Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
È devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all'A.N.A.S. Nè - rispetto alla giurisdizione come sopra determinata - spiega influenza alcuna il criterio di riparto dettato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale ha riguardo unicamente alle controversie inerenti ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici intercorrenti fra P.A. concedente e soggetti concessionari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LARCHER, RENATE VON GUGGENBERG, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASALI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MANOMENTAL S.R.L.;
- intimata -
e sul 2° ricorso n. 20928/98 proposto da:
MANOMENTAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETER PLATTER, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASALI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 99/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 21/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli avvocati Michele COSTA, ANGELINI, per delega, Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, giurisdizione del giudice ordinario, rimessione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., con atto del 27 settembre 1993, citò dinanzi al Tribunale di Bolzano la MANOMETAL S.r.l. e, denunciando che questa aveva costruito in Egna un capannone industriale senza rispettare i limiti legali di distanza dall'autostrada A/22 da sè gestita, ne chiese la condanna ad abbattere la costruzione contestata e a procedere al relativo arretramento fino a riportarla alla distanza di legge. La MANOMETAL S.r.l., costituitasi, innanzi tutto, contrastò la pretesa, facendo presente che il capannone in argomento insisteva in zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale, e che, avendo la Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria in materia urbanistica, la fattispecie avrebbe dovuto essere ravvisata assoggettata alla normativa provinciale per la quale le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale andavano osservate solamente fuori dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi previsti dai piani regolatori generali, sicché, con riferimento a tali centri ed insediamenti potevano trovare applicazione unicamente le distanze minime prescritte dal piano di attuazione, contemplante soltanto previsione di distanze degli edifici dal confine di zona, e non dall'autostrada. La società convenuta, in secondo luogo, sul dedotto presupposto che il ridetto capannone era stato realizzato sulla base di regolare concessione edilizia, in terreno ricadente in un piano di attuazione per zona produttiva predisposto dalla Provincia di Bolzano, la quale lo aveva assegnato ad essa deducente siccome terreno edificabile idoneo per la costruzione del suo stabilimento, sostenne che, se l'area considerata fosse risultata inidonea alla così prevista utilizzazione, l'ente territoriale summenzionato "avrebbe dovuto risponderne", e, perciò, chiamò in causa tale ente chiedendone la condanna a garantirla da ogni pregiudizio che avesse potuto derivarle dall'accoglimento della domanda attorea. La Provincia di Bolzano, costituitasi alla sua volta, contestò il fondamento dell'azione di garanzia così esperita nei suoi confronti. Il tribunale, con sentenza del 22 agosto 1995, condannò la MANOMETAL S.r.l. ad abbattere la parte del capannone in controversia riscontrata realizzata a meno di venticinque metri dalla sede dell'autostrada in questione e la Provincia di Bolzano "a garantire e rivalere" la convenuta sunnominata "per il danno" ad essa derivabile dall'adottata pronuncia demolitoria "nei limiti di quanto" sarebbe risultato "dovuto ad insufficienza del lotto assegnato rispetto alla finalità prevista nell'atto di assegnazione".
Sui gravami, rispettivamente, principale della MANOMETAL S.r.l. ed incidentali sia della Provincia di Bolzano che della AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. (questo attinente esclusivamente al regolamento delle spese), la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 21 ottobre 1997, disattese tutte le impugnazioni, confermò la pronuncia del primo giudice. La Provincia di Bolzano ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado considerata, non notificata. La AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. e la MANOMETAL S.r.l. resistono al ricorso, notificato, alla prima il 24 - 30 giugno e, alla seconda, il 9 luglio 1998, con controricorsi, rispettivamente, del 31 agosto e del 23 settembre 1998; la seconda ha proposto, altresì, ricorso incidentale sorretto da tre motivi, il primo dei quali inteso a prospettare un presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla causa concernente la domanda coltivata dalla AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. per ottenere la demolizione del contestato capannone ed il rispetto dei limiti di distanza fra questo e l'autostrada in discussione.
La AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. resiste a quest'ultimo ricorso con controricorso del 2 novembre 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - La questione di giurisprudenza prospettata dalla MANOMETAL S.r.l. con il primo motivo del suo ricorso incidentale si configura come pregiudiziale rispetto ad ogni altra, e, perciò, deve essere delibata con precedenza sull'esame di tutti gli altri profili del giudizio.
3) - La AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., concessionaria dell'A.N.A.S. per l'autostrada A/22, di cui in narrativa, ha introdotto nel presente processo nei confronti della MANOMETAL S.r.l., proprietaria di un fondo limitrofo alla carreggiata autostradale, un'azione con la quale, sul dedotto presupposto che la controparte avrebbe realizzato sul suo terreno un capannone senza rispettare le distanze minime legislativamente prescritte in materia di edificazione di immobili contigui a strade pubbliche, ha chiesto la condanna della stessa a dar corso alle necessarie misure ripristinatorie. La Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza qui impugnata, confermando la pronuncia resa al riguardo in prime cure dal Tribunale di Bolzano, con la sua altrove ricordata decisione del 22 agosto 1995, ha accolto la pretesa considerata, ed ha condannato, perciò, la summenzionata MANOMETAL S.r.l. ad abbattere la parte del capannone in controversia riscontrata realizzata a meno di venticinque metri dalla strada di cui trattasi. La MANOMETAL S.r.l., con il primo motivo del suo ricorso, accampa che, in tal guisa statuendo sulla pretesa in argomento, la corte territoriale avrebbe reso una pronuncia da avere per inficiata da "difetto di giurisdizione per violazione dell'art. 5 L.
6.12.1971 n. 1034, sulla giurisdizione esclusiva del Tribunale per la Giustizia
amministrativa in tema di beni pubblici".
La ricorrente, in particolare, sulla premessa che le autostrade, del genere di quella per cui è causa, di proprietà dello Stato sono beni demaniali e che "il potere di godimento e di tutela nei confronti dei terzi" che relativamente alle stessa competono alla p.a. proprietaria ed ai soggetti, come l'AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., concessionari di questa per la relativa gestione, è a detti p.a. e concessionari "riconosciuto in base al diritto pubblico e non in base a mezzi di tutela della proprietà previsti dai vari istituti giuridici di diritto privato", sostiene che "l'attività amministrativa di natura ripristinatoria dell'integrità quantitativa e qualitativa del bene" demaniale "dà luogo a rapporti riconducibili, non a schemi privatistici ma, a schemi di diritto pubblico e determina l'insorgenza del potere-dovere dei soggetti che ne sono titolari di agire in via amministrativa per la tutela della strada": "applicando la sanzione amministrativa di cui al r.d.
8.12.1933 n. 1740 ..."; deduce, quindi, che, risultando la prescrizione relativa all'inosservanza della fascia di rispetto delle autostrade da una norma - l'art. 9 L. 24.7.1961 n. 729 - di diritto pubblico, da ciò dovrebbe farsi discendere, "con riguardo alle controversie inerenti" ai rapporti regolati da tale norma, l'applicabilità delle regole sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L.
6.12.1971 n. 1034", cit.; conclude asserendo che "la controversia pendente fra la AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. e la MANOMETAL S.r.l. diretta a risolvere la questione del rispetto della fascia di rispetto dell'autostrada, così come previsto dall'art. 9 L. n. 729/1961, attiene alla giurisdizione esclusiva del competente
Tribunale amministrativo e non all'Autorità del Giudice ordinario", posto che "il giudice ordinario non ha il potere di conoscere il se ed il come applicare una norma di diritto pubblico comportante una sanzione amministrativa".
La censura è infondata, per non dire inconsistente.
A) - Innanzi tutto, giova premettere che il richiamo normativo, all'art. 5 L.
6.12.1971 n. 1034, cui la doglianza in esame si correla risulta del tutto inconferente.
La competenza giurisdizionale attribuita ai tribunali amministrativi regionali, e in secondo grado al Consiglio di Stato, dalla citata disposizione legislativa riguarda le controversie inerenti ai rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici intercorrenti fra p.a. concedente e soggetti concessionari.
La vertenza di cui trattasi non è in alcun modo riducibile, ne' sotto il profilo soggettivo, ne' sotto quello oggettivo, alla categoria di controversie cui ha riferimento la norma predetta, e, perciò, il richiamo alla stessa fatto dalla ricorrente è privo di ogni ragion d'essere.
B) - L'art. 823, comma 2, cod. civ. attribuisce alla p.a. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica.
Il soggetto cui la p.a. conceda la costruzione e l'esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a. nella titolarità di tale facoltà. In applicazione di tale enunciazione, appunto, una consolidata giurisprudenza ritiene che qualora la realizzazione e la gestione di un'autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi degli artt. 16 e s. L. 24.12.1961 n. 729, ad una società privata, questa, per l'intera durata della concessione, e per ciò che attiene all'esercizio dell'opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce, quindi, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del bene demaniale e, in particolare, per difendere questo dagli attentati correlati al fatto di proprietari di fondi limitrofi i quali abbiano costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale e per conseguire la riduzione in pristino (cfr., in tal senso, la risalente Cass. SS.UU. civ., sent. n. 6437 dell'11.12.1979, cui, da ultimo, adde id. Sez. II civ., sent. n. 6270 del 3.6.1995). Nella fattispecie, giusta quanto evidenziato in narrativa e posto in risalto più sopra, l'azione esperita dalla AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., concessionaria dell'A.N.A.S. nell'esercizio dell'autostrada demaniale A/22, si rivela intesa a reagire ad un attentato al bene demaniale gestito risoltosi in un fatto di edificazione, assunto, realizzato su area vicina alla sede autostradale e nella fascia di rispetto di questa legislativamente determinata.
La causa relativa a tale pretesa, alla stregua del citato art. 823, comma 2, cod. civ., nonché dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo di ricorso qui delibato, consequenzialmente, va disatteso e deve dichiararsi la contestata giurisdizione del giudice ordinario.
4) - La delibazione del ricorso principale e quella dei restanti motivi del ricorso incidentale non sono di competenza di queste Sezioni unite, e, perciò, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., resa con la presente sentenza la pronuncia sulla giurisdizione, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per la relativa assegnazione.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette gli atti al Primo Presidente per il prosieguo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 19 aprile 2001. Depositato in cancelleria il 7 agosto 2001.