilevato dalle S.U. di questa Corte (10.6.1998,n. 5764), quando dagli atti di causa risulta possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso e nella procura del nome di detto rappresentante e l'illeggibilità della firma non comportano l'inammissibilità del ricorso.
Nella fattispecie la firma apposta in calce alla procura risulta essere graficamente la stessa di quella posta in calce alla procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;
in questo ultimo atto risulta che il legale rappresentante della società attrice è "D LL UL IC.
Quindi risulta identificata la persona fisica che nella qualità di legale rappresentante ha rilasciato la procura del presente ricorso.
2. Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., oltre che dell'art. 2722 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Anzitutto ritiene la ricorrente che nella fattispecie non sussiste un'ipotesi di dichiarazione inesatta o reticente, rilevante ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.C., per aver omesso di dichiarare nell'apposito questionario predisposto dall'assicuratore che essa assicurata aveva subito un furto due anni prima presso altra agenzia sia perché posta in altra città, sia perché ciò non poteva alterare la corrispondenza tra rischio reale e rischio assicurato, atteso che la copertura assicurativa era relativa ad un ufficio esattoriale e che, quindi, istituzionalmente era preposto al maneggio di denaro.
3. La censura è infondata.
Va preliminarmente rilevato che, affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 c.c., non è sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, circa i dati che lo riguardano, in sede di formazione del contratto, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato con dolo o colpa grave, abbiano, secondo l'apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio, cosicché esse possano ritenersi avere inciso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass. 4.7.1997,n. 6039). Sennonché, pur essendo la valutazione dell'influenza sul rischio delle dichiarazioni false o reticenti, riservata al giudice di merito, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione di quest'ultimo di annettere particolare importanza a determinati requisiti, richiamando l'attenzione del contraente fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, deve essere valutata dal giudice di merito in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso di dette inesattezze o reticenze (Cass.4.4.1991,n. 3501). Ne consegue che, pur non essendo il giudice vincolato dal solo fatto dell'esistenza di detti questionari a ritenere, che le notizie ivi richieste siano state determinanti del consenso dell'assicuratore o delle condizioni contrattuali offerte, tuttavia se ritiene di dover escludere detta rilevanza, deve fornire adeguata motivazione, in quanto l'intenzione dell'assicuratore di assegnare particolare importanza a determinate notizie ai fini della prestazione del suo consenso o della determinazione delle condizioni del contratto, è stata esternata dall'assicuratore stesso e portata a conoscenza dell'altro contraente, antecedentemente alla stipula del contratto, proprio con la richiesta di compilazione del questionario. In ogni caso il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente costituisce una valutazione di merito, riservata, come tale, al giudice di merito e non censurabile in sede di sindacato di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.
3.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative alla specifica richiesta contenuta nel questionario sottoposto dalla società assicuratrice, in merito ai pregressi sinistri subiti dalla Società attrice, anche se relativi ad agenzie diverse , rispetto a quella in questione, erano rilevanti ai fini delle determinazioni delle condizioni contrattuali, in quanto indice di un maggior rischio, ciò, tanto pi£ che il questionario in oggetto al primo quesito chiedeva espressamente se nel quinquennio precedente le cose da assicurare o altre avevano subito sinistri del tipo assicurato e specificava che tale dichiarazione doveva considerarsi essenziale ai fini dell'efficacia contrattuale a norma degli artt. 1892 e 1893 c.c. Di nessun rilievo è il fatto che detto questionario sia stato predisposto dalla società assicuratrice e che possa essere stato compilato dall'agente, dovendosi ritenere che, in mancanza di una specifica contestazione sul punto, la provenienza delle risposte va sempre ascritta al sottoscrittore del questionario e non a colui che si è limitato a compilarlo materialmente.
Irrilevante è anche che la reticenza investa un episodio di subita rapina (come sostiene la sentenza) o di furto (come sostiene la ricorrente), trattandosi di reati della stessa indole .
4.1. Infondata è anche la doglianza secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto in via presuntiva che la reticenza fosse avvenuta con dolo o colpa grave, mentre la prova di detto dolo o colpa grave doveva essere fornita dall'assicuratore, che avrebbe dovuto provare che le affermazioni reticenti erano state fatte dalla Soget per giungere a vantaggi, che altrimenti non avrebbe conseguito.
4.2. Va anzitutto rilevato che, in linea di principio, è vero che presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c., che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave (mentre il presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 C.C., che prevede solo il recesso dell'assicuratore, è che difetti sia il dolo che la colpa grave) ed altresì, che l'onere di provare l'inesattezza delle dette dichiarazioni, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese, spetta all'assicuratore (Cass.21.7.1990,n. 7456). Sennonché vanno effettuate alcune precisazioni in merito alla configurabilità del dolo o della colpa grave, ai fini dell'art. 1892 c.c.. Anzitutto, va osservato che, ai fini della configurabilità del dolo ( ed maggior ragione della colpa grave), ai sensi dell'art. 1892 c.c. non sono necessari artifizi o altri mezzi fraudolenti, quali richiesti dall'art. 1439 c.c., per l'annullabilità in genere dei contratti, ma è sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato, con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore (Cass. 13.11.1987, n. 8352; Cass. n. 5503 del 1981). Infatti non è necessaria l'esistenza di "raggiri", oltre la falsa e/o reticente dichiarazione, in quanto la norma già tipicizza il comportamento viziante il consenso dell'assicuratore, nella sola dichiarazione inesatta o reticente da parte dell'assicurato (in buona sostanza tipicizza il raggiro).
4.3. Pertanto occorre solo che detta condotta tipica sia posta in essere con dolo o colpa grave.
Quanto al dolo, è quindi sufficiente la coscienza dell'inesattezza o della reticenza e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente. Non è anche necessaria l'intenzione di provocare danno all'assicuratore oppure di realizzare un risultato, altrimenti irrealizzabile, come ritiene la ricorrente. Non è cioè necessario che detto comportamento, per quanto voluto, sia finalizzato ad un determinato scopo (in materia penale si parlerebbe di dolo specifico).
Si ha invece la colpa grave, allorché la dichiarazione falsa o reticente è frutto di una grave negligenza, attinente o al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o falsa.
Ai fini di detta configurabilità del dolo o della colpa grave è, inoltre, necessario che il dichiarante non solo avesse (o dovesse avere) la conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma anche che fosse (o dovesse essere) consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte. A tal fine, per delimitare l'estensione del suddetto obbligo dell'assicurando, l'assicuratore, in ossequio alle regole della correttezza, è tenuto ad apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia interesse, con la conseguenza in mancanza, che gli eventuali dubbi sulla consegue rilevanza delle circostanze non (o inesattamente) dichiarate, ovvero sulla relativa colpevolezza, restano a carico dell'assicuratore, che vi ha dato causa. (Cass. 20.11.1990, n. 11206) In altri termini, l'elemento psicologico soggettivo (doloso o colposo) deve l'investire" non solo la conoscenza della falsità o della reticenza, ma anche che la notizia era rilevante ai fini del consenso dell'altra parte.
Ne consegue che li dove l'assicuratore, come nella fattispecie risulta accertato dalla sentenza impugnata, ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura (sia relativi alle cose da assicurare sia ad altre di proprietà del contraente) subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini dell'efficacia del contratto, e segnatamente ai fini degli artt. 1892 e 1893 c.c., deve ritenersi che il contraente, che ha reso la dichiarazione reticente o falsa, aveva (o avrebbe dovuto avere per non versare in colpa grave) la coscienza della rilevanza della sua dichiarazione, non potendosi oggettivamente richiedere di più all'assicuratore per garantirsi detta consapevolezza da parte dell'assicurato della rilevanza della dichiarazione.
4.4. Quanto poi alla prova in merito all'elemento della conoscenza della falsità della dichiarazione ed alla volontarietà della stessa, va rilevato che, secondo il sistema dettato dall'art. 2697 c.c., ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale vuole dedurne conseguenze giuridiche in suo favore. Tuttavia, per quanto non esista nel nostro ordinamento un principio per cui il convenuto abbia l'onere di contestare esplicitamente e specificamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse, l'area dell'onere probatorio va correlata alle posizioni tenute in concreto dalle parti, per cui, ove un fatto addotto dall'attore non è contestato dal convenuto, il quale tiene una condotta difensiva, che è incompatibile con la contestazione del fatto stesso, questo può ritenersi per ammesso implicitamente (Cass.11.1.1983,n. 195). Inoltre l'effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni punti che non siano compresi nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione che devono essere specifici (art.342 c.p.c.) Nella fattispecie con l'appello, l'appellante non contestava la coscienza e la volontarietà della dichiarazione considerata falsa o reticente, ma sosteneva solo che essa non fosse rilevante ai sensi dell'art. 1982 c.c. e che sussistesse, in ogni caso, la buona fede della ricorrente, in quanto, nonostante che nel questionario avesse risposto negativamente in merito a pregessi sinistri, aveva, poi verbalmente dichiarato all'agente la sussistenza degli stessi. Sennonché, quanto a quest'ultimo punto, esso attiene non alla falsità della dichiarazione contenuta nelle risposte al questionario (che anzi ne risulta ancor più conclamata anche sotto il profilo dell'elemento psicologico), ma all'eventuale conoscenza da parte dell'assicuratore dell'inesattezza della dichiarazione. Trattasi di due questioni (dichiarazione reticente o inesatta dell'assicurato e conoscenza di detta inesattezza da parte dell'assicuratore) che sono ontologicamente differenti, per quanto possano essere cronologicamente contestuali.
Premesso che sotto il profilo della rilevanza ( e della coscienza della stessa) la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, come sopra osservato, la stessa sentenza impugnata correttamente ha ritenuto che le dichiarazioni inesatte dell'assicurata integrassero la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. ( e quindi che fossero dolose), pur non indicando sulla base di quale prove potesse ritenersi sussistente detto elemento psicologico, sia perché ciò non era stato devoluto con l'appello, sia perché, detto elemento risultava implicitamente ammesso, stante la suddetta linea difensiva assunta dall'appellante.
Nello stesso ricorso per Cassazione la ricorrente, pur censurando la sentenza di appello in merito, assume la mancanza di dolo o colpa grave nelle sue dichiarazioni reticenti o false, non per la mancanza di coscienza e volontarietà delle stesse (elementi sufficienti per l'integrazione del dolo, come sopra detto), ma perché la mancanza di raggiri o di finalità specifiche escluderebbero il dolo ( e ciò si è detto non essere esatto) ed in ogni caso perché nella fattispecie mancherebbe la volontarietà Il trattandosi di sede mai teatro di sinistri" (ma ciò attiene alla rilevanza della falsità o della reticenza).
5.1. Infondata è anche la censura con cui la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la dichiarazione verbale fatta dall'assicurata all'agente dell'assicuratore sulla pregressa rapina subita nel 1990, perché trattavasi di soggetto sprovvisto di rappresentanza e non ha ammesso la relativa prova testimoniale sia perché diretta a provare un fatto irrilevante sia perché aveva ad oggetto patti aggiunti o contrari a documento (art.2722 c.c.).
5.2. Infatti, in tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto provando che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o reticente.
È principio consolidato di questa Corte (Cass. 13.11.1987,n. 8352;
Cass. 31.1.1981,n. 730; Cass. 20.10.1978,n. 4743) che la conoscenza dell'impresa assicurativa non va confusa con quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall'art. 1391 c.c., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante;
- ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, come il procacciatore di affari o l'agente privo di rappresentanza.
Non vi è motivo di discostarsi da detto orientamento, per quanto esso meriti alcune precisazioni.
La conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione da parte del soggetto privo del potere di rappresentanza, non è di per sè rilevante nei confronti dell'assicuratore, a meno che non si alleghi e provi che questo soggetto ha poi trasferito detta sua conoscenza all'assicuratore stesso.
In altri termini, mentre la conoscenza da parte del rappresentante dell'assicuratore è già di per sè sufficiente per far ritenere che quest'ultimo fosse a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione, nel secondo caso l'agente privo di rappresentanza o il procacciatore d'affari può operare solo come mezzo di conoscenza da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che se detto soggetto non ha trasferito all'assicuratore quanto dettogli dall'assicurato ( o quanto altrimenti accertato), non può, sulla base della sua sola conoscenza, inferirsi anche quella dell'assicuratore. Stante la ritenuta irrilevanza dell'eventuale dichiarazione all'agente senza rappresentanza del pregresso sinistro subito dall'assicurato, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale dedotta, in assenza dell'ulteriore allegazione e prova che detto agente aveva comunicato all'assicuratore quanto verbalmente dichiaratogli dall'assicurata. 5.3. È, invece, errata la seconda delle ragioni di non ammissione della prova testimoniale e ciò la ritenuta inammissibilità della stessa perché avente ad oggetto patti aggiunti o contrari a documenti e quindi stante il divieto di cui all'art. 2722 c.c.. Infatti l'inammissibilità sancita dall'art. 2722 c.c. sussiste lì dove la prova testimoniale è relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ma non a fatti storici, come nella fattispecie (cass. 3.4.1982,n. 2062). In questi termini va pertanto corretta la motivazione dell'impugnata sentenza a norma dell'art. 384,ult. c. C.P.C..
6.1. Infondata è anche la censura della ricorrente secondo cui erroneamente la sentenza impugnata nella fattispecie ha ritenuto che l'assicuratore potesse avvalersi della facoltà di non pagare la somma assicurata, mentre, secondo la ricorrente, l'assicuratore avrebbe dovuto promuovere l'azione di annullamento, sia perché non risultava provata la data di conoscenza della reticenza, sia perché si trattava della stipulazione di un contratto non a rischio unico, ma continuato. Riteneva, altresì, la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva posto a suo carico l'onere della prova della data di conoscenza della reticenza.
6.2. osserva preliminarmente questa Corte che l'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c.2^ c.c. di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti entro i tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto ed a più forte ragione, prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell'indennità, che egli invochi, anche mediante semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione (Cass.24.5.1982,n. 3163; Cass.17.8.1990,n. 8373).
È vero che il detto onere continua a sussistere quando si tratti di assicurazione non a rischio unico, ma a rischio continuato, ma ciò attiene solo all'eventualità di ulteriori rischi futuri e non al sinistro già verificatosi (Cass. 19.8.1993,n. 5401). Quanto al termine indicato dall'art. 1892 c.c. di mesi tre dalla data di conoscenza della reticenza o inesattezza, al fine di proporre impugnazione del contratto, trattasi certamente di termine di decadenza, perché così qualificato dalla norma stessa. Conseguentemente esso non è rilevabile d'ufficio dal giudice ma deve essere provato dalla parte che eccepisce detta decadenza (Cass.26.7.1978,n. 3751). Egualmente deve essere provato dall'assicurato che il sinistro si è verificato oltre i tre mesi dalla data della conoscenza della reticenza o dell'inesattezza della dichiarazione, nel caso in cui l'assicuratore intenda avvalersi del diritto di non pagare la somma assicurata.
Infatti detto termine trimestrale costituisce una causa di decadenza non solo dal diritto di impugnazione del contratto ma anche dal diritto di non pagare.
Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, che si è uniformata a questi principi, ha rigettato l'analogo motivo di impugnazione sul punto.
6.3. Peraltro la detta sentenza è giunta al rigetto della censura anche perché ha ritenuto, indicandone i motivi, che sia dal tenore della comparsa conclusionale di primo grado che dalla prova testimoniale richiesta, entrambe della So.Get., emerge che l'assicuratore prima della data del sinistro ignorasse l'inesattezza della dichiarazione dell'assicurata.
Ciò costituisce una ricostruzione degli elementi fattuali della vicenda, che è di competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivata, come appunto nella fattispecie, non potendo costituire censura della stessa una diversa lettura delle suddette risultanze processuali. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalla resistente, liquidate in L 82.000# oltre L tremilioni per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999