Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente, giornalista, aveva svolto a titolo gratuito l'attività, non a tempo pieno, di direzione di un notiziario politico edito da un gruppo consiliare presso un'assemblea regionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN SA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELINA 25, presso la CISMI CONFEDERAZIONE ITALINA SINDACATI MUTILATI INVALIDI, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE BIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRUPPO CONSILIRE DC REGIONE PUGLI ora PARTITO POPOLARE ITALINO(P.P.I.) e LI CESARE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 10553/97 proposto da:
LI CESARE nonché GRUPPO CONSILIRE PARTITO POPOLARE ITALINO PPI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA NUOVA 117, presso lo studio dell'avvocato L. CHIRI, rappresentati e difesi dall'avvocato COSIMO LUPERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NN SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 78/97 del Tribunale di BARI, depositata il 13/02/97 R.G.N.1547/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LUPERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento dell'incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 ottobre 1993, il Pretore - giudice del lavoro di Bari - accogliendo in parte la domanda proposta dalla sig.ra EL SA nei confronti del Gruppo Consiliare D.C. della regione IA e del sig. AR IA in proprio e quale legale rappresentante del Gruppo perché fossero solidalmente condannati a pagarle quanto a lei dovuto per prestazioni di lavoro subordinato, svolto per tredici mesi a partire dal febbraio 1989, quale direttore responsabile del giornale settimanale di proprietà del Gruppo, IA D.C., e quale addetto stampa;
e perché fossero condannati altresì a regolarizzare la sua posizione assicurativa presso I.N.P.S. - condannava i convenuti in solido al pagamento di L.28.040.948, oltre rivalutazione ed interessi ed alla regolarizzazione assicurativa richiesta;
rigettava, invece, la domanda riconvenzionale proposta dal IA ex art.96 c.p.c. e condannava i soccombenti nelle spese.
Su appello principale del Gruppo consiliare D.C. e del IA ed incidentale della SA che si doleva della mancata condanna di controparti a pagarle talune voci retributive, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, riunite le due impugnazioni, con sentenza in data 14 gennaio 1997, rigettava la domanda proposta dalla SA, dichiarava assorbito l'appello incidentale e compensava le spese dei due gradi.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre in via principale - con atto notificato al "Gruppo Consiliare D.C. alla Regione IA, ora Partito Popolare Italiano (P.P.I.)" ed al IA - la SA con quattro motivi illustrati con memoria. Resistono gli intimati con controricorso ed eccepiscono la nullità del ricorso, perché la procura in calce non individua le parti e la sentenza impugnata, la improponibilità del primo motivo del ricorso, la inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza, secondo diversi profili, degli altri motivi. Propongono altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Deve essere, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per la dedotta nullità della procura.
Rileva la Corte come non possa ritenersi nulla la procura figurante in calce al ricorso per cassazione facente esplicito riferimento a questo giudizio ed al presente ricorso, nel quale, oltretutto, ben erano puntualmente individuate le parti e la sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione.
Col primo motivo di annullamento la SA deduce violazione ed erronea applicazione di una norma di diritto: art.3 L.R. n. 1885 (art.360 c.p.c.). Deduce che il citato art.
3 - del tutto trascurato dal giudice di appello - prevede l'utilizzazione di contributi per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per le iniziative dei gruppi, in particolare per collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionalmente collegata ai lavori del Consiglio regionale, da siffatta previsione, regolante direttamente i rapporti tra le parti, deriverebbe una presunzione ex lege di non gratuità dei rapporti di lavoro contratti con il Gruppo consiliare.
Il motivo è infondato.
La legge della regione IA 11 aprile 1985, n. 18 assicura (art. 1) ai gruppi consiliari contributi per l'assolvimento delle funzioni statutarie, secondo quote determinate (art.2) da utilizzarsi (art.3) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei gruppi e, in particolare, per collaborazioni operative e professionali di esperti necessarie per l'attività funzionalmente collegata ai lavori del Consiglio.
Se tali previsioni, peraltro, possono, in via di ipotesi, legittimare il pagamento, con impiego di fondi regionali, di attività come quelle che la ricorrente principale assume di avere svolto. non per ciò stesso dovrebbe necessariamente trarsi la conclusione che tale pagamento fosse dovuto anche se non fosse stato costituito il dedotto rapporto di lavoro: poiché questo era il punto oggetto di controversia, e non la legittimità sotto il profilo amministrativo del pagamento con i fondi regionali della retribuzione eventualmente dovuta, non può ravvivarsi la denunciata violazione di legge.
Col secondo motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione correlata alla omessa e o inadeguata valutazione del materiale probatorio: art.360 c.p.c. nn. 3e 5, sotto i seguenti profili: .A) omessa valutazione degli elementi di prova relativi alla subordinazione (art.360 c.p.c., nn3-5); B) omessa e/o erronea valutazione degli elementi di prova relativa alla onerosità della prestazione e dell'intercorsa promessa di retribuzione (art.360 c.p.c. nn.3-5); C) Omessa valutazione degli elementi relativi all'attività editoriale del Gruppo D.C. alla Regione IA (art.360 c.p.c., n.5); D) mancata valutazione dell'inesistenza di prova della militanza politica della SA (art. 360 c.p.c. n. 5). Ci si duole che il Tribunale abbia affermato che la sentenza del Pretore riposava solo sulla lettera di incarico alla SA e sulla testimonianza del di lei padre, così trascurandosi le ulteriori prove poste a fondamento della pronuncia di primo grado e fatti provati e decisivi. In particolare si era trascurato il tipo di attività (e relative modalità e orari) svolta dalla SA, quale riferita dai testi FE, De NI, AN e OL, con connotazioni tali, cioè, da porre in luce la coordinazione alle direttive datoriali, la subordinazione in senso stretto, l'inserimento nell'organizzazione del Gruppo (che aveva anche messo a disposizione una stanza). Si erano inoltre trascurate dal Tribunale dichiarazioni di contenuto confessorio rese dal IA in sede di interrogatorio. in punto decisione del Gruppo di affidare l'impegno con una convenzione esterna (per la pubblicazione del giornale); la testimonianza del RA (coordinatore del Gruppo, dipendente regionale, responsabile in prima persona di quanto avveniva presso il Gruppo D.C.) in ordine alla proposta alla SA di una convenzione, peraltro, mai stipulata, relativa alla pubblicazione dell'Osservatore (prima della pubblicazione di IA D.C.). La gratuità della diffusione del settimanale non poteva indurre a ritenere gratuite anche le prestazioni di cui è causa, considerata la finalità, anche rilevante economicamente, del periodico che nell'intero territorio regionale informava sulle sovvenzioni regionali. Non era, inoltre, risultata provata la militanza politica della SA. Col terzo motivo di ricorso costei deduce insufficiente motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di diritto, illegittimità, violazione di norme: art. 360 c.p.c., nn.3 e 5. Era, a suo dire, tautologico e irrazionale dedurre dalla mancata corresponsione della retribuzione (peraltro reclamata in questo giudizio) che essa non fosse dovuta e che pertanto non sussistesse il dedotto rapporto di lavoro dipendente (così, come l'eventuale corresponsione di essa non avrebbe di per sè deposto in favore della subordinazione). D'altra parte ogni attività lavorativa oggettivamente raffigurabile come prestazione di lavoro subordinato dà luogo alla presunzione di onerosità, salva la prova della gratuità delle prestazioni per volontà delle parti, risultante da elementi soggettivi e oggettivi, ma non dal semplice fatto della omessa richiesta del compenso, seppure per un tempo prolungato. A tali rigorosi principi noti si sarebbe, invece attenuto il Tribunale che aveva valorizzato mere ipotesi (militanza politica della SA, sue aspettative di vantaggi presso la Regione o enti pubblici, vantaggi, peraltro, oggetto di riserva mentale o altrimenti da considerarsi prospettati in frode alla legge e suscettibili di sanzioni penali e risarcitorie).
I motivi secondo e terzo, appena esposti, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, non sono fondati.
È principio costantemente riaffermato da questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione. sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.
Rileva, d'altro lato, la Corte come in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante con principi giuridici, il Tribunale abbia escluso che le risultanze medesime consentissero di ravvisare la natura subordinata del rapporto: noti era a tale scopo sufficiente la lettera di incarico sottoscritta dal IA, la quale non si esprimeva nel senso della subordinazione e del diritto a retribuzione. Inattendibile era, ad avviso del giudice di appello, la deposizione testimoniale del padre dell'attrice circa il fatto che, prima ancora di conferire l'incarico alla figlia, il Gruppo avrebbe raggiunto un'intesa con tale Mairota perché dirigesse il giornale per un compenso di circa L.150.000.000: quel Collegio ha considerato negativamente il rapporto di parentela e la genericità delle circostanze riferite senza che risultassero chiarite le modalità con cui il padre le avrebbe apprese e senza che fossero state fornite indicazioni per la identificazione del Mairota, concorrevano alla valutazione negativa la mancata adduzione di costui quale teste e la sproporzione del compenso riferito rispetto alla modestia del periodico, oltretutto a diffusione gratuita. Per contro, secondo il giudice di appello, la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato emergeva, in particolare, dalle deposizioni dei testi FE (la SA si presentò come simpatizzante della Democrazia Cristiana e propose di pubblicare un foglio di notizie regionali, anche nella prospettiva di una imminente legge regionale che avrebbe previsto la utilizzazione di quattordici giornalisti tra Presidenza del Consiglio e Giunta regionale;
essa non riceveva retribuzione e rifiutò anche alcuni regali offerti dal Gruppo), LL (la SA si offrì spontaneamente e gratuitamente di prestare la propria collaborazione e non chiese mai di essere retribuita), RA (la SA non chiese retribuzioni). Il Tribunale ha rilevato anche la stranezza che la SA non avesse mai chiesto formalmente la retribuzione, malgrado gli impegni lavorativi si estendessero, a suo dire, anche allo straordinario ed al lavoro notturno. Le caratteristiche del periodico (due fogli settimanali di notizie politiche) non richiedevano attività giornalistica a tempo pieno ed erano invece consone ad un impegno volontario, non esclusivo, di tipo politico. La gratuità della distribuzione del giornale rendeva poco credibile un impegno di spesa per retribuirne il direttore.
Conclusivamente, sin dal giudizio di primo grado sarebbe emerso, secondo il Tribunale, che la SA aveva prestato la propria opera affectionis vel benevolentiae causa, probabilmente in vista di vantaggi indiretti (assunzione da parte della Regione) e nell'ambito di un impegno di militanza politica in senso lato.
Rispetto a tale lettura complessiva delle acquisizioni istruttorie, la SA intende riproporne altra, a suo dire più coerente e persuasiva, ma. come detto. il ricorso di legittimità non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice di appello, in quanto tale incensurabile, ma costituisce solo strumento di controllo della legittimità della base di quel fondamento senza che sia neppure consentito di valutare l'eventuale in fatto della sentenza, ma solo la sussistenza di un mero sintomo di ingiustizia per cui, tra l'altro, il difetto denunciato deve riguardare un punto decisivo (tale cioè che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso): cfr. Cass. 3 ottobre 1994, n. 8006. Per contro, mentre la motivazione del Tribunale è sorretta da una logica giuridica interna assolutamente coerente, la SA si limita a proporre inammissibilmente una diversa lettura complessiva delle prove orali, ma così facendo pone anche l'accento su elementi privi del carattere della decisività come sopra intesa. In particolare non decisive sono la pretesa confessione del IA (si sarebbe trattato, comunque, di ammissioni, prive della efficacia propria della confessione) e le deposizioni che, secondo la ricorrente principale, avrebbero posto in rilievo tipo e modalità tali della propria attività da porne in luce il carattere della subordinazione in senso stretto e dell'inserimento nell'organizzazione del Gruppo. Il punto in contestazione non è, infatti, il grado maggiore o minore di subordinazione o di cooperazione o di inserimento della giornalista, quanto se la di lei attività fosse o meno prestata nello spirito di una militanza ideologico-politica (rispetto al quale non era incompatibile la stessa soggezione a direttive, la coordinazione con l'attività di altri appartenenti al Gruppo o un certo grado di inserimento nell'attività medesima, ne' la maggiore o minore protrazione nella giornata di essa) o fosse stata pattuita come attività dipendente retribuita.
Si aggiunga che il carattere della subordinazione in senso stretto la SA pretende inammissibilmente di trarlo da dichiarazioni di testimoni non decisive - sul punto, in particolare, dell'essersi lei occupata in prima persona della impaginazione del giornale e della correzione delle bozze - o da circostanze che il Tribunale ha ritenuto smentite (particolari cadenze di orario e protrazione dell'attività giornaliera) da altre considerazioni circa la ragionevole modestia dell'impegno correlata alla modestia della pubblicazione settimanale.
Del pari non decisive sono eventuali intenzioni di stipulare o di proporre alla SA o ad altri una convenzione, peraltro (secondo quanto dedotto nello stesso ricorso principale) mai stipulata.
Se può condividersi che l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato non possa essere provata dal solo fatto che il lavoratore si sia astenuto dal reclamare la retribuzione durante lo svolgimento della attività della cui natura sì discute, deve rilevarsi che tale argomento ha costituito solo un supporto, niente affatto decisivo, ma solo di contorno, ad altre argomentazioni ben più concludenti svolte, come sopra si è esposto, da quel Collegio.
Il principio ripetutamente richiamato da questa Corte secondo cui ogni attività (compresa quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, si coniuga con l'ulteriore affermazione dello stesso giudice di legittimità che l'assunto di una sua riconducibilità un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività, esige una prova rigorosa, ma si coniuga anche con la precisazione che la valutazione del suo assolvimento (o meno), compiuta dal giudice di merito, è incensurabile in cassazione se immune da errori di diritto e da vizi logici (Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024; Cass. 16 giugno l989, n.2915;
12 novembre 1985, n.5550). Nel caso di specie, per quanto sopra considerato, in modo corretto e non privo di una logica intrinseca a tutto l'iter argomentativo sviluppato, il giudice di appello ha ritenuto vinta, in forza delle prove acquisite, la presunzione di onerosità delle prestazioni.
Vale la pena di sottolineare, ancora, che furono considerazioni pertinenti e concludenti pure quelle svolte dal Tribunale intorno alla verosimiglianza che la SA si fosse indotta a collaborare senza retribuzione alla pubblicazione anche nella prospettiva di un positivo (e non necessariamente illecito) apprezzamento di quell'attività ai fini di previste utilizzazioni di giornalisti in organi della Regione.
Col quarto motivo dell'impugnazione principale si deduce sostanziale andamento confusionale nella redazione della sentenza e della motivazione, errori di attribuzione della posizione processuale delle parti, irragionevolezza, irrazionalità e contraddittorietà della motivazione.
Rileva la ricorrente che il Tribunale ha accolto l'appello dei convenuti dopo la premessa: l'appello è infondato.
Osserva, tuttavia, la Corte, a tale riguardo, che tutte le argomentazioni sviluppate nella sentenza sono chiaramente e univocamente nel senso dell'accoglimento delle impugnazioni del Gruppo consiliare e del IA e alla conseguente reiezione della domanda della SA, così come è stato pronunciato nella parte dispositiva, onde l'enunciazione che, nei termini appena riportati, precede immediatamente la parte argomentativa è frutto di un lapsus calami di assoluta evidenza, tale da escludere per ciò stesso qualsiasi incertezza o perplessità o altro vizio di motivazione in cui il giudice di appello possa esser e concretamente incorso, correlabile causalmente, anche in via meramente sintomatica, a quell'errore materiale.
Con ulteriore censura, la SA pone in evidenza che la richiesta di integrazione del contraddittorio non era stata formulata dall'appellata, come enunciato in sentenza, sibbene dagli appellati in sede di discussione. Tale confusione avrebbe comportato non lieve conseguenza perché sull'autonomia e sulla soggettività del Gruppo Consiliare D.C., pur riconosciuta dal Tribunale, è fondata la stessa domanda della SA e su di essa si fonda anche una corretta lettura della L.R. n.18/85 che assicura indipendenza economica ai gruppi consiliari e riconosce loro capacità di contrarre. La censura è inammissibile in quanto, come la stessa ricorrente principale afferma, la sentenza del Tribunale non ha posto assolutamente in dubbio la soggettività (e la capacità di contrarre) del Gruppo e dunque dall'inesattezza segnalata dalla SA (costituente altra ipotesi di mero errore materiale e non di giudizio) non è derivata per la stessa alcuna conseguenza sfavorevole nella decisione (della irrilevanza delle disposizioni della legge regionale citata al fini del decidere già si è detto). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso principale deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere dichiarato assorbito quello incidentale (col quale viene riproposta l'eccezione, già sollevata dal Gruppo consiliare e dal IA nel giudizio di secondo grado, di improponibilità e inammissibilità dell'appello incidentale della SA perché non notificato loro nei modi e termini di legge, con richiesta di revoca del provvedimento di rimessione in termini dell'appellante incidentale;
con ulteriore motivo, i ricorrenti incidentali insistono, ove mai necessario, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Gruppo consiliare del partito Centro Cristiano Democratico e del Gruppo consiliare del Partito C.D.U.- Cristiani Democratici Uniti quali litisconsorti necessari) che all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale è espressamente condizionato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999