Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2815
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Ai fini delle configurabilità del dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente la coscienza dell'inesattezza o della reticenza e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente. Sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto d'assicurazione provando che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta od alla reticenza; tuttavia, la conoscenza da parte dell'impresa assicurativa non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall'art. 1391 cod. civ., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, quali il procacciatore d'affari o l'agente privo di rappresentanza. Peraltro, può essere provato che i soggetti indicati abbiano trasferito la loro conoscenza all'assicuratore.

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullabilità non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2815
Data del deposito : 25 marzo 1999

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