Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
L'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore, ritenendo irrituale la notifica del decreto di citazione a giudizio della persona offesa, dichiari la nullità del decreto stesso e ordini la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione della citazione costituisce provvedimento abnorme. Infatti tale ordinanza , determinando una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, si pone del tutto al di fuori delle singole norme e del sistema organico della legge processuale. In tale situazione va applicato l'art. 143 disp. att. cod.proc.pen., provvedendo direttamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1998, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIULIANO Angelo Presidente del 15/12/1997
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " ON RL " N. 3412
3. " OS ND " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 31354/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CE ON nato a [...] 13 agosto avverso la sentenza della Pretura di Reggio Calabria sezione distaccata di Melito Porto Salvo del 31 gennaio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
LI NI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Reggio Calabria sezione distaccata di Melito Porto Salvo emessa in data 31 gennaio 1997, con la quale veniva condannato per il reato di sversamento di reflui di insediamento produttivo senza aver presentato domanda di autorizzazione, deducendo quali motivi la nullità della sentenza per violazione di norma processuale (artt.62 e 63 c.p.p.), poiché la responsabilità del ricorrente era stata fondata su sue dichiarazioni indizianti rese in sede di indagine preliminare, la manifesta infondatezza e la carenza di motivazione in punto responsabilità e la violazione della legge n.319 del 1976, giacché mancava la prova di scarichi di sostanze nocive.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che il reato contemplato all'art.21 primo comma della legge n. 319 del 1976 è di natura formale e permanente, sicché, atteso il carattere unitario di questa tipologia di fattispecie criminosa, la permanenza cessa o con la presentazione della domanda, completa in tutti i suoi elementi, tesa ad ottenere l'autorizzazione e con il rilascio di quest'ultima ovvero con la sospensione dell'attività oppure con un provvedimento autoritativo sospensivo ed, in assenza di qualsiasi prova di ciò, da fornire da parte dell'imputato, in quanto si tratta di far valere una causa estintiva, verrà a coincidere con la pronuncia di condanna di primo grado (cfr. fra tante Cass. sez. III 22 settembre 1982 n. 8132, D'Agostino rv. 155147).
Pertanto, poiché la sentenza è stata pronunciata il 31 gennaio 1997, non si è verificata alcuna prescrizione, mentre il terzo motivo attinente alla pretesa violazione della legge n. 319 del 1976 per mancanza della prova sulla nocività degli scarichi è manifestamente infondato, giacché la presentazione della domanda di autorizzazione è richiesta per qualsiasi scarico nuovo di insediamento produttivo, indipendentemente da un eventuale danno all'ambiente, in quanto si tratta di un reato formale o di disubbidienza, sicché non sussiste alcun presupposto per l'applicazione dell'art.129 c.p.p.. Ciò posto, assume valore assorbente il primo motivo relativo alla violazione degli artt.62 e 63 c.p.p., giacché, potendo questa Corte prendere visione degli atti, in quanto è stato dedotto un vizio procedurale, dagli stessi risulta che il MA.LL SorbeLL ha riferito soltanto dichiarazioni autoindizianti rese dall'attuale ricorrente senza che venisse seguita la procedura di cui al primo comma dell'art.63 cit..
Infatti, se il divieto stabilito dall'art.62 c.p. è relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto la qualità di indagato nel corso del procedimento (Cass. sez. II 29 settembre 1995 n. 478, Allegretto ed altri rv. 202812), sicché non concerne la fattispecie in esame, il disposto dell'art.63 primo comma c.p.p. si applica pienamente tanto più che sembra non si tratti di dichiarazioni spontanee, che, comunque, sarebbero inutilizzabili se non fossero state oggetto di contestazione in base al comma terzo dell'art.503 c.p.p. (arg. ex art.350 settimo comma c.p.p.).
Peraltro, attesa la chiara ratio dell'art.63 primo comma c.p.p., tesa a garantire il diritto di difesa dell'indagato, dette dichiarazioni non possono essere recuperate surrettiziamente come elemento di prova a carico del loro autore mediante l'esame testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte, in quanto sono relative ad una prova inutilizzabile, perché illegittimamente acquisita, sicché non si tratta di una nullità, bensì del più grave regime dell'inutilizzabilità, che non consente il recupero della stessa in via mediata tramite una deposizione, che riconosce detto vizio. Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla Pretura di Reggio Calabria, giacché esula dai compiti di questa Corte accertare se, in fatto, esistono altri accertamenti effettuati dagli organi di P.G. di cui non tratta l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998