Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
In materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARE - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^ 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto. rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO LIRONCURTI GIOVANNI MULAS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA PA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 533/96 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 12/07/96, R.G.N. 2960/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30 novembre 1994 il Pretore del lavoro di Brindisi respingeva la domanda proposta da AS PA per ottenere dal Servizio Contributi Agricoli Unificati la reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 1987 e 1988, avendo escluso il carattere della subordinazione nella prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente in favore del padre in mancanza della prova della retribuzione e del numero delle giornate effettuate.
La LM proponeva appello cui resisteva l'INPS, subentrato al soppresso SCAU.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 12 luglio 1996, accoglieva la impugnazione osservando che la prestazione di lavoro doveva presumersi onerosa in difetto della convivenza tra le parti del rapporto mentre il rilevato contrasto tra le dichiarazioni della LM (che affermava di aver lavorato nei primi mesi dell'anno) e quelle del teste GG (che riferiva di averla vista lavorare durante tutto l'anno) non valeva ad escludere che il lavoro fosse stato effettivamente svolto per il numero di giornate dichiarate dal datore di lavoro.
L'INPS chiede la cassazione della sentenza di appello con ricorso fondato su un unico motivo. La LM non si è costituita. Motivi della decisione
L'INPS con l'unico motivo deduce la violazione dell'art.116 c.p.c., dell'art.3 d.lg. 9 aprile 1946 n.212, dell'art.17 legge 11 marzo 1970 n.83 oltre che vizio della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto onerosa la prestazione per il solo fatto della mancanza del rapporto di convivenza, senza compiere alcuna indagine sulla esistenza e sulla quantità della retribuzione. come pure sulla durata giornaliera della prestazione nonostante la presenza di rilevanti elementi di sospetto costituiti dallo stato di gravidanza della lavoratrice e dal suo rapporto affettivo con il padre. Aggiunge l'Istituto ricorrente che la normativa citata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, imponeva alla LM di dimostrare di avere effettivamente svolto le giornate di lavoro asserite, laddove il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla sola denuncia di mano d'opera prodotta dal datore di lavoro, senza controllarne la attendibilità e anzi trascurando i dati contrari emergenti dagli atti degli uffici accertatori (SCAU, Commissione regionale per la mano d'opera agricola, Ufficio del lavoro e Ufficio ispettivo) come pure le incertezze e le contraddizioni dell'unica testimonianza e le stesse dichiarazioni della lavoratrice che aveva riferito di non avere ricevuto retribuzione e di avere personalmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali.
Il ricorso è fondato.
Quanto al primo profilo osserva la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, che la non applicabilità della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in favore di persone legate da vincoli di parentela o affinità nella ipotesi in cui sia accertato il difetto della convivenza degli interessati non importa che operi "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto - come, nel caso concreto, il diritto alla iscrizione (o alla reiscrizione in seguito a cancellazione) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art.12 del r.d. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni - ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr. Cass. sent. 21 gennaio 1993 n. 729 29 gennaio 1993 n. 1097; 17 luglio 1991 n. 7920). A tale principio non si uniforma la decisione impugnata, avendo il Tribunale ricavato la prova della onerosità della prestazione solo dall'accertato difetto del rapporto di convivenza tra le parti del preteso rapporto di lavoro, senza menzionare alcun altro elemento idoneo, per altro verso, a suffragare la tesi della LM. Quanto al secondo profilo va ricordato che il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura è subordinato al possesso dei requisiti a tal fine prescritti dalla legge e, tra questi, all'avvenuta prestazione nell'anno di un certo numero (almeno 51) di giornate lavorative.
Stabilisce, infatti, l'art.4 , commi 1 e 2 del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n.212 che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal r.d. 24 settembre 1940 n.1949, previa indicazione della categoria di appartenenza, mentre, a norma del precedente art.3, comma 1 lett. c) e comma 4, devono considerarsi come appartenenti alla categoria dei braccianti "solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno". Per conseguenza, dal semplice tenore letterale di tali norme risulta che il diritto alla iscrizione negli elenchi può essere rivendicato non già da qualsiasi bracciante, bensì da colui che abbia svolto nell'anno un'attività lavorativa per un numero di giorni superiore a quelli indicati. Le norme suddette, nelle parti non implicitamente abrogate, debbono ritenersi tuttora in vigore, perché sono espressamente richiamate, direttamente o indirettamente, dalle successive disposizioni che hanno regolato la materia. L'art.7, comma 1, n.5 del d.l. 3 febbraio 1970 n.7, convertito in l. 11 marzo 1970 n.83, il quale affida alle commissioni locali per la manodopera il compito di redigere gli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, fa espresso riferimento al r.d. n.1949 del 1940 "e successive modificazioni"; e tale art. 7, con il richiamo in esso contenuto, è a sua volta richiamato nell'art.5, comma 6, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito in l. 11 novembre 1983 n.638, in forza del quale i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni previdenziali a ' condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate". Si deve quindi ritenere che, anche dopo l'entrata in vigore di queste ultime disposizioni di legge, sia operante il suddetto principio secondo cui in tanto puo' essere effettuata l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, in quanto i medesimi abbiano svolto nell'anno un'attività lavorativa (ora) pari o superiore alle 51 giornate (cfr. in proposito, Cass. sent 17 giugno 1992 n.7432).
La prestazione, secondo la previsione dell'art.17, del ricordato d.l. n.7 del 1970 (come modificato e convertito), deve essere effettiva,
tradursi cioè nella concreta presenza al lavoro dell'interessato, il quale, fondandovi il proprio diritto, ha l'onere di darne la prova ove intenda contestare la mancata iscrizione negli elenchi, ovvero la cancellazione dagli elenchi stessi ovvero ancora l'assegnazione di un numero di giornate lavorative diverso da quelle da lui realmente svolte.
Nella situazione controversa, come rileva giustamente l'INPS, il Tribunale non ha considerato la portata precettiva della norma e la necessità per il giudice, chiamato a verificare la conformità a legge dei provvedimenti degli uffici amministrativi che gestiscono gli elenchi anagrafici, di accertare che l'attività lavorativa sia stata effettiva e corrisponda, per ogni anno, al tempo minimo prescritto.
Difatti la circostanza riferita dal teste GG, secondo cui la LM aveva lavorato durante tutto l'anno e non nei soli primi mesi, se non vale ad escludere che il lavoro fosse stato effettivamente svolto per il numero di giornate richiesto, non è neppure idonea a costituire prova di tale elemento decisivo, posto che l'aver svolto attività lavorativa nel corso dell'anno non significa necessariamente espletamento della stessa per il tempo prescritto ai fini della maturazione del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per quello stesso anno. A sua volta, del tutto immotivata è l'affermazione che il provvedimento di cancellazione fu adottato "sulla base di semplici impressioni dell'ispettore Cafiero", sicché, in definitiva, nessun elemento obiettivo, idoneo a fugare qualsiasi dubbio sulle dichiarazioni di un datore di lavoro che era legato alla dipendente da rapporti di stretta parentela, sorregge il riconoscimento del diritto alla iscrizione oggetto della decisione impugnata.
Questa pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, indicato nel Tribunale di Lecce, per una nuova adeguata valutazione delle risultanze istruttorie alla stregua dei ricordati principi di diritto.
Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999