Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto della convivenza non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. (Nella specie la sentenza impugnata -confermata dalla S.C.- aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ancorché l'interessata avesse prestato la propria attività di collaborazione e assistenza mossa dalla speranza di trarre dalla sua condotta futuri vantaggi di carattere successorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10923 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU BA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 2648, presso lo studio dell'Avvocato L. LEONE, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALFA TULLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG NZ, UG AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P OTTOBONI 96, presso lui studio dell'avvocato MANGANELLA Teresa IA, rappresentati e difesi dall'avvocato TILLIECI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 129/97 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 14/04/97 R.G.N. 1465/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.7.1987 AR RA adiva il Pretore di Lamezia Terme chiedendo la condanna dei coniugi IC MA ed BE GL al pagamento della complessiva somma di L. 12.928.907, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzione e indennità maturate per un preteso rapporto di lavoro domestico prestato in favore dei detti coniugi dal gennaio 1982 all'aprile 1985.
Con sentenza in data 12-14 ottobre 1994 il Pretore accoglieva la domanda, desumendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dalla regolarità delle prestazioni eseguite e dalla circostanza che le parti, sebbene legate tra loro da vincoli di parentela, non erano, tuttavia, conviventi.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in riforma della sentenza pretorile, appellata da NC e VA GL, quali eredi dei coniugi MA-GL, nel frattempo deceduti, rigettava la domanda della RA osservando che il preteso rapporto di lavoro subordinato si era instaurato tra soggetti legati da rapporti di parentela, pur se non conviventi, essendo la RA nipote del MA.
Sussisteva, perciò, nella specie una presunzione di gratuità delle prestazioni domestiche e di assistenza che potevano esser state rese "affectionis vel benevolentiae causa".
Aggiungeva il Tribunale che tale presunzione non era stata superata da una prova contraria, in quanto la RA, che veniva affiancata nella prestazione dei servizi resi agli zii da una certa IA SI, aveva ricevuto dallo zio la promessa del lascito di una casa.
Contro la suindicata sentenza, che compensava le spese dei due gradi del giudizio di merito, la RA propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resistono NC e VA GL, nella qualità, con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la RA si duole che il Tribunale, con difetto di motivazione determinata da errore sui presupposti di fatto costituenti elementi decisivi della controversia, non abbia tenuto in considerazione che non sussisteva nella specie la gratuità delle prestazioni rese, posto che mancavano il requisito della solidarietà e assistenza e quello della convivenza.
Peraltro il Tribunale non aveva ritenuto di attribuire alcun valore a una delle circostanze più determinanti per valutare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e cioè la presenza costante della ricorrente in casa degli zii e la osservanza da parte di essa di orari predeterminati.
Il proposto ricorso è infondato.
Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini sussiste una presunzione di gratuità se è accertata tra gli interessati la convivenza.
Anche in difetto della convivenza, però, la presunzione di gratuità e, quindi, della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato non viene meno, trovando tale presunzione la sua fonte nella normale circostanza secondo cui le prestazioni di collaborazione e assistenza vengono rese in favore del parente o affine "affectionis vel benevolentiae causa" (Cass. 21.1.1993 n. 729;
Cass. 27.7.1999 n. 8132). Nella specie il Tribunale, attenendosi ai suesposti principi, con motivazione esauriente e immune da vizi logici, ha premesso correttamente che va esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato anche nell'ipotesi in cui chi presta l'attività di collaborazione e assistenza sia mosso dalla speranza di trarre dalla sua condotta vantaggi indiretti quali la istituzione di erede o la nomina di legatario.
Dopo tale premessa ha osservato che la prova contraria, che si richiede rigorosa, delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato non era stata offerta, in quanto la RA aveva autonomamente deciso di dare assistenza, anche materiale, agli zii in previsione di futuri vantaggi di carattere successorio, al pari della SI, moglie di uno dei nipoti dell'anziana coppia.
Non essendo censurabile tale motivazione, il proposto ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000