Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10923
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Sentenza 17 agosto 2000

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Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto della convivenza non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. (Nella specie la sentenza impugnata -confermata dalla S.C.- aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ancorché l'interessata avesse prestato la propria attività di collaborazione e assistenza mossa dalla speranza di trarre dalla sua condotta futuri vantaggi di carattere successorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10923
    Data del deposito : 17 agosto 2000

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