Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di patrocini dei non abbienti, la sanzioni di nullità assoluta già prevista dall'art. 6 legge n. 217/1990 (modificato dall'art. 6 legge n. 134/2001) ed ora prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la decisione non intervenga entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta medesima, invalida tutti gli atti del procedimento compiuti dopo la vana decorrenza del termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2004, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 2
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 19668/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE VI n. 16.12.1966;
avverso il provvedimento in data 17.7.2002 del Tribunale di Prato in tema di gratuito patrocinio;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
FATTO E DIRITTO
1. LE VI propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Prato, giudicando in sede di reclamo in materia di gratuito patrocinio ex art. 6, comma 4^, della legge 30 luglio 1990 n. 217, lo accoglieva, e, per l'effetto, "rimetteva in termini" il suo difensore per la presentazione di nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio o per la conferma di quella già presentata.
2. Il Tribunale di Prato, nel provvedimento censurato, rilevava che il giudice cui era stata presentata l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio non aveva provveduto sulla stessa nel termine di dieci giorni impostogli a pena di nullità dall'art. 6 della legge n. 217/90; rilevava, peraltro, che la sanzione di nullità, in tal modo,
avrebbe finito con il ricadere sulla parte istante incolpevole;
riteneva di trovare una soluzione ricorrendo all'istituto della rimessione in termini.
3. Il difensore ritiene erroneo il ricorso all'istituto della rimessione in termini, considerato inapplicabile nella specie, non foss'altro perché a non rispettare il termine di legge per la decisione sull'istanza era stato il magistrato competente;
mentre nulla poteva essere imputato alla parte impropriamente "rimessa in termini".
Secondo il difensore, il Tribunale avrebbe dovuto, invece, o riformare il provvedimento reclamato, decidendo anche sulla fondatezza della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ovvero limitarsi ad annullare il provvedimento impugnato, rinviando la decisione sul merito al giudice che lo aveva emesso.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte condivide i motivi di censura e conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, imponendosi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
6. Va in proposito ricordata la normativa di interesse. L'art. 6, comma 1^, della legge 30 luglio 1990 n. 217, come modificato dall'art. 6, comma 1^, della legge 29 marzo 2001 n. 134, prevedeva che sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice dovesse provvedere entro dieci giorni, ovvero immediatamente se la stessa era presentata in udienza;
l'omissione o il ritardo erano sanzionati a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2^, c.p.p. La disposizione è stata integralmente trasfusa,
ora, nell'art. 96, comma 1^, del dpr 30 maggio 2002 n. 115, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia.
Non è revocabile in dubbio che la previsione normativa (sia nel testo previgente, applicato nella vicenda de qua, che nel testo attuale) si deve intendere nel senso che la sanzione della nullità non può che riverberarsi sul procedimento principale, con l'effetto di invalidare tutti gli atti di questo procedimento, che siano stati compiuti "successivamente" all'inutile scadenza del termine ed "anteriormente" al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante (in questi termini, di recente, Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2003, Seck, che risolve convincentemente una questione interpretativa in precedenza non affrontata in termini univoci: v., infatti, Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2003, Lucchiari). Non è per converso accettabile un'interpretazione riduttiva che volesse confinare gli effetti della nullità nell'ambito del subprocedimento in tema di patrocinio, così che ad esserne colpito sarebbe solo il provvedimento tardivamente emesso sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale interpretazione, infatti, sarebbe assurda e paradossalmente contraria alla ratio dell'istituto, finendo proprio con il pregiudicare comunque la posizione dell'interessato, assolutamente incolpevole: infatti, se il provvedimento tardivo fosse di ammissione, il suo annullamento priverebbe della pienezza dei suoi diritti difensivi proprio quella parte processuale riconosciuta meritevole dell'assistenza economica dello Stato;
mentre se il provvedimento fosse di rigetto, il suo annullamento aprirebbe uno "stallo" funzionale nel procedimento incidentale, ovviabile solo con la presentazione di una nuova istanza di ammissione destinata ad un nuovo (stavolta tempestivo) rigetto. In una tale prospettiva, ed a fronte del richiamato quadro normativo, il giudice del reclamo, rilevato l'omesso rispetto del termine da parte del giudice investito dell'istanza di ammissione, dovrebbe provvedere sull'istanza medesima, nel merito, o rigettandola, o accogliendola (in tal caso paralizzando per il futuro gli effetti derivativi della nullità conseguenti all'omissione del tempestivo provvedimento sull'istanza; è il caso di precisare che il provvedimento pur ritardato, quale che ne sia il contenuto, fa cessare la nullità: infatti, come esattamente ritenuto dalla surrichiamata sentenza Seck, gli effetti della nullità non si estendono tout court a "tutti" gli atti del procedimento principale, ma solo a quelli compiuti dopo la scadenza infruttuosa del termine e prima del ritardato provvedimento del giudice, vuoi di ammissione, vuoi di diniego del beneficio).
8. Ciò è quanto avrebbe dovuto fare il giudice del reclamo, senza ricorrere impropriamente ad un'istituto, quello della restituzione in termini (art. 175 c.p.p.), chiaramente inapplicabile per difetto dei presupposti. Tale istituto è normativamente contemplato, in vero, in favore delle parti le quali, a causa di una situazione necessitata - caso fortuito o forza maggiore- non abbiano potuto osservare un termine posto a pena di decadenza per il compimento di attività alle stesse riconosciute. Nella specie, invece, il termine di legge (di dieci giorni, per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) incombe sul magistrato davanti al quale pende il processo e il mancato rispetto è sanzionato a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. 9. Ne consegue, in definitiva, l'improprietà del richiamo dell'istituto de quo in una vicenda in cui il termine è posto a pena di nullità, e non di decadenza, e riguarda non l'esercizio di una facoltà delle partirei processo, bensì l'esercizio di un potere- dovere di provvedere posto a carico del giudice procedente. L'annullamento senza rinvio impone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Prato perché provveda in ordine al reclamo ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Prato per quanto di competenza in ordine al reclamo prodotto nell'interesse di LE VI.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004