Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero ritenendo, ancorché per errore, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato o al suo difensore. (In motivazione la Corte ha precisato che il medesimo provvedimento dovrebbe considerarsi abnorme qualora ricorra l'ipotesi dell'irregolarità di una notifica comunque effettuata perché il giudice, in tal caso, é tenuto rinnovare la notifica e non ha il potere di disporre la regressione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2010, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 240
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 31527/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) AC VITTORIO, N. IL 22/06/1940;
2) TI AN AR, N. IL 25/05/1943;
avverso l'ordinanza n. 12242/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 13/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Di Casola, per l'annullamento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata all'udienza del 13.5.2009 il Tribunale di Roma, rilevata la nullità della notificazione del decreto di citazione ai difensori (omessa all'avv. Rendina, intempestiva all'avv. Fiore) ed agli imputati (omessa notificazione ai domicili dichiarati -?-), disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica, denunciando l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, atteso che le nullità riscontrate attenevano non al decreto di citazione ma alle sue notificazioni, che avrebbero dovuto essere rinnovate dallo stesso Tribunale.
2.1 Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Con il recente insegnamento della sentenza n. 25957 del 26.3 - 22.6.2009, rv. 243590 (intervenuta in relazione ad un illegittimo esercizio del potere di annullamento ex art. 415 bis c.p.p.) le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno definitivamente abbandonato il criterio della mera indebita regressione quale sintomo autosufficiente dell'abnormità dell'atto del giudice, precisando che si deve distinguere tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio non corretto di un potere attribuito dalla norma) e regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere. Il principio di tassatività delle impugnazioni presuppone infatti che non ogni irregolarità e deviazione dal corretto uso di un potere legittimamente riconosciuto al giudice - nei suoi rapporti con le parti - rilevi imponendo la modifica del provvedimento "scorretto". Nè il concetto procedimentale di "abnormità" dell'atto adottato in concreto dal giudice (e pur tenendo presente che la nozione procedimentale di abnormità non deve necessariamente coincidere con quella disciplinare ex D.Lgs. n. 109 del 2006, art.
2. ff come modificato dalla L. n. 269 del 2006, per l'autonomia sistematica tra i due istituti, evidenziata anche dal principio posto dall'art. 124 c.p.p.) può essere dilatato fino a sussumere appunto tutte le irregolarità non espressamente indicate come impugnabili. Ciò, tra l'altro, si manifesta assunto congruo anche al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sol che si consideri il diverso tempo necessario per la definizione dell'incidente di impugnazione in Cassazione piuttosto che per la rinnovazione - ancorché indebita di un atto di impulso (significativamente, la sentenza 25957/2009 parla di possibilità offerta dal sistema per "rimediare con prontezza" all'anomalia della pronuncia giudiziale).
Tale sentenza ha in particolare insegnato che "... La corretta applicazione dei principi processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per Cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. In tal senso si è innovativamente determinato il vigente codice di rito in cui, a proposito dei "casi analoghi" di conflitto (art. 28 c.p.p., comma 2), si è affermato, nella Relazione al progetto preliminare del Codice (pag. 16): "Si è volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibili alla categoria dei conflitti, e ciò anche in considerazione della qualità di parte - sia pure pubblica - che il Pubblico Ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale". Non è invece caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari. L'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al Pubblico Ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi cosi il principio di tassatività delle impugnazioni. Deve, quindi, ribadirsi che se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme".
Nel caso di specie le Sezioni unite hanno conclusivamente affermato il principio di diritto che "non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento".
Questo insegnamento non smentisce quello - in termini con la questione oggi all'esame di questo Collegio - di cui alla sentenza Sezioni unite n. 28807 del 29.5 - 26.7.2002, rv. 221999 (del resto richiamato nella motivazione), laddove distingue tra la citazione (dell'imputato, del suo unico difensore o di entrambi i difensori fiduciari, non della persona offesa) omessa e quella irregolare, ritenendo applicabile in questo solo secondo caso la norma di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p. (che il potere e la competenza di rinnovazione della citazione presupponga che una citazione vi sia comunque stata, ancorché realizzatasi irregolarmente, è insegnamento risalente: Sez. 5, sent. 5390 del 26.11.1997 - 15.4.1998, rv 211042; Sez. 3, sent. 1773 del 3.6 - 3.7.1998, rv. 211432; SU sent. 8 del 24.3 - 5.7.1995, rv 201544). Poiché infatti solo nel caso di citazione omessa il giudice ha il potere dovere di restituire gli atti al pubblico ministero (posto che, in tal caso, in realtà mai il fascicolo processuale avrebbe dovuto pervenirgli, ex art. 553 c.p.p.) la restituzione degli atti al pubblico ministero non costituisce atto abnorme nel caso di omessa notificazione (anche quando vi sia un errore di fatto del giudice nel ritenere tale omissione: caso di regressione indebita ma nell'esercizio non corretto di un potere attribuito dalla norma), mentre configura l'abnormità quando si verta in mera irregolarità di una notifica comunque effettuata (perché in tal caso il giudice determinerebbe una regressione atipica e compiuta in carenza di potere). Nel caso di specie il provvedimento del Giudice non può essere considerato come abnorme, perché dal verbale di udienza (e nelle stesse premesse del ricorso a questa Corte) risultano anche contesti di omessa notificazione.
Il ricorso è pertanto inammissibile perché - per le ragioni in diritto esposte - proposto fuori dei casi consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010