Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5153
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Sentenza 11 aprile 2002

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La violazione del distacco minimo delle costruzioni dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dà titolo alla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada a pretendere l'eliminazione della situazione antigiuridica e a conseguire, pertanto, la riduzione in pristino nei confronti dell'autore della violazione per la completa reintegrazione del suo diritto.

In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione tra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi - applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, tenuto conto che l'art. 19 di detta legge, che ha aggiunto l'art. 41 - septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati - è norma inderogabile da disposizioni legislative regionali, ancorché adottate nell'ambito della materia urbanistica che l'art. 117 della Costituzione e gli statuti speciali di autonomia attribuiscono alle competenze delle Regioni, rispettivamente ordinarie e ad autonomia differenziata, atteso che il citato art. 9 attiene alla sicurezza della circolazione stradale. (Principio di diritto espresso con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, alla quale l'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 riserva potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica e di piani regolatori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5153
    Data del deposito : 11 aprile 2002

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