Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Il diritto alle prestazioni assicurative di malattia e di maternità dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura nasce direttamente dalla legge in presenza dei requisiti da essa voluti e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n.1949 del 1940 (o dal certificato di urgenza sostitutivo della iscrizione) che - come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 483 del 1995 - hanno la diversa funzione di rendere legalmente certa la qualità di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia (verso i terzi) della fattispecie costitutiva (compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno) di tale qualità personale che dà titolo alla prestazione e determinando il momento dal quale decorre l'obbligazione dell'istituto previdenziale di corrispondere la prestazione medesima. Ne consegue che l'eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o al numero di giornate che si assumono lavorate nell'anno costituisce un'eccezione in senso improprio o, per meglio dire, una mera difesa volta a contrastare la fondatezza della domanda che, come tale, può essere proposta per la prima volta anche in appello, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma secondo, cod.proc.civ. soltanto per le eccezioni in senso stretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO ON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE, N^ 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE MARIA CERASA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 453/95 del Tribunale di COSENZA, depositata il 11/04/95, R.G.N. 238/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato Ettore Maria CERASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 11 aprile 1995, pronunciata in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 16 dicembre 1992, ha rigettato la domanda proposta da TO LO nei confronti dell'IN per ottenere, quale bracciante agricola iscritta nei relativi elenchi anagrafici nell'anno 1989, la corresponsione della indennità di maternità per l'astensione facoltativa dal lavoro nel periodo dal 14 giugno al 14 dicembre 1990. Il Tribunale ha osservato che il diritto alle prestazioni economiche di maternità presuppone un rapporto di lavoro subordinato agricolo che è onere della lavoratrice provare e che il giudice ha il potere - dovere di accertare di fronte alla contestazione della sua esistenza da parte dell'IN, posto che il provvedimento amministrativo di iscrizione non ha valore costitutivo del diritto nè funzione probatoria decisiva nel senso di condizionare l'accertamento di una realtà diversa da quella rappresentata), essendo sindacabile dal giudice e disapplicabile se illegittimo a norma dell'art.5 della legge 20.3.1865 n.2248 all.E. Ha rilevato poi che, nonostante le contestazioni dell'IN, nessuna prova della sussistenza del preteso rapporto di lavoro subordinato era stata fornita dalla OF e semmai deponeva in senso contrario il fatto che costei era diplomata , stilista di moda oltre che nuora della datrice di lavoro.
La OF chiede la cassazione della sentenza di appello con ricorso fondato su due motivi.
L'IN resiste con controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, con il primo motivo, censura la decisione del Tribunale per contraddittoria ed omessa valutazione ex art.360 c.p.c. in relazione agli artt. 7, 15, 17, della l. 30 dicembre 1971 n.1204, nonché agli artt. 3, 4, e 5 del d. lgt. . 9 aprile 1946 n. 212 e all'art.13 del d.p.r. 25 novembre 1976 n.1026, osservando che essa aveva dimostrato documentalmente, con la produzione del relativo certificato, di essere stata iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli nel 1988 e poi dal 1989 al 1993.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2, 7, 15 e 17 della legge 30 dicembre 1971 n.1204, dell'art.13 del d.p.r. 25 novembre 1976 n.1026, dell'art.4 del dlgt. 9 aprile 1946 n.212, dell'art.17 della legge 11 marzo 1970 n.83 come modificata dal d.l. 11 agosto 1993 n.735, in relazione agli artt. 31, 32 e 37 Cost.
Sostiene che la normativa vigente alla data in cui fu pronunciata la sentenza del Pretore e precisamente l'art.17 della legge n.83 del 1970 imponeva, per contestare la iscrizione dei braccianti negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'esperimento di due ricorsi amministrativi prima dell'esercizio dell'azione giudiziaria: ciò che, nella specie, non era avvenuto.
Precisa poi che la contestazione del diritto alla iscrizione deve formare oggetto di un'autonoma azione e non può essere inserita in un procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di distinti e diversi diritti. Aggiunge che l'IN non avrebbe fornito alcuna prova atta ad inficiare o invalidare i risultati della iscrizione, essendosi limitato a vaghe illazioni circa la insussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Assume infine che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la disciplina regolatrice delle richieste prestazioni, la quale stabilisce che il diritto alla indennità di malattia e di maternità, per i braccianti agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi, decorre dalla data di validità degli elenchi stessi e cessa con la scadenza di tale validità o con la cancellazione del lavoratore salva l'ammissione alle prestazioni previa presentazione di apposita certificazione). Il ricorso non è fondato. E i due motivi nei quali esso si articola vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione e interdipendenza.
La prima osservazione da svolgere è che la presente controversia non ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati, ma l'accertamento del (diverso) diritto della ricorrente medesima a usufruire delle prestazioni economiche di cui all'art.15 della legge 30 dicembre 1971 n.1204.
Tanto esclude che possa venire in considerazione la norma dell'art.17 del d.l. 3 febbraio 1970 n.7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n.83, la quale prevede che, contro la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti del l'agricoltura, ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, avverso le decisioni della commissione, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In ogni caso, anche per le controversie in materia di iscrizione , questa Corte ha affermato che il giudice deve accertare la sussistenza o meno del rapporto di lavoro, che è requisito costitutivo del diritto alla iscrizione predetta, non rilevando in contrario la decadenza nella quale sia incorso l'interessato per non aver tempestivamente impugnato il provvedimento adottato dalla locale commissione per la manodopera agricola (cfr. Cass. 25 febbraio 1995 n. 2195). Quanto al rilievo secondo cui la iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici delle braccianti agricole è condizione sufficiente per il riconoscimento del diritto alle (richieste) prestazioni di maternità e che è onere dell'IN provare la asserita insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che la iscrizione documenta, unitamente alla qualifica di bracciante agricola, osserva la Corte che la questione va risolta alla stregua del proprio costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in base al tenore letterale delle norme contenute negli artt. 3 e 4 del d.lg.gt. 9 aprile 1946 n.212, richiamate dalle successive disposizioni che regolano la materia (vedi, ad esempio l'art.5, comma 6, del d.l. 12 settembre 1983 n.463 , convertito in legge il novembre
1983 n. 638), presupposto indispensabile per la instaurazione del rapporto assicurativo, in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura - e anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole, delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - è lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova, unitamente a quella di tutti gli altri requisiti costitutivi richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alle dette prestazioni previdenziali, deve essere fornita dall'interessato, secondo la regola generale dell'art. 2697, primo comma, cod.civ. (in tal senso, tra le decisioni più recenti, Cass. sent. n. 7429 del 1992, n. 7837 del 1997, n. 8027 del 1998). La dimostrazione del possesso della iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui al r.d. 24 settembre 1940 n.1949, non è sostitutiva dell'adempimento di tale onere probatorio,
perché il diritto alle prestazioni assicurative di malattia e di maternità nasce direttamente dalla legge, in presenza dei requisiti da essa voluti, e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione (o dal certificato di urgenza sostitutivo della iscrizione) che hanno una diversa funzione: quella di rendere legalmente certa la qualità di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi, della fattispecie costitutiva di tale qualità personale e che dà titolo alla prestazione - integrata dal compimento nell'anno di 51 giornate di lavoro subordinato agricolo - e determinando il momento dal quale decorre l'obbligazione dell'istituto previdenziale di corrispondere la prestazione medesima (vedi Corte costituzionale, sent. n. 483 del 1995). Di conseguenza. la eccezione dell'Istituto previdenziale, relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o del numero di giornate che si assumono lavorate nell'anno, costituisce una eccezione in senso improprio o, per meglio dire, una mera difesa volta a contrastare la fondatezza della domanda, che, come tale, può essere proposta per la prima volta anche in appello, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c. soltanto per le eccezioni in senso stretto, quelle riservate cioè al potere dispositivo delle parti.
Del pari, in presenza di una simile contestazione, la verifica dei ricordati presupposti, in quanto condizioni indefettibili per la costituzione del rapporto assicurativo e per il conseguimento delle prestazioni che ad esso si ricollegano, può e deve essere effettuata dal giudice anche di ufficio, indipendentemente dalle risultanze dell'atto amministrativo di iscrizione, che è sindacabile "incidenter tantum" e va disapplicato ove risulti non conforme a legge (cfr. al riguardo, Cass. sent. n. 910 del 1987; n. 8626 del 1992). È per queste ragioni che il Collegio ritiene di non poter condividere la decisione di questa Corte in data 16 maggio 1998 n. 4936, nella quale si afferma che il possesso della qualifica di bracciante agricola, comprovato dalla iscrizione negli elenchi nominativi o dall'apposita certificazione sostitutiva, secondo la previsione dell'art.13 del d.p.r. 25 novembre 1976 n.1026 (che contiene il regolamento di esecuzione alla legge 30 dicembre 1971 n.1204) esonera la lavoratrice che abbia richiesto la indennità di maternità dall'obbligo di fornire la prova della titolarità del rapporto di lavoro subordinato la cui esistenza sia contestata dall'IN , facendo carico all'Istituto previdenziale di dimostrare o l'avvenuta cancellazione della lavoratrice medesima da detti elenchi (comportando la cancellazione l'annullamento della posizione assicurativa) o che, sulla base di accertamenti ispettivi, la prestazione lavorativa denunciata era in realtà inesistente. In conclusione, poiché la sentenza del Tribunale si fonda su una corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge che disciplinano la materia e giustifica adeguatamente il convincimento raggiunto in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo sotteso alla domanda della OF, il ricorso da costei proposto deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art.152 disp.att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999