Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., il quale abbia esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare sul presupposto della operatività di una circostanza aggravante ad effetto speciale in realtà non applicabile "ratione temporis", attesa la conseguente stasi non superabile del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 8708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8708 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 13/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 2051
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 11712/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
nei confronti di:
La Bella Giannella, nata il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria del 16 gennaio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. GAETA Pietro nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 16 gennaio 2013, il Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria ha disposto la rimessione degli atti al pubblico ministero, motivando tale decisione sul presupposto che, dovendosi ravvisare l'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 74 del 2000, art. 11, comma 1, ultimo periodo, in ordine alla violazione di cui al predetto art. 11 commessa il 22 aprile 2010, occorreva procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare. 2. - Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, deducendo che l'aggravante ad effetto speciale in parola è stato introdotta in epoca successiva alla data di commissione del reato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 24, comma 4, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; con la conseguenza che trova applicazione la disciplina processuale che impone l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l'erronea retrocessione processuale operata dal Tribunale genera una stasi che non consente in nessun caso al pubblico ministero di procedere, perché egli non potrebbe contestare la circostanza aggravante, in quanto la stessa è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, e non potrebbe conseguentemente presentare la richiesta di rinvio a giudizio previa udienza preliminare, vertendosi in una ipotesi in cui si procede mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.. 4. - L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014