Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" 03 9 3 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.10557/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.12372/98 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Consigliere Cron. 8363 Dott. Pasquale PICONE Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT ENZA sul ricorso proposto UD.18.10.2000 da IN LE rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gennaro Maio, Ivan Carioli e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II°, n. 33, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 4262
contro
IL s.p.a. in persona dell'Amminnistratore Delegato e legale rapp.te p.t., ing. Andrea Pinza, rapp.to e difeso dai proff. avv.ti 1 Piergiovanni Alleva e Roberto Pessi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Bruxelles, nn. 61/63, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente e da IL s.p.a. in persona dell'Amminnistratore Delegato e legale rapp.te p.t., ing. Andrea Pinza, rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Piergiovanni Alleva e Roberto Pessi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Bruxelles, nn. 61/63, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso " incidentale, - ricorrente incidentale ·-
contro
IN LE rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gennaro Maio, Ivan Carioli e Bruno Cossu, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Alberico II°, n. 33, giusta procura speciale a margine del ricorso, controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 00378/97 del 17.04/30.05.1997, R.G. n. 01009/96, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
2 Uditi gli avv.ti Bruno Cossu per EN VA, e Giovanni Gentile, in virtù di delega del prof. avv. Roberto Pessi per LO s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per la inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso, e per l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00029/96 del 16/27 febbraio 1996 il Pretore di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, rigettava la domanda proposta da VA EN contro la LO s.p.a di cui era dipendente in qualità di impiegata di 5° livello, diretta all'accertamento della invalidità per violazione dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 dell'atto con il quale la LO s.p.a., nell'ambito di procedura, personale e avviata nel 1991, di riduzione del collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 3 e 24 della citata legge n. 223, aveva disposto il suo cambio di inquadramento da impiegata a operaia, come da accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 11 dicembre 1993. Aveva dedotto la EN che il suo cambiamento di mansioni era illegittimo, e con 1993 per violazione esso lo tesso accordo 11 dicembre 3 dell'art. 5 della legge n. 223/91 sui criteri di scelta e del contratto collettivo di categoria , essendo stata discriminata in rapporto ad altri dipendenti, nominati in ricorso, con mansioni impiegatizie di livello inferiore al suo e con minori anzianità di servizio, ai quali erano state di volta in volta assegnate le sue mansioni, mentre essa era stata spesso lasciata inoperosa o adibita, a sua volta, a mansioni di scarso a qualifica livello ed impegno e riconducibili inferiore a quella ricoperta. Il Tribunale di Forlì rigettava l'appello proposto dalla EN;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale in sintesi: l'assunto della EN dell'intento della società di liberarsi di una lavoratrice scomoda perché a conoscenza della prassi di sottofatturazione cui si ricorreva non aveva trovato conferma alcuna negli atti di causa;
ed anzi, era risultata l'esclusione del nome della EN dall'elenco dei dipendenti da "epurare" di cui si era parlato da parte di un legale della LO, e ciò tanto aveva ammessO di non più in quanto la stessa EN aver mai nulla obiettato a tale prassi evasiva, che peraltro non poteva non venire a conoscenza di chiunque altro si fosse occupato della fatturazione;
il posto 4 all'Ufficio acquisti lasciato libero dalla EN non era stato più ricoperto, essendosi occupato delle relative operazioni tale Cantagalli, dell'ufficio amministrazione, per non più di mezz'ora al giorno la procedura di cui alla mezza giornata a settimana;
legge n. 223 del 1991 si era conclusa non soltanto con l'operazione riguardante la EN, come si era sostenuto nell'atto di appello, e di tale Cacchi, temporaneamente addetto a mansioni miste di impiegato ed operaio e dopo qualche tempo restituito alle originarie mansioni presso l'ufficio amministrazione, con l'uscita dal ciclo produttivo di cinque ma dipendenti;
la EN non aveva censurato i precisi elementi di fatto addotti del Pretore a sostegno della indimostrata ma dedotta insussistenza dello stato di crisi aziendale (documentate perdite di bilancio, riconoscimento della crisi da parte dell'UPLMO e della sindacali); correttamente il Pretoreorganizzazioni aveva ritenuto non incompatibili con lo stato di crisi le assunzioni effettuate dalla società dopo l'accordo sindacale, perché estranee al settore interessato dalla crisi stessa, né le irrilevanti ore di lavoro registrato negli anni 1993 (34) e 1994 straordinario (78) da parte di circa dieci impiegati, e denunziate, non provate, come molto meno di quelle effettive;
ma 5 h tempestivamentededotta la non era tata indispensabilità della di disponibilità dichiarazione dequalificazione, sicché ogni della lavoratrice alla relativa questione, peraltro infondata ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 citata, non poteva essere affrontata. Ricorre per cassazione EN VA affidando a motivi di censura il richiesto annullamentoquattro della sentenza, depositando anche successiva memoria illutrativa. La LO s.p.a. si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo di censura. EN VA si è costituita con controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso principale EN VA denunzia motivazione omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente: l'indagine sulla sussistenza dello stato di crisi andava effettuata in relazione all'intero complesso aziendale e non soltanto all'ufficio acquisti cui era addetta la dipendente;
si 6 a sarebbe così accertato che il lavoro straordinario ammontava a 1939 ore nel 1993, a 2639 nel 1994 e a 4408 nel 1995; il dato contrastava con l'assunto stato di crisi, così come ne costituiva contrasto l'assunzione numero di dipendenti pari o superiore a quello di di un contrazione, tanto più che erano risultati agli atti per incremento dei segni di ripresi, in particolare, evidente superamento della rapporti con l'estero con stato di crisi. Il motivo è inammissibile. La censura è rivolta ad una interpretazione dei fatti di causa in modo diverso, ed evidentemente più conveniente per la ricorrente, sullo specifico punto della sussistenza ° meno dello stato di crisi aziendale e quindi dell'esubero del personale presupposto alla procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991. A ben vedere, infatti, la EN nel motivo di ricorso in esame oppone tout court al criterio del sull'accertamento dello stato di crisiTribunale dal giudice di merito circoscritto al asseritamente cui era addetta la ricorrente - il più solo ufficio conveniente criterio della estensione del medesimo accertamento all'intero complesso aziendale, dal quale del lavoroultimo desume, analizzando l'indice straordinario che sarebbe stato espletato in azienda 7 Я negli anni 1994 e 1995, indicato in misura maggiore di quello risultante dalla assolutamente insussistenza dello stato di crisi sentenza, la aziendale, se non proprio la sussistenza di una vera e propria ripresa. La tesi della lavoratrice risente di un equivoco di evidente. La sentenza impugnata, sulfondo quanto mai punto, in realtà esamina una serie di elementi agli riconoscimentoatti (documentate perdite di bilancio, della crisi da parte dell'UPLMO e della organizzazioni nonsindacali), ai quali la censura affida alcuna valenza, tant'è che ne omette finanche la menzione, parziale alla così opponendo una critica del tutto E statuizione di merito. quanto basta per ritenere ' assolutamente insufficiente il motivo di ricorso in esame, attesa la sua inidoneità a censurare la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso principale EN VA denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.C., e motivazione omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia dalla ricorrente: laprospettato ricorrente aveva in sostanza invocato la tutela, e lamentato la violazione, dell'art. 2103 c.c., riferendo la sua opposizione, e quindi la sua indisponibilità, 8 alla dequalificazione disposta unilateralmente dalla avrebbe dovuto pronunciarsisocietà; il Tribunale sul ed, provvedimento della società, eventualmente, dell'assunta legittimità della indicare le ragioni disposto dell'art. 2103 C.C. nel caso di deroga al dichiarazione di nullità della specie e della mancata adottata nei confronti della dipendente;
la misura era stata specificamente proposta sulla domanda unilateralità della misura adottata dalla società e sulla mancata ricerca del consenso ad essa, e su tali punti era stata anche impugnata la sentenza pretorile e si era difesa in appello la società; la declaratoria di tardività dei motivi di appello sui detti punti era in 112 c.p.c. e non evidente violazione dell'art. risultava affatto motivata. Anche questo secondo motivo è inammissibile. Se ben si intende, la censura prende le mosse dall'affermazione contraria ed opposta a quella espressa nella sentenza impugnata secondo cui la questione, relativa alla unilateralità della misura adottata dalla società e alla mancata ricerca del consenso ad essa con riferimento alla tutela di cui all'art. 2103 C.C., era stata specificamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio, era stata anche 9 Я ripresa nella impugnazione della sentenza pretorile e su di essa si era difesa in appello la società. Orbene, tale procedimento viola in modo evidente il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui "il per cassazione che denunci un vizio ovvero unaricorrente carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame di un mezzo di prova nel corso interrogatorio del giudizio di merito (nella specie, di un controparte) ha l'obbligo, se non di formale non reso dalla di impugnazione, il contenuto trascriverne, nell'atto integrale, quantomeno di indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, atteso il principio della autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi O propositivi del pregresso giudizio di merito" (tra le tante, Cass. 01 ottobre 1997, n. 09558). Con il terzo motivo di ricorso principale EN VA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 C.C. e 4, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché motivazione eomessa J 10 insufficiente: le norme citate, e in mancanza di anche all'art. 2095 C. C., nonesplicita deroga consentivano il passaggio dalla qualifica impiegatizia a quella operaia, ma solo da un livello superiore a quello inferiore all'interno della medesima categoria;
né l'accordo sindacale, non indicando i dipendenti da dequalificare, ed in assenza del consenso della dipendente, poteva considerarsi idoneo a legittimare la deroga all'art. 2103 C. C.; peraltro, nel caso di specie, non vi era stato riassorbimento del personale eccedente, atteso che i due impiegati avevano svolto le mansioni degli operai licenziati. Il motivo è infondato. Quanto al mancato consenso per l'adottata dequalificazione si è già fatto cenno nel motivo che precede;
qui deve solo opporsi che la tesi dell'asserito divieto di dequalificazione per passaggio di categoria trova la più evidente smentita già in partenell'orientamento, attuato, all'inquadramento unico del personale, attraverso il quale la distinzione fra le categorie impiegatizia e operaia è completamente superata. Peraltro, sul punto, il motivo di ricorso in esame non indica su quale norma principio il divieto stesso si fonda, ove si consideri anche la espressa (da parte ricorrente) 11 legittimità del damansionamento nell'ambito della categoria stessa. E dunque, la censura, oltre che per la prima volta proposta in grado di appello, è anche infondata. Quanto alla pretesa illegittimità dell'accordo sindacale per la mancata indicazione del personale da dequalificare, ed a parte la medesima novità della questione proposta, non v'è chi non veda che, avendo detti accordi valenza negoziale, si sarebbe contemporaneamente dovuto indicare quale regola di ermeneutica contrattuale sarebbe stata violata dal Tribunale per permettere a questa Corte la individuazione della decisività della circostanza dedotta. Né, infine, miglior sorte può destinarsi alla critica secondo cui l'accordo sindacale non avrebbe perseguito il fine del riassorbimento dei lavoratori avendo gli impiegati eccedenti, dichiarati dequalificati il posto degli operai occupato licenziati. A parte ancora una volta la novità della questione, la censura è anche generica, prospettando essa circostanze di fatto che non risultano essere state in precedenza oggetto di specifica deduzione, sicché essa oggi si propone svincolata da qualsiasi accertamento in proposito e fuori delle argomentazioni della sentenza impugnata. ch 12 Con il quarto motivo di ricorso principale EN VA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, secondo comma, e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché motivazione insufficiente: l'affermazione del Tribunale circa l'interessamento del solo ufficio acquisti da parte della riduzione del personale, risultava smentita dalla comunicazione aziendale alle RR.SS.AA., dalla quale emergeva, invece, l'interessamento ad essa anche degli uffici produzione, commerciale e amministrativo;
la contrazione del fatturato non poteva, infine, giustificare la riduzione del personale di settori diversi da quello dell'ufficio commerciale;
la fungibilità delle mansioni impiegatizie dalle assegnazioni di impiegati ad altri evidenziata uffici imponeva evidentemente la scelta fra tutte le mansioni di quinto livello, O inferiori, e quindi fra tutti gli impiegati indicati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato. L'accertamento del giudice di merito, peraltro con ! riferimento all'accordo sindacale, riconduce (vedi motivo di ricorso) la riduzione del personale al solo ufficio acquisti. Tale accertamento attiene ad una valutazione di merito del giudice del riesame, come questa sede se congruamente etale insidacabile in 13 correttamente motivata. La contraria affermazione in ricorso, con il solo riferimento ad un documento acquisito agli atti e neanche riportato nel suo contenuto (comunicazione aziendale alle RR.SS.AA del 18 ottobre 1993), e nella quale hanno radice tutte le altre argomentazioni prospettate nel medesimo motivo, denunziabili comenon costituisce alcuno dei vizi ragione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. atteso che la ricostruzione dei fatti ed il360 c.p.c., coordinamento dei dati acquisiti al processo appartengono all'ambito di discrezionalità sulla valutazione delle prove e quindi al libero convincimento del giudice. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la LO s.p.a. denunzia falsacondizionato applicazione dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991: i criteri della norma citata tendevano a tutelare il lavoratore più bisognoso e non erano applicabili anche alla adibizione a mansioni inferiori ex art. 4, undicesimo comma, della medesima legge;
detti criteri, in realtà, non erano, come pur sembra affermarsi dal Tribunale, congrui per la necessaria distribuzione di ogni tipo di sacrificio, ma solo di quello economico- occupazionale. 14 Il ricorso incidentale, espressamente condizionato, resta evidentemente assorbito dalle osservazioni sul ricorso principale. Il ricorso principale, pertanto, va rigettato, assorbito il ricorso incidentale;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso la C O R T E principale, assorbito quello incidentale;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000. Il consigliere est. Giovanni Mazzarella Il presidente Giovanni Mapparella Guglielmo Sciarelli bylchu lank неё 1. COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D 19 MAR. 2001 A , S 0 O loggi, S 1 3 L A . L 3 T T 5 IL COLLABORATORE) O , A DL CA M R B E A . A I R S A DI CANCELLER ' P N E D L P L S A 3 E I T T 7 D - S N R I 8 O O G S - C P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A D G , E O G O T R E T T L N T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 15