Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2659
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La risoluzione della vendita per inadempimento consistente nella consegna di "aliud pro alio", nelle ipotesi in cui non sia stata prevista espressamente dalle parti la destinazione della merce venduta ad uno specifico uso, ricorre quando la merce stessa manchi delle qualità minimali necessarie per un suo qualunque utile impiego, nell'ambito di quelli ad essa propri, ciò che si verifica anche nel caso in cui, pur mantenendo la sua identità complessiva, la merce contenga sostanze estranee che la rendano praticamente del tutto inservibile. L'onere della relativa prova, in presenza della dimostrazione da parte dell'alienante del fatto costitutivo del suo diritto al pagamento del prezzo, spetta all'acquirente.

Commentari2

  • 1Acquisto di veicolo non omologato: quali rischi?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 agosto 2022

  • 2Aliud pro alio nella compravenditaAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2659
Data del deposito : 23 febbraio 2001

Testo completo