Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità è rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di lavoro, sul cui presupposto sia incardinato quello assicurativo, mentre l'atto amministrativo di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 ha solo una funzione di certificazione pubblica, rendendo legalmente certa nei confronti dei terzi la qualità di lavoratore agricolo del soggetto iscritto, onde a tale iscrizione non può attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dovendo, viceversa, ammettersi il sindacato "incidenter tantum" del giudice ordinario sul suddetto provvedimento di iscrizione ai fini di un'eventuale disapplicazione del medesimo, ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente; ne consegue che, a fronte di una contestazione dell'Inps, pur in presenza della prova di iscrizione negli elenchi nominativi, resta inalterato a carico di chi agisce per il pagamento delle indennità de "quibus" l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Gianfranco SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ND LU RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3337/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/12/96, R.G.N. 384/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Lecce, ON LU AT, premesso che, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Martano, negli anni 1991 e 1992 aveva prestato attività lavorativa per almeno 52 giornate annue, chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di maternità relativa al periodo di astensione obbligatoria del lavoro dal 1/11/91 al 21/2/92, dopo il parto avvenuto il 21/11/91. Il Pretore, a fronte della contestazione dell'INPS circa la validità dell'iscrizione, fondata su un accertamento ispettivo, accoglieva la domanda rilevando come la ricorrente non fosse stata cancellata dagli elenchi per gli anni in contestazione.
Proponeva appello l'INPS sostenendo che, in presenza delle documentate contestazioni circa l'effettività del rapporto, la validità dello stesso avrebbe dovuto essere accertata dal Pretore a prescindere dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli elenchi anagrafici (comunque disapplicabile) del quale chiedeva dichiararsi l'illegittimità.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza 16 dic. 1996 rigettava l'appello ritenendo in concreto provata l'esistenza del rapporto, pur disattendendo l'assunto del Pretore secondo il quale l'INPS, in presenza del provvedimento d'iscrizione, non avrebbe potuto negare l'indennità sulla base di un'asserita inesistenza del rapporto. Ricorre per cassazione l'INPS, con unico motivo, resiste la ON con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. 9 aprile 1946, n. 212, nonché erronea e contraddittoria motivazione in relaz. agli artt. 360, comma 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza là dove, pur dando atto del potere-
dovere del giudice di merito di accertare o meno la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo indipendentemente dall'iscrizione negli elenchi anagrafici, non ha accolto da doglianza per l'affermata irrilevanza delle prove addotte circa l'inesistenza del rapporto e la stessa validità dell'iscrizione. Osserva l'Istituto che incombeva alla ricorrente la prova dell'esistenza del rapporto e non all'INPS quella contraria, aggiungendo inoltre che il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prima sulla base dell'interrogatorio formale della lavoratrice, mentre aveva escluso che i verbali ispettivi integrassero la seconda.
Il ricorso è fondato.
Il diritto alle prestazioni assicurative di maternità dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, giusta il disposto dell'art. 15, comma 3 della legge n. 1204 del 1971, è geneticamente collegato agli stessi criteri di erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Quest'ultima, ai termini dell'art. 4 del D.Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, consegue all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n. 1949 del 1940. Tuttavia il fatto costitutivo del diritto resta pur sempre l'esistenza del rapporto di lavoro, sul cui presupposto si è incardinato quello assicurativo. Al riguardo l'atto amministrativo d'iscrizione degli interessati nei suddetti elenchi ha la funzione di rendere legalmente certa la qualità di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia nei confronti dei terzi della fattispecie costitutiva del diritto, consistente nell'avvenuto compimento di almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno, fissando altresì la decorrenza dell'obbligo dell'INPS di erogare le prestazioni (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 483 del 1995, ove, testualmente: "In questo senso si suole dire, non del tutto propriamente, che l'atto attributivo di certezza legale . . . ha valore costitutivo").
Se dunque il compimento del suddetto numero minimo di giornate si pone come presupposto essenziale per l'instaurazione del rapporto assicurativo e l'iscrizione va annoverata tra gli atti di certificazione pubblica, non può a quest'ultima attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova sull'esistenza del rapporto di lavoro, dovendosi viceversa ammettere il sindacato incidentur tantum del giudice ordinario sul provvedimento stesso.
Ciò al fine di un'eventuale disapplicazione del medesimo ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente: (Cass. 16 luglio 1992, n. 8626. Come è stato affermato in più occasioni la "non decisività" sul piano probatorio dell'iscrizione nelle liste, comporta che la lavoratrice che agisce per il pagamento dell'indennità de qua è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro in quanto la contestazione opposta sul punto dall'INPS, specie se documentata, lascia inalterato tale onere in capo alla stessa, (Cass. 21 agosto 1997, n. 7837; 14 agosto 1998, n. 8027; 16 marzo 1 99, n. 2543), atteso che il diritto alla prestazione - non sorge dal fatto certificante, ma dal fatto certificato, oggetto di prova secondo la regola generale ex art. 2697 C.C. Di tali principi non ha fatto applicazione l'impugnata sentenza la quale non ha dato rilievo all'assolvimento del detto onere: pur riconoscendo il carattere non decisivo dell'iscrizione il Tribunale si è a riguardo limitato ad osservare come le risultanze dell'interrogatorio formale fossero favorevoli "all'appellante" (recte: appellata), valutazione, questa, correttamente censurata dal ricorrente INPS sotto il profilo della sufficienza probatoria. Com'è infatti noto, l'interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente (Cass. 30 gennaio 1995, n. 1088). Il ricorso va quindi accolto, l'impugnata sentenza cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999