Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
Non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo attuale sul bene, sia ravvisabile l'interesse dei titolari dei permessi di costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all'udienza camerale instauratasi a seguito dell'appello del P.M. contro il rigetto da parte del G.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di cui erano proprietari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2010, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 133
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15919/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MA;
EE NA EL ST;
TI AN;
UI ER;
NE DO, IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI VILLA PERUZZI S.R.L.:
NI AT;
NI LE;
RE ED;
SO IA;
SA IU;
CH RI;
LL ND;
AZ IM;
CA NC, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.R.L. IMMOBILIARE GABRY;
IE Ciro, IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO EVANGELICO POGGIO UBERTINI;
Avverso le ordinanze in data 7-10 Aprile 2009 del Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame, con le quali è stata dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio dei ricorrenti diversi dal Sig. LO ed è stato accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze che, in data 11 Marzo 2009, aveva non convalidato il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica e quindi respinta la richiesta di emissione di sequestro preventivo in relazione alla violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso LO e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza nei confronti dei restanti ricorrenti;
Udito il Difensore, Avv. Lucibello Pier Matteo, anche in rappresentanza degli Avv. Stancanelli Antonio e Cecchi ND, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RILEVA
1. Con ordinanza emessa in data 7-10 Aprile 2009 il Tribunale di Firenze ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze che, in data 11 Marzo 2009, aveva non convalidato il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica e quindi respinta la richiesta di emissione di sequestro preventivo. A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione il Tribunale di Firenze ha emanato un provvedimento di sequestro preventivo che concerne una pluralità di aree e di cantieri destinati alla realizzazione di interventi immobiliari.
2. Il procedimento penale in oggetto concerne indagini che la Procura della Repubblica di Firenze ha in corso nei confronti del solo Sig. MA CA, funzionario del Comune di Montespertoli, ritenuto responsabile di avere rilascio illegittimamente plurimi permessi di costruire in area destinata a verde,così sussistendo il "fumus" del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b). Muovendo da tale premessa il P.M. ha ritenuto che, nonostante l'ente territoriale avesse in via di autotutela disposto la sospensione dei lavori, sussistesse un attuale "periculum in mora" ed ha provveduto ad emettere decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza.
3. Tale provvedimento non è stato convalidato dal Giudice delle indagini preliminari, che ha ritenuto altresì di non accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di emissione di decreto di sequestro preventivo di tutte le aree ed i cantieri aperti sulla base dei citati permessi di costruire rilasciati dal Comune di Montespertoli.
4. Il Pubblico ministero ha presentato dichiarazione di appello avverso l'ordinanza reiettiva ed il Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame, ha fissato udienza camerale notificando l'avviso al solo Sig. LO.
Avuta notizia della prossima udienza, alcuni dei proprietari o titolari delle aree e dei permessi di costruire hanno presentato proprie memorie e richiesto di partecipare all'udienza quali persone interessate dall'eventuale misura cautelare.
Con ordinanza in data 7 Aprile 2009 il Tribunale di Firenze ha ritenuto di non ammettere la partecipazione di alla procedura camerale di persone diverse dall'indagato.
Quindi, al termine dell'udienza, ha messo l'ordinanza oggi impugnata con la quale ha accolto l'impugnazione del Pubblico ministero ed emesso il provvedimento di sequestro preventivo delle aree e dei cantieri interessati dall'indagine.
5. Ricorrono avverso le due ordinanze del Tribunale del riesame:
- il Sig. CA con atto a propria firma;
- con separati ricorsi aventi analogo contenuto, i Sigg. IA, LI, LI, SI, LL, ER, TR (in proprio e quale legale rappresentante della "Associazione Centro Evangelico Porto libertini") e ND;
- il Sig. Caverni, quale legale rappresentante della S.r.l. Immobiliare Gabry;
- il Sig. Giacomelli, con atto a firma dell'Avv. Luca Saldarelli;
- i Sigg. TT, ZZ, NI e HI, con unico atto a firma dell'Avv. MA Taddeucci Sassolini.
5.1 Il Sig. CA, all'epoca dei fatti dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Montespertoli, ha proposto un ampio ricorso che si articola su plurimi motivi:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art.321 c.p.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, L. n. 2248 del 1865, 4 e 5, All.E. L'ordinanza avrebbe omesso di considerare la conformità dei permessi a costruire rispetto alla disciplina regionale e comunale ed ha del tutto omesso di considerare che l'atto di autorizzazione non può mai essere disapplicato dal giudice penale (SS.UU. penali, sentenza n. 3 del 1987, Giordano), con l'unica eccezione dell'ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto perché emesso in base ad un accordo criminoso. In nessun caso il giudice penale può sindacare il "merito" dell'atto amministrativo;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art.321 c.p.p. e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 29 e 44. Premesso
che il Tribunale ha accolto l'ipotesi della illegittimità di 109 permessi a costruire rilasciati, rileva come singolarmente nessuna ipotesi di reato sia stata avanzata nei confronti dei titolari dei permessi, dei progettisti e dei responsabili dei cantieri, soggetti che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29 indica come responsabili della conformità delle opere agli strumenti urbanistici, e neppure nei confronti di coloro che hanno preso parte alla procedura per l'emanazione dei permessi. Tale impostazione della pubblica accusa si pone in contrasto con la natura "propria" dei reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) e c) e con l'esigenza, più volte affermata in giurisprudenza, che soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 29 cit. possano essere chiamati a rispondere del reato solo in presenza di una "collusione" con i responsabili. Osserva il ricorrente che le recenti decisioni di legittimità che hanno qualificato come "comuni" i reati previsti dall'art. 44 cit. (Terza Sezione Penale, sentenze n. 8407 e 47083 del 2007) hanno chiarito che la estensione della responsabilità opera solo nei confronti di coloro che, senza giustificazioni quanto all'elemento soggettivo, abbiano materialmente concorso alla realizzazione delle opere manifestamente abusive: condizione che non opera certo per il funzionario che ha rilasciato il provvedimento e non ha in alcun modo integrato la condotta tipica. A tal proposito deve rilevarsi che l'unica ipotesi astrattamente configurabile a carico del funzionario è quella prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a), posto che il giudice non procede mediante disapplicazione dell'atto amministrativo, che non è consentita, bensì sindacando l'atto nella sua conformità agli strumenti normativi, con conseguente eventuale applicazione al funzionario della previsione contenuta nell'art. 117 c.p. in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a);
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 in relazione alle disposizioni contenute nelle L.R. Toscana n. 1 del 2005 e L.R. Toscana n. 5 del 1995, all'art. 21, comma 8 del PIT Toscana e dell'art. 117 Cost.. Con dettagliata esposizione (pag.16 e ss.) il ricorrente ripercorre l'evoluzione della disciplina urbanistica del Comune di Montespertoli, evidenziando come non siano stati ancora adottati il Piano strutturale e il Regolamento urbanistico, ma risultino esistenti strumenti di governo del territorio riconducibili al Piano regolatore generale e successive varianti, ancora vigenti. In base a tale disciplina è consentito ai comuni che non abbiano adottato il Piano strutturale di assentire interventi in aree rurali (pag.20 del ricorso), ivi compresi quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione effettuati da soggetti diversi dalle aziende agricole e quelli di ristrutturazione su immobili con destinazione ad uso non agricolo. Rileva il ricorrente che, al fine di gestire la fase di transizione fra il vecchio PRG e il nuovo Piano strutturale, il Comune ha adottato una variante "ricognitiva" al PRG che è stata pubblicata sul BURT il 28 Marzo 2007 al termine di una lunga procedura partecipata e "unificata" (pag.23) e tale disciplina consentiva fino al 31/12/2007 di assentire in zone agricole interventi di: ristrutturazione edilizia;
sostituzione edilizia;
ristrutturazione urbanistica. Appare così evidente la legittimità dei permessi a costruire che hanno ad oggetto esclusivamente interventi di "ristrutturazione edilizia", così come evidente il fatto che l'ordinanza del Tribunale di Firenze ha del tutto omesso di considerare la diversa disciplina operante fino al 31 dicembre 2007 e quella successiva derivante dalla mancata adozione del Piano strutturale e dal conseguente regime di salvaguardia. Tale vizio appare evidente ove si considerino (pag.28 ss):
a) il contenuto della L.R. n. 64 del 2005, art. 1, comma 4 e la L.R. n. 1 del 2005, art. 44, seconda parte, norme che in presenza di un "atto di governo territoriale" (L.R. n. 1 del 2005, art. 10 come interpretato alla luce dell'art. 117 Cost. e della sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale) adottato dai comuni consentivano - almeno fino alla modifica introdotta con la L. n. 62 del 2008 - anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di sostituzione edilizia;
b) il concetto di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della L. n.457 del 1978, art. 31, della L.R. n. 52 del 1999, art. 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 10 (come modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301) e della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, art. 4 (che ha introdotto l'istituto della "sostituzione edilizia"). In conclusione, l'esame della L.R. n. 5 del 1995, art. 39 e della L.R. n. 1 del 2005, art. 45 consente di affermare la legittimità dei permessi rilasciati dal Comune di Montespertoli e di escludere in radice il "fumus" del reato ipotizzato. Tale conclusione trova conferma (pag. 53 del ricorso) nel contenuto del Piano di Indirizzo Territoriale approvato dal Consiglio Regionale (BURT del 17 Ottobre 2007).
5.2 Con atti dal contenuto parzialmente conforme, tutti i restanti ricorrenti lamentano, in primo luogo, la violazione degli artt. 127, 310 e 322-bis c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p. e art. 185 c.p.p., comma 3. e all'art. 111 Cost., nonché in relazione all'art.24 Cost.. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso i ricorrenti dalla partecipazione dei "terzi interessati" all'udienza camerale, così violando il principio del contraddittorio e incorrendo in un vizio di radicale nullità, potendosi prospettare perfino una valutazione di abnormità del provvedimento.
Pur con accenti diversi tutti i ricorrenti sostengono che il contenuto dell'appello del Pubblico Ministero rendeva evidente che l'esito del giudizio davanti il Tribunale del riesame avrebbe avuto incidenza diretta sulle aree e sui cantieri interessati dall'originario provvedimento di sequestro in via di urgenza, con la conseguenza che sarebbe stato necessario per il giudice integrare il preventivo contraddittorio con i terzi destinatari degli eventuali provvedimenti cautelari, così rispettando non solo i diritti costituzionali tutelati dall'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, ma anche le regole fissate dall'art. 127 c.p.p. e dall'art. 322-bis c.p.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 310 c.p.p., comma 2.
Queste ultime disposizioni, lette congiuntamente, rendono evidente come il contraddittorio debba essere integrato in favore delle "altre persone interessate" (art. 127 c.p.p., comma 1), e come il mancato rispetto di tale previsione sia causa di nullità del provvedimento emanato (art. 127 c.p.p., comma 5), conclusioni del reso avvallate dalla decisione n. 25932 del 2008 delle Sezioni Unite Penali in tema di riesame, ove vige il più rigido regime fissato dall'art. 324 c.p.p., comma 6. 5.3 Lamentano, poi, i ricorrenti IA, LI, LI, SI, LL, ER, TR e
ND due ulteriori profili di illegittimità delle ordinanze impugnate: a) violazione dell'art. 581 c.p.p., per essere l'impugnazione del Pubblico ministero generica e priva di indicazioni circa la titolarietà delle aree e dei cantieri interessati;
b) violazione dell'art. 127 c.p.p., come richiamato dagli artt. 310 e 322-bis c.p.p., per essere stato omesso l'avviso dell'udienza camerale alle parti interessate, così non messe nelle condizioni di tempestivamente depositare eventuali memorie;
c) violazione dell'art. 44 L.R. Toscana e omessa motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3, avendo l'ordinanza adottato una unica e generica motivazione nei confronti di tutti i 42 permessi a costruire ed omesso di considerare la documentazione da cui emergerebbe la regolarità dei singoli permessi rilasciati, con conseguente mancata valutazione dell'assenza del "fumus" di reato.
Con atto comunicato a questa Corte tramite il Difensore dotato di procura speciale il Sig. CA ha rinunciato all'impugnato. OSSERVA
La rinuncia all'impugnazione presentata ritualmente dal Sig. LO sottrae alla decisione i motivi di ricorso che attengono all'esistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, con l'eccezione del quarto motivo di ricorso presentato dal Sig. IA e altri (punto 5.3 che precede).
Procedendo dunque all'esame dei motivi proposti dai ricorrenti diversi dal Sig. LO, la Corte osserva quanto segue.
1. Deve essere esaminato per primo, atteso il suo carattere pregiudiziale, il motivo concernente la mancata ammissione dei ricorrenti alla procedura camerale instauratasi a seguito dell'appello del Pubblico ministero. Come sintetizzato nella parte espositiva che precede, i ricorrenti lamentano l'esistenza di una nullità dell'intera procedura e della decisione ai sensi dell'art.125 c.p.p., comma 5, in relazione anche ai principi costituzionali fissati dagli artt. 24 e 111 Cost., per essere stati esclusi dalla partecipazione all'udienza camerale sia a seguito del mancato avviso dell'udienza stessa sia a seguito dell'ordinanza 7 Aprile 2009 con la quale il Tribunale ha ritenuto la non esistenza di un loro interesse e di una loro legittimazione ad intervenire.
La questione presenta una indubbia complessità e richiede una premessa. La Corte, infatti, non condivide la parte motivazionale dell'ordinanza 7 Aprile 2009 con la quale il Tribunale ha escluso l'esistenza di un interesse dei titolari dei permessi a costruire rispetto alla procedura camerale ed al suo esito. Che tale interesse sostanziale esista appare indubitabile, consistendo l'oggetto della domanda nell'adozione di una misura cautelare sui beni di cui i ricorrenti odierni sono titolari;
occorre, invece, chiedersi se tale interesse trovi tutela nelle forme indicate dai ricorrenti e, in caso di risposta positiva, se il mancato rispetto di tali forme da parte del Tribunale comporti o meno una violazione dei diritti del cittadino tale da integrare l'invocata nullità.
Osserva in primo luogo la Corte che il richiamo alle forme dell'art.127 c.p.p. da parte delle disposizioni contenute negli artt. 309 e seg. c.p.p. non può essere considerato come un richiamo generalizzato e incondizionato a tutte le disposizioni contenute nell'art. 127 c.p.p., tale da imporre in ogni caso l'adozione di una procedura camerale partecipata, a pena di nullità (comma 5), da tutti i soggetti "interessati" (comma 1). Sono gli stessi artt. 309 e 324 c.p.p., infatti, che in più occasioni operano una distinzione all'interno della più ampia categoria degli interessati (categoria che deve leggersi anche alla luce dell'art. 568 c.p.p., comma 4) mediante la individuazione dei soggetti legittimati a proporre l'istanza di riesame o l'appello. Lo stesso art. 309 c.p.p., che pure al comma 8 opera un generale richiamo alla procedura dell'art. 127 c.p.p., nel medesimo comma individua i soggetti destinatari dell'avviso e tra questi non comprende soggetti diversi dall'imputato (rectius indagato), dal suo difensore e dall'ufficio del pubblico ministero.
Ciò impone di considerare che l'art. 127 c.p.p. si colloca all'interno del titolo 1 del Libro 2 del codice, e cioè tra le disposizioni generali in tema di atti e provvedimenti del giudice;
la disposizione provvede alla definizione delle regole generali in tema di procedura partecipata, ma lascia, poi, alle disposizioni successive (nel nostro caso il Libro 4) la fissazione di regole specifiche che tengano conto delle esigenze correlate ai singoli istituti.
Sulla base di tale premessa, a parere della Corte deve operarsi una distinzione tra le procedure partecipate che hanno luogo durante la fase processuale caratterizzata dalla piena pubblicità degli atti e quelle che hanno luogo in corso di indagini, per le quali soltanto si manifestano esigenze di segretezza, di cautela e di snellezza che possono giustificare una limitazione del pieno contraddittorio. Sotto tale profilo viene in evidenza come i principi costituzionali fissati dagli artt. 111 e 24 Cost. non conoscano identica espansione e attuazione nel corso dell'intera vicenda processuale, risultando evidente e del tutto legittimo che nella fase delle indagini il diritto ad una piena esplicazione delle attività difensive e il diritto al contraddittorio (che la Costituzione, in sintonia con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1955, riferisce in modo chiaro alle regole di formazione della prova in dibattimento e non a quelle di acquisizione dei mezzi di prova) conoscano limitazioni fissate dalla legge a tutela di diversi interessi costituzionalmente rilevanti. Queste considerazioni conducono all'esigenza di verificare se la regola della partecipazione di tutti gli interessati alla procedura camerale ex art. 127 c.p.p. imponesse al tribunale di Firenze di dare preventivo avviso dell'udienza ai titolari dei permessi di costruire o, comunque, imponesse di consentirne l'intervento. Per rispondere a tale quesito occorre considerare che l'atto di appello del pubblico ministero si dirige contro il rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari di una istanza di sequestro preventivo degli immobili;
istanza che instaura una procedura "inaudita altera parte" e, dunque, non partecipata, in quanto la legge ha ritenuto di escludere l'emissione del provvedimento di sequestro dai provvedimenti che richiedono un contraddittorio preventivo.
Occorre, altresì, considerare che l'appello ha natura devolutiva, così che il tribunale del riesame viene a sostituire il giudice delle indagini preliminari in tutte le determinazioni oggetto della materia devoluta.
Muovendo da tale premessa la Corte rileva che l'art. 322-bis c.p.p. prevede che contro "le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero" possono proporre appello due diverse categorie di soggetti: le parti della vicenda procedurale, e cioè il pubblico ministero e l'indagato e il suo difensore;
le persone che sono direttamente interessate dalle conseguenze del sequestro, e cioè "la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione". Il testo della legge non lascia dubbi circa il fatto che la prima categoria di soggetti può proporre appello, purché vi abbia interesse in concreto (cfr. Sezione Seconda Penale, sentenza n. 262260 del 2007, Pienzi, rv 237958), avverso qualsiasi provvedimento del giudice che abbia ad oggetto il sequestro, mentre la seconda può proporre appello soltanto avverso un provvedimento che imponga il sequestro o che ne mantenga gli effetti. In altri termini, la seconda categoria di soggetti può proporre appello soltanto nella ipotesi che il sequestro sia stato disposto. La ragione è evidente: solo la presenza di un interesse immediato derivante dall'avvenuta lesione della disponibilità del bene, e non un interesse non immediato o solo eventuale, legittima le persone diverse dall'indagato a invocare l'intervento del tribunale.
Appare evidente, dunque, che la regola generale fissata dall'art. 127 c.p.p., comma 1 trova una limitazione quanto alla stessa legittimazione ad introdurre la procedura.
Analoga ratio è posta alla base delle limitazioni previste dagli artt. 322 e 324 c.p.p. in caso di riesame. L'istanza di riesame può essere proposta nel caso che il sequestro preventivo sia stato disposto dal giudice e, dunque, in presenza di un vincolo attuale sul bene. Ebbene, pur in presenza di un vincolo attuale i terzi estranei all'indagine, ivi compreso il titolare del bene sequestrato o quello che avrebbe diritto alla restituzione, non hanno diritto ad alcun avviso in vista dell'udienza di riesame a meno che non abbiano loro stessi proposto l'istanza (art. 324 c.p.p., comma 6). Come si vede, il sistema complessivamente previsto dagli artt. 310 e 322 e seg. c.p.p. tende a limitare la partecipazione dei potenziali interessati alle procedure camerali instaurate a seguito di istanza di riesame o di appello. La logica di tale impostazione del legislatore è stata efficacemente illustrata dalla decisione della Quinta Sezione Penale, sentenza n. 37695 del 2008, Jonquille Associated S.A., nella parte in cui (pag. 5 della motivazione) evidenzia la rilevanza che nel corso delle indagini preliminari assumono le esigenze di semplicità e speditezza della procedura. Va, dunque, escluso che in caso di appello del pubblico ministero o dell'indagato avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari in tema di sequestro preventivo il tribunale investito della decisione debba dare avviso a tutte le persone che possono considerarsi come "terzi" interessati.
Tale soluzione non comporta alcuna violazione indebita dei diritti dei terzi, così come non la comporta il decreto di sequestro emesso "inaudita altera parte" dal giudice delle indagini preliminari. Premesso che una partecipazione dei terzi al solo giudizio di appello li priverebbe della possibilità del doppio esame ad opera del giudice di merito, va escluso che nei confronti del terzo non partecipe della procedura possa essere opposta qualsiasi forma di preclusione, con la conseguenza che nell'ipotesi di adozione della misura cautelare egli potrà far valere considerazioni critiche concernenti sia il "fumus" di reato sia l'esistenza di specifiche esigenze cautelari.
Escluso così che i ricorrenti avessero diritto all'avviso dell'udienza fissata dal Tribunale di Firenze, deve valutarsi se esistesse invece la possibilità per gli stessi di intervenire in sede di appello. Rileva la Corte che la possibilità di "intervento" è prevista dal codice esclusivamente per i soggetti e nei casi previsti dagli artt. 90 e seg. (in tema di intervento della persona offesa e titolare di un diritto alla restituzione in sede di procedura di riesame avverso il disposto sequestro, si veda Sezioni Unite Penali, sentenza n. 25392 del 2008, Ivanov, rv 239696 e 239697;
in particolare pag.7 della motivazione) con la conseguenza che deve ritenersi non prevista dalla legge una facoltà di intervento volontario dei ricorrenti in sede di appello cautelare. Una volta esclusa la sussistenza della nullità del provvedimento impugnato, debbono essere esaminati i due restanti motivi proposti dai ricorrenti.
2. Viene in luce in primo luogo la censura di genericità dei motivi di appello del Pubblico ministero, censura che deve essere respinta. Il Pubblico ministero ha sottoposto al Tribunale di Firenze specifiche doglianze riguardanti tanto l'esistenza del "fumus" di reato quanto il permanere di un pericolo da ritardo in relazione al complesso di permessi rilasciati dal Comune di Montespertoli e per i quali le opere di edificazione fossero ancora in corso. Gli argomenti prospettati dal Pubblico ministero non appaiono affatto generici e, risultando comuni con riferimento ai singoli permessi di costruire, non presentano i vizi prospettati in sede di ricorso.
3. In secondo luogo viene in luce la censura di genericità dell'ordinanza del Tribunale sotto il profilo del mancato esame dei singoli permessi a costruire. Vale anche qui quanto si è detto con riferimento alle censure mosse all'appello del Pubblico ministero, essendo tutti i permessi di costruire in oggetto caratterizzati da analoga posizione giuridica rispetto alle violazioni di legge contestate dall'accusa e, dunque, correttamente fatti oggetto di considerazioni comuni. Sul punto deve rilevarsi, poi, che il ricorso in cassazione avverso provvedimenti di cautela reale è ammesso (art.325 c.p.p.) esclusivamente per violazione di legge, così che i vizi motivazionali possono essere fatti valere esclusivamente quando si sia in presenza di una motivazione che manchi dei suoi requisiti essenziali, condizione che certamente non si attaglia al caso in esame alla luce delle articolate argomentazioni del provvedimento impugnato.
Sulla base delle argomentazioni che precedono i ricorsi risultano infondati e debbono essere respinti, ad eccezione del ricorso del Sig. LO che, a seguito dell'avvenuta rinuncia, va dichiarato inammissibile.
Ciascun ricorrente deve poi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Infine, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il Sig. LO versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso LO. Rigetta i restanti ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e il LO a versare la somma di 500,00 Euro alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010