Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio promosso da lavoratrice, iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli tenuti dallo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), contro l'INPS per far valere il suo diritto all'indennità di maternità, l'Istituto assicuratore può far valere, ai fini della sua disapplicazione, l'illegittimità dell'atto relativo all'iscrizione della lavoratrice negli elenchi suindicati, dovuta all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla base dell'iscrizione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dello SCAU, ma ha l'onere di provare l'asserita inesistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/1999, n. 6491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE -Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIGANTE, MARIO PASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/95 del Tribunale di MESSINA, depositata il 13/10/95 R.G.N. 189/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Salvatore CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del 1 motivo;
accoglimento del 2 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora NN RI IA, bracciante agricola, iscritta negli appositi elenchi, chiese - con esito negativo - all'INPS l'indennità di maternità per astensione obbligatoria a seguito della nascita di un figlio.
Con ricorso 11 marzo 1993, la IA, quindi, convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Messina, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto previdenziale, chiedendone la condanna alla corresponsione di quell'indennità, con decorrenza dalla data di astensione obbligatoria.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestò la sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto per l'iscrizione negli elenchi nominativi e, dopo avere chiesto - a tal fine - l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU, concluse per il rigetto della domanda.
Con sentenza del 9 aprile 1994, il pretore accolse la domanda della ricorrente.
Il Tribunale, adito con appello, dall'INPS, confermò la decisione di primo grado, rilevando che non era stata provata la dedotta inesistenza del rapporto di lavoro e che l'INPS medesimo non aveva adottato alcun provvedimento di cancellazione della lavoratrice dagli appositi elenchi.
Per l'annullamento della sentenza 20 gennaio - 31 ottobre 1995 del Tribunale di Messina, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste, con controricorso, la sig.ra NN RI IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204. L'Istituto ricorrente articola le sue censure, sostenendo:
a) che è erronea l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, per le prestazioni previdenziali, ha efficacia costitutiva l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, anche in quei casi nei quali il sottostante (e necessario) rapporto di lavoro dovesse risultare insussistente;
b) che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto privo di efficacia probatoria il verbale ispettivo dell'INPS del 10 giugno 1992 (con cui era stata accertata l'insussistenza del rapporto di lavoro della IA), considerandolo un fatto interno all'Ente, privo di rilevanza esterna;
c) che i provvedimenti di iscrizione o cancellazione dagli elenchi non hanno efficacia costitutiva, ma sono modificabili in tutti i casi di non conformità alla legge;
d) che il giudice di merito - se avesse ammesso l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU - non avrebbe commesso "un'indebita ingerenza nelle competenze e attribuzioni dello SCAU". Il primo motivo, che è, peraltro, caratterizzato dalla genericità delle doglianze, è infondato.
Muovendo, comunque - come impone il canone di priorità logica - dal secondo profilo di censura sub b), osserva la Corte che l'Istituto ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire alla Corte stessa il controllo della decisività dei fatti da provare o la mancata valutazione (come nella specie) di risultanze processuali, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (cfr.
Cass. n. 1161/95; n. 7692/96 ed altre) - ha omesso di indicare e descrivere il contenuto degli accertamenti ispettivi. Quanto, invece, al primo ed al terzo profilo, di cui sub a) e sub c), è sufficiente rilevare che il Tribunale, condividendo l'opinione del primo giudice, dopo avere esattamente premesso - in sintonia con l'insegnamento di questa Corte (ex multis: Cass. sez. Un. n. 4397/96 e n. 10729/95, ed altre) - che il rigetto della domanda dell'assicurata (attuale resistente) "presuppone la disapplicazione di un atto amministrativo (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli), possibile, soltanto ove questo sia manifestamente illegittimo", ha evidenziato che l'INPS non aveva provato l'asserita inesistenza del rapporto di lavoro della IA, del presupposto necessario, cioè, per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Di contro, l'Istituto ricorrente, all'apprezzamento del giudice di appello, contrappone una diversa (a sè favorevole) prospettazione dei fatti inammissibile in questa sede di legittimità. Per quanto riguarda il profilo di cui sub d), giova ricordare che il diritto di una lavoratrice agricola all'indennità di maternità, nella sussistenza delle condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratrice agricola, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi (Cass. n. 4859/93), essendo lo SCAU legittimato soltanto nella controversia tra esso servizio ed il lavoratore, relativa alla verifica del diritto del secondo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass. n. 2195/95; n. 266/97), ipotesi quest'ultima che esula dalla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo, denunciando erronea e carente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5, cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente lamenta di essere stato condannato a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante non si fosse verificata alcuna inadempienza, aggiungendo, comunque, che detti accessori spetterebbero soltanto dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, "mentre la rivalutazione monetaria, se ed in quanto riconosciuta, sarebbe limitata alla parte differenziale rispetto agli interessi legali".
Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Si deduce in sostanza un'omessa pronuncia su una specifica domanda, che l'INPS aveva ritualmente proposto al Tribunale, in quanto nella sentenza impugnata manca qualsiasi statuizione in ordine all'asserita non debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla prestazione riconosciuta alla IA. In proposito, è noto che, in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta - come nella fattispecie - l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte, oppure si prospetta un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. (per tutte: Cass. n. 3725/87); nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito, la censura è inammissibile, mentre il vizio di motivazione (omessa, insufficiente o contraddittoria), denunciabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste quando nel ragionamento dello stesso giudice di merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio;
ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 3113/86; n. 2989/88; n. 8653/94; n. 685/95; n. 6189/95 ed altre). La fattispecie reale si attaglia al primo caso, così che il vizio di omessa pronuncia doveva - pena l'inammissibilità del motivo - essere denunciato espressamente (primo ordine di ragioni) non potendo, viceversa, essere ricompreso sotto il profilo di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. Inoltre, l'Istituto ricorrente, che ha indicato la data di nascita (22 agosto 1991: pag. 5 ricorso) del figlio della IA, non ha specificato se l'astensione obbligatoria di costei si sia protratta o meno oltre il 1 gennaio 1992, giacché:
dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Pertanto, in tal caso, rispetto ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992, si applica la norma di cui all'art. 16 sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuizione del valore del suo credito. Per quanto attiene ai ratei maturati prima di tale termine, atteso che la norma su richiamata, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 l. n. 196 del 1993 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi alla mora in ordine ai medesimi che prosegua oltre il termine del 31 dicembre 1991 (Cass. Sez. Un. 26 giugno 1996 n. 5895). Orbene, posto che per i ratei della prestazione, riconosciuta alla IA, maturati sino al 31 dicembre 1991, erano, quindi, dovuti cumulativamente gli interessi legali e la rivalutazione, è evidente che l'Istituto ricorrente, nel prospettare - con il secondo motivo - la denuncia, non ha tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine all'ambito di applicabilità dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 (pure invocato dallo stesso Istituto), incorrendo, perciò, nella rilevata inammissibilità (secondo ordine di ragioni). In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare la totale compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 9 novembre 1998.