Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 2
La violazione del distacco minimo delle costruzioni dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dà titolo alla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada a pretendere l'eliminazione della situazione antigiuridica e a conseguire, pertanto, la riduzione in pristino nei confronti dell'autore della violazione per la completa reintegrazione del suo diritto.
In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione tra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi - applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, tenuto conto che l'art. 19 di detta legge, che ha aggiunto l'art. 41 - septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati - è norma inderogabile da disposizioni legislative regionali, ancorché adottate nell'ambito della materia urbanistica che l'art. 117 della Costituzione e gli statuti speciali di autonomia attribuiscono alle competenze delle Regioni, rispettivamente ordinarie e ad autonomia differenziata, atteso che il citato art. 9 attiene alla sicurezza della circolazione stradale. (Principio di diritto espresso con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, alla quale l'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 riserva potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica e di piani regolatori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l'avvocato COSTA MICHELE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LARCHER MARIA e VON GUGGENBERG RENATE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASALI CARLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MANOMETAL Srl;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 20928/98 proposto da:
MANOMETAL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PLATTER PETER, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTOSTRADA BRENNERO SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASALI CARLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 99/97 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 21/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Autostrada del Brennero, l'avvocato Angelini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente al ricorrente incidentale, AL Srl, l'avvocato Albini, con delega, che si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 agosto 1995, il Tribunale di Bolzano, in accoglimento della domanda della s.p.a. Autostrada del Brennero, condannava la s.r.l. AL ad abbattere un capannone industriale da questa costruito su di un terreno assegnatole dalla provincia di Bolzano in Egna (p. 747/1) ed a procedere all'arretramento dell'immobile dall'autostrada A/22 fino a riportarlo alla distanza di legge. Condannava altresì la provincia di Bolzano, che aveva assegnato il terreno alla AL quale area edificabile idonea per la costruzione del suo stabilimento industriale a rivalere la società che l'aveva chiamata in garanzia, di ogni danno derivante da detta pronuncia nei limiti di quanto risultava dovuto ad insufficienza del lotto assegnato rispetto alla finalità prevista nell'atto di assegnazione.
La Corte di appello di Trento, sez. di Bolzano, con sentenza del 21 ottobre 1997, ha respinto sia l'impugnazione principale della soc. AL, che quella incidentale della Provincia di Bolzano, osservando: a)che nel caso di specie dovesse applicarsi la legge 729 del 1961 in quanto trattavasi di materia relativa alla sicurezza della viabilità pubblica, di esclusiva competenza statale e non di quella urbanistica di competenza provinciale;
b)che pur in mancanza di espressa sanzione ex art. 823 cod.civ. andava applicata per garantire il rispetto del divieto imposto dalla norma, la riduzione in pristino, ricavabile dallo stesso art. 9 di detta legge speciale;
c) che la Provincia doveva rilevare da ogni danno e garantire la AL perché avrebbe avuto l'obbligo di preoccuparsi nella progettazione dei singoli lotti, non solo delle distanze delle future costruzioni dai confini, ma anche della fascia di rispetto da osservare nei confronti dell'autostrada del Brennero;
per cui aveva assegnato un aliud pro alio alla società che in buona fede aveva costruito ignorando l'inidoneità dell'area assegnatale per la realizzazione dell'edificio industriale.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di Bolzano affidandolo a due motivi, con il primo dei quali ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già disattesa dai giudici di appello;
ad esso resiste sia la s.p.a. Autostrada del Brennero che la AL, la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per tre motivi, insistendo pur essa nel sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda di abbattimento del manufatto e di ripristino dello stato dei luoghi.
Riuniti i ricorsi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 7 agosto 2001 n. 10890, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e restituito il procedimento alle sezioni semplici per il prosieguo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, la Provincia di Bolzano, denunciando violazione degli art. 8 n. 5 e 16 dello Statuto regionale, nonché dell'art. 46 del T.U. delle leggi sull'ordinamento urbanistico prov. Appr. con D.P.G.P. 20 del 1970, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che nel caso trovava applicazione l'art. 9 della legge statale 729 del 1961 sulle distanze delle costruzioni dalle autostrade, senza considerare che trattandosi di materia urbanistica, rientrante nella competenza primaria della Provincia autonoma di Bolzano, doveva nel caso essere applicata la normativa provinciale che nell'ipotesi di aree ubicate al di fuori del centro abitato, ma non di un insediamento previsto dal piano urbanistico, postulava l'osservanza delle distanze minime e delle fasce di rispetto previste dal Piano urbanistico comunale;
che per il comune di Egna stabilisce la distanza di m. 5 dal ciglio della strada. Lamenta altresì che la Corte di appello non ha comunque accertato se il terreno in questione fosse ubicato nell'ambito ovvero al di fuori dei centri abitati posto che le leggi 729 del 1991 e 765 del 1967 prevedono distanze diverse nei due casi.
Identiche censure in ordine all'omessa applicazione della normativa emanata dalla Provincia di Bolzano ha formulato la soc. AL con il terzo motivo del ricorso incidentale. Entrambi i motivi sono infondati.
I giudici di merito hanno accertato che il capannone realizzato dalla soc. AL nell'area assegnatale dall'amministrazione provinciale in territorio del comune di Egna dista in proiezione perpendicolare (misurata ai due angoli) dal limite dell'autostrada del Brennero, rispettivamente m. 12,05 e 12,15, ed hanno, perciò condannato la società ad arretrare la costruzione fino a riportarla alla distanza di m. 25 dal ciglio di detta autostrada: in quanto l'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729 vieta di "costruire.... edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a m. 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa". In effetti, il successivo art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ha previsto che al di fuori del perimetro dei centri abitati debbano osservarsi a protezione del nastro stradale le distanze minime da stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'interno; ed il D.M., emesso in data 1 aprile 1968 dal Ministro dei Lavori pubblici, ha stabilito in m. 60 le distanze minime dal ciglio autostradale che vanno osservate fuori dal perimetro urbano, aggiungendo, altresì, che le stesse distanze vanno osservate dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Ma questa normativa non ha abrogato la precedente legge 729/1961, lasciando senza regolamentazione le distanze delle costruzioni interne ai centri abitati o rinviando per esse alla disciplina degli strumenti urbanistici dei singoli comuni, ma ha introdotto soltanto prescrizioni più restrittive per le distanze dalle autostrade di quelle realizzate al di fuori dei perimetri urbani: perciò mantenendo piena efficacia alla legge del 1961 con riferimento alle autostrade all'interno di detti perimetri. Ragion per cui la sentenza impugnata, ha applicato alla fattispecie la norma sulle distanze minime dall'autostrada più favorevole alla società di cui all'art. 9 di quest'ultima legge, proprio per aver accertato che l'area assegnatale alla AL, seppure al di fuori del centro abitato, risultava ubicata non al di fuori di un insediamento previsto dal piano urbanistico: altrimenti dovendo essere osservata per la costruzione del capannone industriale, la maggiore distanza di m. 60 dall'autostrada del Brennero prevista dal combinato disposto degli art. 19 della legge 765 del 1967 e 4 del d.m. del 1968. Del pari correttamente poi, la Corte di appello ha rilevato che la distanza minima di 25 m. di cui alla legge 729 del 1961, non è derogabile da disposizioni legislative regionali neppure se adottate nell'ambito della materia urbanistica che l'art. 117 Costit. attribuisce alla competenza delle Regioni, posto che la relativa norma attiene proprio alla sicurezza della circolazione stradale, garantendo, secondo la giurisprudenza di questa Corte e dei giudici amministrativi, quanti transitano nelle strade ovvero passano nelle immediate vicinanze o in queste operano;
impedendo nel contempo che in prossimità di tali sedi sorgano manufatti o edifici la cui presenza possa costituire pregiudizio per la percorribilità e per l'eventuale ampliamento delle autostrade stesse;
ed assicurando, comunque una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione su di esse di lavori nonché di opere accessorie. Per cui la stessa resta inderogabilmente ed incondizionatamente applicabile (art. 87 ed 88 d.p.r. 616 del 1977) in tutto il territorio dello Stato e per qualsiasi autostrada, senza possibilità che su di essa interferiscano o comunque incidano disposizioni legislative delle Regioni, pur se a statuto speciale ne' della Provincia autonoma di Bolzano, che come riconoscono entrambe le ricorrenti ha invece competenza legislativa primaria ed esclusiva ex art. 8 della legge 670 del 1972 nella materia "urbanistica e piani regolatori".
D'altra parte, la disposizione dell'art. 46 della legge prov. 20 del 1970 invocata dalla Provincia autonoma di Bolzano non ha inteso affatto derogare o apportare modifiche alla distanza in questione, avendo fatto espresso ed inequivoco riferimento esclusivamente "all'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione" ed avendo disposto in merito all'edificazione suddetta che "devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione, sentito il comitato urbanistico provinciale".
Sicché la norma si ricollega semmai alla legge statale 765 del 1967 ed al suo ambito di applicazione limitato alle zone esterne ai centri abitati ed ha una valenza esclusivamente urbanistica (peraltro ribadita dalla sua collocazione nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), perciò trovando attuazione solo laddove le norme statali o singoli provvedimenti della competente amministrazione statale consentano deroghe ai limiti di distanza fissati per tali zone dal d.m. del 1968, onde provvedere in tali casi ad una più specifica salvaguardia ed utilizzazione del proprio territorio così come, del resto, conferma la circostanza, riferita dalla stessa Provincia ricorrente, che l'art. 4 del Regolamento di attuazione della legge, approv. con D.p.g.p. 7 del 1971 ha previsto per l'edificazione in queste zone, proprio la distanza minima di m. 60 dall'autostrada già stabilita dall'art. 4 del d.m. del 1968. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, da esaminare a questo punto per evidenti ragioni di logica giuridica, la AL deducendo violazione degli art. 9 della legge 729 del 1961 ed 1 della legge 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per aver confermato la sanzione dell'abbattimento della costruzione fino a ripristinare la distanza di 25 metri dall'autostrada imposta dalla prima di queste disposizioni legislative, malgrado la stessa non sia prevista da alcuna norma di diritto pubblico ed il principio di legalità enunciato dal menzionato art. 1 vieti di irrogare sanzioni amministrative non previste da una legge già in vigore al tempo della violazione.
Anche questa doglianza è del tutto infondata.
Già le Sezioni Unite della Corte con la sentenza 10890/2001 emessa in questo stesso giudizio sulle questioni di giurisdizione prospettate dalle parti, hanno rilevato che l'art. 823, comma 2^ cod.civ. attribuisce alla P.A. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica;
e che nella titolarità di tale facoltà subentra il concessionario cui la P.A. ha affidato la costruzione e l'esercizio dei beni stessi, il quale può agire davanti al giudice ordinario per la loro tutela: ed in particolare per difendere il bene dagli attentati correlati al fatto che proprietari di fondi limitrofi abbiano costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, nonché per conseguire la riduzione in pristino. Al riguardo, infatti, la Corte fin dalle pronunce più risalenti nel tempo (Cass. 4426/1957) ha affermato che le limitazioni imposte al diritto di proprietà immobiliare dalle norme concernenti le distanze legali, pur non avendo carattere di vere e proprie servitù prediali, costituiscono tuttavia restrizioni gravanti sui fondi finitimi e le azioni volte ad ottenerne l'osservanza, di natura indubbiamente reale, sono da assimilarsi, a seconda dei casi, all'actio negatoria o all'actio confessoria servitutis;
e che la sostanziale corrispondenza tra la posizione di colui che subisce da parte del vicino la costruzione di un corpo di fabbrica a distanza illegale e quella di chi, titolare di una servitù costituita in uno dei modi previsti dalla legge, subisce una molestia che ne pregiudichi l'esercizio, giustifica con tutta evidenza perché a tutela di entrambe siano esperibili le medesime azioni. Altre decisioni (Cass. 1523/1978; 2891/1996), invece, maggiormente rimarcando la diversità ontologica tra servitù prediali e limitazioni legali della proprietà, hanno attribuito all'azione reale di chi tende alla affermazione di queste ultime, natura autonoma e più specificamente petitoria;
che dunque nel caso deriverebbe direttamente dal combinato disposto degli art. 822, 2^ comma cod.civ. e 9 della menzionata legge 729 del 1961; ovvero dagli art. 872 ed 873 cod.civ; o, infine dallo stesso principio generale per cui allorché una norma, quale quella che fissa i distacchi tra le costruzioni, attribuisce un diritto soggettivo, il suo titolare, pregiudicato dalla costruzione realizzata in violazione di detta norma, ha facoltà di ottenere la completa reintegrazione del suo diritto, ivi compresa quella di ottenere il rispetto della distanza e la riduzione in pristino stato (Cass. 6270/1995; sez. un. 6437/1979). Pertanto anche a recepire l'impostazione meno favorevole alla società concessionaria, che ricollega detta azione allo schema dell'actio negatoria servitutis perché pur essa rivolta a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. 4737/1987; 864/2000) e, quindi, caratterizzata dai più limitati poteri propri di quest'azione rispetto a quella petitoria, costituisce regola del tutto pacifica e consolidata tanto in dottrina, quanto nella giurisprudenza, che l'azione in questione è rivolta non solo all'accertamento della pretesa servitù o limitazione, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, e, quindi, nel caso alla rimozione della costruzione abusiva nella parte in cui la stessa è stata realizzata a distanza inferiore di quella legale dall'autostrada (Cass. 6632/1988; 7267/1986). Sicché la sostanziale demolizione di quest'ultima porzione del fabbricato industriale della società è stata comunque ordinata dalla Corte di appello non già a titolo di sanzione amministrativa, pur se non prevista dal sistema della legge 689/1981, ne' dalle disposizioni legislative speciali relative alle distanze dalle strade, ma in applicazione del 2^ comma dell'art. 949 cod.civ.; che la società controricorrente ha di fatto invocato allorché ha scelto di avvalersi per la tutela del bene demaniale dei normali rimedi previsti dal codice civile, piuttosto che di propri provvedimenti autoritativi.
Con l'ultimo motivo del ricorso principale, la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo violazione dell'art. 1218 cod.civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione censura la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile dell'insufficienza del lotto assegnato alla AL rispetto alle finalità ed alla volumetria indicate nell'atto di assegnazione, tenuto conto dell'osservanza dovuta alla distanza minima di cui si è detto dall'autostrada, senza considerare che l'atto di assegnazione era avvenuto in ottemperanza alle disposizioni della legge prov. 21 del 1985 che non prevedeva alcun impegno relativo alla cubatura della costruzione realizzanda;
e che d'altra parte neppure poteva applicarsi la disciplina della vendita di aliud pro alio, ricorrente solo se viene consegnato un bene di genere diverso da quello previsto nel contratto. Laddove essa amministrazione aveva consegnato alla società controricorrente un immobile perfettamente idoneo allo scopo previsto dalla legge provinciale che, infatti, aveva conseguito anche la concessione edilizia.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte di appello, infatti, ha confermato la condanna dell'amministrazione provinciale al risarcimento del danno in favore della AL per l'inidoneità dell'area assegnata allo scopo per il quale la stessa era stata acquistata, essendo risultato l'immobile inidoneo a contenere un edificio industriale della volumetria accordata di mc. 23.895; sicché ha ritenuto che alla società fosse stato consegnato un aliud pro alio che la legittimava ad ottenere il ristoro del pregiudizio riconosciutole dal Tribunale di Bolzano (pag. 7).
L'amministrazione provinciale nel ricorso, invece, pur ammettendo che nella delibera di assegnazione, oltre alle indicazioni richieste dall'art. 35 della legge prov. 15 del 1972, era contenuto anche l'impegno di consentire all'assegnatario la realizzazione entro due anni di una costruzione pari alla cubatura suddetta (pag. 9), ha contestato tale asserita inidoneità, assumendo di aver ceduto un'area destinata alla realizzazione dei prodotti di torniera, perfettamente appropriata per il tipo di produzione programmata dalla legge provinciale;
tant'è che la AL aveva ottenuto la concessione edilizia, non impugnata da alcuna delle parti e che solo una minima parte dell'area era risultata inedificabile non già per problemi inerenti alla suddivisione della zona in lotti, bensì per il mancato rispetto delle distanze dalla confinante autostrada che avrebbe dovuto essere valutato dal Sindaco di Egna competente al rilascio di detta autorizzazione.
Ed in effetti il Collegio deve dare atto che l'ipotesi della vendita di "aliud pro alio", che dà luogo alle ordinarie azioni di risoluzione e di adempimento a norma dell'art. 1453 c.c., svincolate dai termini di decadenza e prescrizione previsti dagli art. 1495 e 1497 c.c., ricorre esclusivamente nei casi in cui la diversità tra cosa venduta e cosa consegnata incida sulla natura e quindi sull'individualità, consistenza e destinazione delle due cose, sì che la consegna viene ad avere ad oggetto cosa appartenente a genere, specie o categoria economica diversa da quella convenuta e la cosa tradita sia perciò completamente diversa da quella pattuita, rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la funzione economico-sociale di quella venduta e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Mentre, ove la cosa consegnata appartenga allo stesso genus di quella pattuita, si resta al di fuori di detta fattispecie e possono invocarsi le ipotesi di cui all'art. 1490 cod.civ. qualora la cosa presenti vizi concernenti il processo di produzione, fabbricazione, o formazione della cosa venduta e ne comporta l'inidoneità per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore ovvero (c.d. vizi redibitori); ovvero quella di cui all'art. 1497 cod.civ. di mancanza di qualità relativa alla natura del bene alienato che riguarda tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla sua classificazione in una specie piuttosto che in un'altra (Cass. 2659/2001; 10188/2000; 2712/1999; 1038/1998).
Sicché nel caso non ricorre certamente la fattispecie ravvisata dalla sentenza impugnata, avendo la stessa AL riconosciuto di aver avuto consegnata dalla Provincia un'area di mq. 2683 proprio nella zona prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Egna per la realizzazione di insediamenti industriali, di aver ottenuto le opportune autorizzazioni edilizie da quell'amministrazione comunale e di aver realizzato diversi manufatti per la cubatura che doveva essere raggiunta;
che ora a causa del rispetto delle distanze dall'autostrada, rischia soltanto di non poter essere mantenuta nell'estensione prevista dalla stessa delibera di assegnazione (pag. 15-16 del controric.). E, d'altra parte, proprio per aver avuto la società assegnato un terreno del genere corrispondente a quello promesso, che presentava peculiarità che ne menomano la pur persistente idoneità funzionale prevista dalla delibera, entrambi i giudici di merito hanno condannato la AL ad abbattere la porzione di costruzione ubicata a distanza inferiore a quella minima dall'autostrada prevista dalla legge 729/1961 e l'amministrazione provinciale a risarcire alla società il danno subito non già per non aver potuto realizzare l'insediamento di cui all'art. 46 della legge prov. 25 del 1981, ma per averle consentito la realizzazione di un edificio industriale dalla volumetria inferiore a quella prevista nell'atto di assegnazione.
Sennonché l'amministrazione provinciale ne' nel corso del giudizio di merito, ne' in questa sede ha mai contestato la mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell'area consegnata alla controparte, richiesta dall'art. 1495 cod.civ. tanto nell'ipotesi di vizi redibitori, quanto in quella di mancanza di qualità della cosa alienata (cfr. art. 1497, 2^ comma) ne' ha comunque eccepito il verificarsi della decadenza del diritto alla garanzia per l'inutile decorso del termine stabilito dalla norma, come era necessario per renderne inoperante e/o escluderne nel caso la sussistenza;
sicché l'errore di inquadramento in cui è incorsa la Corte di appello, che pure deve essere rettificato da questa Corte ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., non ha prodotto alcuna conseguenza sfavorevole alla
Provincia ricorrente posto che anche le disposizioni degli art. 1494 e 1497 cod.civ. prevedono l'obbligo del risarcimento del danno a carico del venditore inadempiente;
che detto risarcimento è stato nella specie liquidato nei limiti di cui si è detto che hanno tenuto conto proprio della minor costruzione realizzabile;
e che l'amministrazione ricorrente, infine, non ha impugnato il suddetto criterio di liquidazione. Per cui anche questo capo della sentenza deve essere confermato.
La eccezione - formulata dalla Provincia in memoria - di difetto di interesse dell'A.N.A.S., e quindi dell'Autostrada, a far valere la violazione delle distanze di rispetto dall'autostrada, non è prospettabile in questa sede in quanto questione nuova, non esaminata dalla Corte di appello e della quale non si denunzia la omessa pronunzia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
condanna la Provincia di Bolzano e la soc. AL in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della s.p.a. Autostrada del Brennero in complessive Euro 4.692,65 di cui euro 4.500,00 per onorario di difesa;
condanna altresì la Provincia di Bolzano al pagamento delle spese processuali in favore della AL che liquida in complessive euro 3.194,55 di cui euro 3.000,00 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2002