Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 2
Costituisce elezione di domicilio e non semplice dichiarazione - in essa manifestandosi, quale connotazione tipica dell'elezione, la volontà negoziale e recettizia di stabilire il luogo e la persona presso cui il soggetto vuole siano eseguite le notifiche - quella effettuata davanti al P.M., alla presenza del difensore nominato, consistente nella precisa indicazione delle generalità di quest'ultimo e del suo indirizzo quale luogo delle notificazioni.
La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all'ipotesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile in ragione dell'art. 2236 cod. civ. ai fini del risarcimento del danno, l'accertamento dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 43 cod. pen. non ammette restrizioni.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive e criticità aperteOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 28617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28617 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 16/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1026
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 023643/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TE OF N. IL 16/06/1955;
2) NZ AE N. IL 29/11/1959;
3) AN RD N. IL 07/02/1963;
4) OT NI UI N. IL 21/08/1954;
5) DE AN NA N. IL 16/06/1959;
6) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 28/10/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GERACI V. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da De AN ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione nei confronti degli altri ricorrenti.
Udito, per la parte civile, l'avv. Gelsomino A. per le costituite parti civili che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi o per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con la conferma delle disposizioni civili;
Uditi i difensori avv. Preziosi O. per G. EM;
avv. De Maio B. per D. L. Magnott;
avv. Preziosi O. per C. De AN per delega dell'avv. Villani A.; avv. Siniscalchi G. per C. De AN;
avv. De Caro A. per G. SA e A. De LI;
avv. Argenio per il responsabile civile per l'accoglimento di tutti i ricorsi, rigetto delle richieste delle parti civili o dichiarazione di revoca della sua costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 17 luglio 2001 il Tribunale di Avellino condannava De AN FA per il delitto di omicidio colposo, in quanto:
a) quale operatore in intervento chirurgico di colpoisterectomia, cistouretropessi e colpoperineo-plastica, eseguito su una paziente presso la Clinica Malzoni di Avellino il 19 maggio 1995, poneva in essere, per colpa, concretatesi, prima, in imperfetta ed incompleta esecuzione della emostasi, poi, nella mancata verifica della corretta effettuazione dei dovuti presidi emostatici (onde si realizzava nell'addome della donna e precisamente nello spazio del Retzius un voluminoso ematoma), la prima concausa della morte della persona sottoposta ad intervento, verificatasi il 23 maggio 1995 in Mercogliano;
b) come medico, controllando - insieme al dott. Gaetano EM, altro componente dell'equipe chirurgica - le condizioni della paziente nella tarda mattinata del giorno successivo all'intervento, escludeva l'effettuazione di una trasfusione di sangue, precedentemente consigliata da altro sanitario della stessa Clinica, e disponeva la mobilitazione dell'operata, già colpita da vomito, emorragia esterna, dolori e lipotimie, così omettendo di diagnosticare e curare l'emorragia interna in corso e quindi provocando altra concausa del decesso;
c) nella stessa circostanza, inoltre, prescriveva in maniera imperita anticoagulanti, che favorivano il flusso emorragico in modo da determinare altra concausa dell'evento.
2 - Inoltre, il predetto Tribunale condannava EM Gaetano per il reato di cui all'art. 589 c.p. in ordine alle condotte sub b) e c) e SA AR, altra componente dell'equipe chirurgica, per aver prescritto la sera dell'intervento un antidolorifico (toradol), interpretando in maniera errata la sindrome che si andava manifestando nella paziente come un normale decorso postoperatorio ed omettendo i dovuti accorgimenti antiemorragici, nonostante fosse stata presente all'intervento, si fosse accorta o si sarebbe dovuta accorgere della perdita di sangue considerevole durante il medesimo, e la paziente manifestasse, dopo essere ritornata in stanza, dolori e emorragie esterne.
3 - Condannava, altresì, i dottori OT DO GI e De LI AN per il medesimo reato, perché, il primo, in qualità di medico di guardia, nella notte tra il 20 ed il 21 maggio 1995 nella su indicata casa di cura, dove il 19 precedente era stato eseguito l'intervento chirurgico su descritto su una paziente, ometteva di controllarne le condizioni, divenute sempre più critiche per il formarsi di un ematoma intrapelvico da emorragia interna in corso, con crescente sintomatologia esteriore, manifestatesi in sudorazioni, lipotimie, perdite ematiche esterne, vomito e dolori, affidava la verifica ad altra dottoressa (la De LI), più giovane, trascurava un dovere finalizzato a prevenire complicanze postoperatorie e, recatosi alfine al capezzale dell'operata, interpretava la sindrome come un normale decorso postoperatorio, nonostante il risultato dell'emocromo ed i sintomi su descritti, ometteva i dovuti accorgimenti antiemorragici e disponeva l'introduzione di una sonda rettale per far "canalizzare" la paziente, anche se i prossimi congiunti riferivano che tale situazione sia era già tempestivamente verificata, producendo altre concause del decesso.
Alla dott.ssa De LI, invece, veniva addebitato che, in qualità di medico di guardia, sempre nella stessa notte e con riferimento alla medesima operata, errava nel valutare le condizioni ed i sintomi della paziente già descritti e, malgrado i congiunti della persona sottoposta all'intervento le avessero segnalato l'avvenuta canalizzazione sotto forma dell'emissione di gas, li interpretava quale espressione di un normale sviluppo postoperatorio, omettendo di considerare gli esami ematici già effettuati e di prescrivere i dovuti accorgimenti emostatici e provvedendo a disporre l'introduzione di una sonda rettale.
4 - Infine il Tribunale di Avellino assolveva EM Gaetano e SA AR in ordine alla condotta descritta al punto a) a carico di De AN FA, poiché, pur facendo parte dell'equipe operatoria, per la posizione assunta durante l'intervento, non potevano controllare il campo operatorio ed accorgersi delle modalità con cui veniva eseguito, tutti coloro che avevano partecipato alla seconda operazione effettuata il 21 maggio s.a. alle ore 10 in virtù del contrasto esistente circa l'effettiva riuscita della medesima e la sua influenza sul determinismo causale che ha portato al decesso della paziente, ed il dott. Picone Raffaele, in quanto, in qualità di medico di guardia nella notte tra il 19 ed il 20 maggio 1995, non era stato avvertito della necessità di un suo intervento ne' dal personale infermieristico ne' dalla collega SA, la quale, partecipe anche dell'equipe operatoria, anzi, lo aveva tranquillizzato, dicendogli che il decorso postoperatorio era normale, mentre da nessun atto appariva che il predetto medico avesse delegato ogni intervento alla sua più giovane collega.
5 - Avverso detta decisione proponevano appello le parti civili e gli imputati condannati, chiedendo le prime il riconoscimento della responsabilità civile pure per gli altri medici facenti parte della prima equipe operatoria e per chi aveva partecipato al secondo intervento, attesa la sua tardività rispetto alla conoscenza delle condizioni della paziente ed in considerazione che le stesse non erano disperate, giacché ella era salita con le proprie gambe sul tavolo operatorio, mentre De AN FA, EM Gaetano, SA AR, OT DO GI e De LI AN svolgevano censure similari a quelle avanzate in sede di ricorso. La Corte di appello di Napoli, riconosciute le attenuanti generiche anche al De AN, nei cui confronti rideterminava la pena, confermava le precedenti statuizioni di condanna, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalle parti civile AM IN e AM RR IA in relazione al segmento di condotta a) come originariamente contestato alla SA ed al EM e rigettava, nel resto, gli appelli delle parti civili, statuendo sulla rifusione delle spese in riferimento alle soluzioni prese riguardo ai diversi gravami.
6 - Avverso la sentenza resa il 28 ottobre 2002 dalla predetta Corte territoriale proponevano separati ricorsi per cassazione De AN FA, EM Gaetano, SA AR, OT DO GI e De LI AN, deducendo motivi comuni alcuni in tema di responsabilità e di motivazione della decisione, ma diversamente articolati, ed altre doglianze processuali, sicché appare opportuno trattare singolarmente il contenuto delle varie impugnazioni. 6.1 - De AN FA denunciava l'erronea applicazione degli artt. 41, 113 e 589 c.p. e la mancanza di motivazione sul punto della violazione di norme di perizia e di diligenza in ordine all'esecuzione della emostasi ed all'omessa verifica della corretta effettuazione dei presidi emostatici e la violazione dell'art. 530 secondo comma c.p.p..
Infatti la Corte di merito, in ordine alla realizzazione della prima concausa da parte del De AN, affermava che la "rottura di un piccolo vaso, che determinò il sanguinamento" era "del tutto inusuale in interventi di siffatta natura, in una fase immediatamente successiva all'intervento", ma, poi, seguiva l'impostazione del primo giudice, sostenendo che "imperizia d(oveva) ravvisarsi nell'operatore, che omise di accertare, una volta eseguito l'intervento, che non permanessero fonti di sanguinamento, in un intervento, peraltro, non caratterizzato da particolari difficoltà, su una donna giovane, non sofferente di alcuna patologia", sicché era evidente l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto, tanto più che il sanguinamento non aveva interessato l'utero, ma l'addome, non si era riusciti ad individuare il tipo di vaso leso e la causa specifica e detta lesione poteva rientrare nel rischio consentito dell'intervento e della successiva emostasi. Inoltre, sul punto detto ricorrente rilevava altra contraddittorietà della motivazione in riferimento all'imputazione, poiché quest'ultima descriveva un reato colposo commissivo (la lesione del vaso), mentre la Corte invadeva il campo della omissione senza individuare la condotta imperita ed esprimeva uno scorretto giudizio controfattuale, perché non enucleava la condotta, che avrebbe potuto evitare l'evento, sicché traspariva la violazione dell'art. 530 secondo comma c.p.p.. Il De AN censurava ancora l'erronea applicazione degli artt. 41, 113, 589 e 133 c.p. e la carenza di motivazione in relazione all'accertamento del grado di colpa, poiché non vi era alcuna spiegazione per l'enorme differenza esistente tra la pena comminata agli altri cooperanti e quella inflittagli, mentre errava la sentenza quando affermava che "i segnali cimici della emorragia furono immediatamente evidenti, quando, al contrario, solo il mattino successivo la paziente presentò i presumibili segni clinici della emorragia cui non appartiene l'irrequietezza - che è notoriamente un postumo dell'anestesia" - unico sintomo manifestatosi dopo l'intervento.
Peraltro, il ricorrente, nonostante non avesse "compreso l'origine della patologia", aveva tentato di salvare la paziente, sicché anche tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato ai fini della dosimetria della pena.
Infine il predetto ricorrente si doleva dell'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e della carente motivazione sul punto relativo all'omessa concessione dell'intera riduzione di un terzo senza valutare la personalità del colpevole e la sua condotta. 6.2 - EM Gaetano deduceva la violazione degli artt. 161, 163, 157 e 62 disp att. c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. per l'erronea notificazione degli avvisi di alcune udienze preliminari al ricorrente presso il domicilio eletto, giacché erano stati notificati ad un collaboratore dello studio e non al domiciliatario, avv. Massimo Preziosi, e perché doveva ritenersi ancora tale l'avv. Carla Bevilacqua, presso la quale aveva precedentemente eletto domicilio con atto del 25 maggio 1999, ove la successiva elezione di domicilio, effettuata nel corso dell'interrogatorio del 21 novembre 1995, dovesse essere ritenuta mera dichiarazione di domicilio e non nuova elezione, secondo quanto aveva sostenuto la Corte territoriale in sentenza.
Si lamentava, inoltre, dell'erronea applicazione degli artt. 40, 43 e 589 c.p. e dell'illogicità manifesta e della carente motivazione al riguardo, perché:
a) l'imputato nell'intervento chirurgico del 19 maggio 1995 in parola svolgeva i compiti di assistente;
b) non esisteva alcun rapporto eziologico tra la somministrazione di anticoagulanti e la morte, giacché non risultava dimostrata su basi scientifiche l'effettiva accelerazione del fenomeno emorragico a causa di detta somministrazione senza considerare le risultanze della CTP;
c) non sussisteva l'elemento psicologico della rimproverabilità delle condotte imputate, in quanto non aveva proceduto alla constatazione dei risultati dell'emocromo, perché era assente dalla clinica dopo le ore 12 del 20 maggio 1995 e detto esame era pervenuto verso le ore 13,30; i sintomi riferiti, ma oggettivamente non constatati (dolore addominale, debolezza e gonfiore delle mani) erano generici e sistematicamente inerenti ad un intervento chirurgico alle pelvi,' le informazioni ricevute dal personale infermieristico e medico del turno precedente erano indicative di un decorso postoperatorio normale) tra i colleghi del turno successivo, cui segnalare le condizioni della paziente, vi era l'operatore, suo superiore gerarchico, nella cui esperienza e preparazione doveva fare affidamento;
la decisione di non effettuare la trasfusione prescritta dal dott. Alberti era stata presa dal De AN, sicché alcunché poteva essere ascritto al ricorrente, che non si era discostato dagli standards tecnico - professionali elaborati dalla comunità medico scientifica.
Infine, sottolineava la violazione dell'art. 133 c.p. e la motivazione manifestamente illogica e carente sul punto, perché non indicava con ragioni specifiche le argomentazione su cui fondava il suo giudizio, e l'omessa motivazione sull'estensione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. alla pena accessoria. 6.3 - SA AR deduceva l'erronea applicazione degli artt. 33 quinquies, 178 lett. a) e b) c.p.p. e 219 e segg. D.L.VO n. 51 del 1998, poiché il rapporto processuale si era costituito regolarmente per la prima volta nel 2000, sicché il procedimento doveva essere trattato con l'effettuazione dell'udienza preliminare, e l'intervenuta prescrizione del reato.
Infine, deplorava l'erronea applicazione degli artt. 40 e 589 c.p. e 192 c.p.p. e l'illogicità e la carenza di motivazione sul punto,
poiché le acquisizioni della sentenza erano in contrasto con i principi affermati dalla nota decisione delle sezioni unite "Franzese", in quanto l'infermiera Barone, che aveva messo l'operata nel lettino della sua stanza dopo l'intervento, non le aveva riferito di aver visto del sangue nel lettino postoperatorio o nel letto di riposo del reparto, di aver cambiato lenzuola sporche di sangue e di aver suggerito ai familiari della paziente di acquistare pannolini. Peraltro, la deposizione di detta teste era stata ritenuta inattendibile in maniera apodittica, quando, al contrario, trovava riscontro nelle dichiarazione dell'infermiera del turno di notte, la quale aveva, solo in quel momento, provveduto a sostituire pannolini insanguinati.
Inoltre, evidenziava che la sintomatologia esterna, manifestata dalla vittima verso le ore 18 del giorno dell'operazione (stato di agitazione e dolori addominali), rientrava nel quadro clinico postoperatorio, la paziente aveva ripreso piena conoscenza soltanto nella prima mattinata del 20 maggio 1995, mentre si lamentava, probabilmente per lo stato di narcosi subito dopo l'intervento. Infine, poneva in risalto che il 19 precedente, unico giorno in cui l'operata era stata visitata dalla ricorrente, era stata riscontrata una situazione normale, sicché non poteva a lei essere attribuita alcuna imperizia, tanto più che era stata assolta dalla condotta inerente all'intervento operatorio, ritenuta concausa del decesso, poiché la partecipazione allo stesso era stato non attivo ne' significativo per l'impossibilità di controllare il campo operatorio e di suggerire alcuna operazione correttiva, e svolgeva le funzioni di terzo medico, che ancora doveva specializzarsi ed era da poco in servizio presso la casa di cura.
6.4- OT DO GI si lagnava della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità, perché la Corte partenopea non aveva considerato che i periti avevano escluso la possibilità di ritenere tempestivo il secondo intervento effettuato la mattina del 21 maggio 1995 verso le ore 10,00, non aveva valutato l'affidamento del ricorrente sulle scelte terapeutiche dell'operatore e degli altri sanitari, che lo avevano preceduto, e l'intervento operato soltanto nella notte tra il 20 ed il 21 maggio s.a..
Pertanto non era possibile ritenere sussistente il nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e l'evento e considerare la stessa quale condizione necessaria in base ad un giudizio controfattuale basato su un incerto riscontro probatorio circa la tempestività del secondo intervento chirurgico. Il ricorrente deduceva, altresì, l'omessa motivazione in relazione alla condanna solidale degli imputati in ordine alle statuizioni civili senza prevedere una misura proporzionata alla colpa.
6.5 - De LI AN adduceva quali motivi la violazione degli artt. 33 quinquies, 178 lett. a) e b) e 219 D.L.VO n. 51 del 1998 negli stessi termini di cui all'imputata SA AR, perché, anche se il decreto di citazione era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, la prima udienza era stata svolta dopo la sua entrata in vigore, sicché doveva essere celebrata l'udienza preliminare, l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in riferimento al rapporto di causalità, alla condotta antigiuridica ed all'elemento psicologico nella forma della colpa medica.
Infatti non era certo che, se la prevenuta avesse correttamente diagnosticato l'esistenza dell'emorragia nel momento in cui aveva visitato la paziente, la stessa si sarebbe salvata, giacché non erano stati individuati il punto in cui aveva avuto origine lo stato emorragico, il calibro del vaso beato, la natura arteriosa o venosa, il momento in cui l'emorragia era avvenuta e quello della sua riconoscibilità, il ruolo della terapia anticoagulante e soprattutto quando ogni intervento medico fosse divenuto impossibile e la situazione irreversibile.
Inoltre il ruolo svolto dalla ricorrente si limitava alle funzioni di terzo medico senza autonomia decisionale e senza una particolare specializzazione, sicché aveva fatto affidamento sull'esperienza degli altri sanitari, tanto più che aveva visitato una sola volta la paziente, senza l'insorgere di ulteriore sintomatologia, già vagliata dall'operatore e da numerosi altri colleghi, mentre non risultava dimostrata processualmente la riconoscibilità dell'emorragia nel momento in cui era intervenuta detta imputata. Infine eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato. 6.6 - Con memoria depositata il 17 maggio 2005 il difensore di DO GI OT rappresentava che le parti civili (AM IN, AM RR IA, AM DA e CH MA) avevano promosso l'azione civile risarcitoria nei confronti anche del predetto ricorrente, oltre che riguardo agli altri imputati, convenendoli in giudizio, insieme a diversi soggetti, dinanzi al Tribunale di Avellino, con citazione allegata, a lui notificata il 20 dicembre 2004, sicché la costituzione di parte civile doveva ritenersi revocata ai sensi dell'art. 82 c.p.p.. Con memoria del 10 giugno 2005 il EM Gaetano, tramite il suo difensore, chiariva la seconda parte della prima eccezione procedurale relativa a vizi della notificazione di alcuni atti mediante la produzione di documentazione dalla quale risultava l'elezione di domicilio, insieme alla nomina del predetto legale, presso il dott. proc. Carla Bevilacqua, elezione mai revocata nei modi di legge, giacché la successiva elezione in data 21 novembre 1995 presso l'avv. Massimo Preziosi era stata ritenuta una mera dichiarazione di domicilio da parte della Corte di appello.
6.7 All'odierna udienza veniva depositata dal difensore delle parti civili AM IN, AM RR IA e AM DA procura speciale, con la quale si costituivano in qualità di coeredi della deceduta parte civile CH MA e revocavano la precedente nomina di procuratore speciale e difensore di altro legale conferendola esclusivamente all'avv. Antonio Gelsomino in uno con la procura speciale a stare in giudizio dinanzi a questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Occorre rilevare che i motivi addotti da tutti i ricorrenti non sono inammissibili e che in data 20 dicembre 2002 è maturata la prescrizione del reato, in quanto il fatto è stato commesso il 23 maggio 1995 ed, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, il termine massimo di prescrizione del delitto ascritto è di anni sette e mesi sei, cui occorre aggiungere giorni 27 di sospensione della prescrizione per rinvii del dibattimento dovuti agli imputati ed ai loro difensori e non concernenti la concessione di termini a difesa o ragioni istruttorie (dal 6 al 13 marzo 2001 e dall'8 al 29 maggio 2001), sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 1. 2. - Al riguardo devesi notare che i due opposti orientamenti circa la possibilità di applicare il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, risolto nel senso di dare sempre la prevalenza alla prima (Cass. sez. un. 11 gennaio 2002 n. 1021 rv. 222176), deve essere contemperato dalla eventuale incidenza della dedotta nullità su altri effetti (Cass. sez. 1^ 13 settembre 2002 n. 30802 rv. 222176) e dalla possibile operatività della causa estintiva, che presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Cass. sez. un. 8 maggio 2002 n. 17179 rv. 221403). Sul punto, come è noto, si erano registrati indirizzi giurisprudenziali non sempre coerenti rispetto alle precedenti pronunce delle SS. UU. che si erano occupate della questione indicando la soluzione nella prevalenza della prescrizione sulla nullità, salvo che non ci si trovasse in presenza di una nullità assoluta ed insanabile nel qual caso prevaleva quest'ultima (Cass. sez. un. 27 novembre 1982 n. 1705/83 rv. 157662, e Cass. sez. un. 31 gennaio 1987 n. 2407 rv. 175210, che si riferivano al caso di estinzione del reato per l'applicazione dell'amnistia). Ancora di recente continuavano a registrarsi alcune oscillazioni sul punto, in quanto: Cass. sez. 6^, 7 gennaio 2000 n. 31 rv. 215638 e Cass. sez. 6^ 2 maggio 2001 n. 663 rv. 219006, avevano ribadito la prevalenza delle nullità assolute sulla prescrizione specie laddove il vizio ledeva il diritto di difesa dell'imputato che avrebbe potuto indicare elementi atti a legittimare un proscioglimento nel merito o a rinunciare alla stessa prescrizione;
mentre Cass. sez. 5^, 6 luglio 2000 n. 1169 rv. 217934, affermava che la prescrizione assumeva rilievo prevalente sulla nullità in quanto se fosse stata dichiarata quest'ultima "farebbe regredire il processo alla fase preliminare al giudizio di secondo grado in cui il giudice dovrebbe comunque prendere atto della intervenuta estinzione del reato". La sentenza delle sezioni unite "Cremonese" (n. 1021 del 2002 cit.) afferma che "qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva".
A tale argomentazione potrebbe aggiungersi che il riconoscimento costituzionale della ragionevole durata del processo, in base all'art. 111 Cost. novellato, impone di ridurre a casi del tutto marginali le ipotesi in cui possano rilevare nullità assolute o inutilizzabilità di atti, tanto più che, per quanto concerne gli effetti civili della decisione, è sempre possibile un annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. Tuttavia, la quasi coeva decisione delle sezioni unite "Conti" (Cass. sez. un. 8 maggio 2002 n. 17179 rv. 221403), nell'occuparsi "ex professo" della questione con particolare riferimento alle statuizioni sulle restituzioni o il risarcimento dei danni cagionati dal reato evidenzia che "in questo caso, la nullità, anche se non funzionale all'operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili".
Inoltre, ulteriormente analizzando, la predetta decisione sostiene che, qualora la nullità sia assoluta ed insanabile e riguardi il giudizio di appello, dinanzi ad una sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, "fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullar(si) la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello", mentre se concerna anche quello di primo grado, "le relative sentenze vanno annullate senza rinvio: la pacifica prescrizione sopravvenuta del reato, infatti, definisce l'aspetto penale, mentre i capi della sentenza relativi agli interessi civili vanno ..azzerati, perché viene meno una delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 578 c.p.p. vale a dire l'esistenza di una valida sentenza di condanna anche generica dell'imputato, pronunciata a favore della parte civile".
Pertanto occorre soffermarsi sulle dedotte nullità procedurali, prendendo le mosse da quella assorbente circa la pretesa revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 secondo comma c.p.p.. A tal proposito, uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5^ 3 dicembre 1998 n. 12744, Faraon ed altro rv. 213416 cui adde "ex adverso" Cass. sez. 4^ 16 luglio 2004 n. 31320, Di Tria ed altro rv. 228839) in tema di revoca tacita di costituzione di parte civile evidenzia che il precetto del secondo comma dell'art. 82 c.p.p. "trova la sua giustificazione nella necessità di evitare il duplicarsi dell'azione per le spese ed i danni conseguenti al reato ed opera esclusivamente nel caso in cui si verifichi una tale eventualità il che va escluso qualora, esercitata in sede penale l'azione civile e decisa positivamente la stessa per l'an, venga dinnanzi al giudice civile proposta domanda per il quantum. In tate ipotesi non si ha doppio esercizio di un'azione, ma esercizio di un'altra azione fondata sulla prima e la circostanza che la statuizione adottata in sede penale sull'an non sia ancora passata in giudicato non può rilevare ai fini della permanenza della costituzione di parte civile, comportando solo conseguenze per il giudizio civile che dovrà essere sospeso".
Si tratta, in sostanza, di coordinare il dettato dell'art. 82 secondo comma c.p.p. con quello dell'art. 75 terzo comma stesso codice in relazione con la ormai consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità in sede civile, secondo cui le cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non hanno rilievo agli effetti civili per l'ontologica differenza tra illecito penale e civile, sicché in base al terzo comma dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato, se quest'ultimo si prescriva in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque se per il reato sia stabilito un termine eguale o inferiore, decorrendo lo stesso dalla data di consumazione del reato ed essendo necessari gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione, fra i quali vi è la notifica dell'atto di citazione (cfr. Cass. sez. un. civ. 18 febbraio 1997 n. 1479, Min. Difesa, ricorrente, Scimmia, resistente, rv. 502506).
Alla luce di questi principi occorre esaminare l'eccezione sollevata e considerare il contenuto dell'atto di citazione in sede civile, prodotto sia dalla difesa del OT con la memoria depositata il 17 maggio 2005 sia dalle parti civili e computabile da questa Corte, in quanto è stato dedotto un vizio processuale e poiché si tratta, in ogni caso, di un documento sopravvenuto alla decisione impugnata e, quindi, producibile in sede di legittimità (Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994 n. 4723, rv. 198732 cui adde Cass. sez. 5^ 19 agosto 1998 n. 4940 rv. 21824), nonostante il dettato dell'art. 610 c.p.p., perché non sarebbe stato possibile allegarlo.
Orbene, sia dal tenore generale dell'atto di citazione sia dalle conclusioni appare evidente come l'azione civile proposta sia limitata alla quantificazione del danno ed abbia come presupposto l'affermazione della responsabilità, avvenuta in sede penale. Infatti nelle conclusioni è espressamente prevista la "previa conferma in ordine alle statuizioni civili delle sentenze penali di condanna", mentre l'epigrafe concerne "la quantificazione del risarcimento dei danni .. giusta dispositivo dei giudici penali" e chiarisce che l'atto di citazione è "promosso all'esito del giudizio penale di primo grado e di secondo grado" e tutto il contenuto di detto atto, dopo una premessa in fatto, riproduttiva degli accertamenti e delle conclusioni delle sentenze penali, si fonda sulla richiesta del riconoscimento del danno biologico, di quello esistenziale e di quello patrimoniale, e di consulenze tecniche tese a dimostrare i predetti danni.
Pertanto appare infondato detto motivo processuale. Per quanto attiene alle altre dedotte nullità procedurali, le stesse, in alcuni casi sono inesistenti ed in altre infondate, giacché non comporta alcuna nullità la notifica, effettuata in mani di una collaboratrice di studio di avvocato domiciliatario, dell'avviso di fissazione di udienza (Cass. sez. 5^ 21 marzo 2000 n. 5725, Quattrone rv. 215999), mentre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello partenopea, costituisce elezione di domicilio e non semplice dichiarazione quella effettuata in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. in data 21 novembre 1995, giacché, in maniera inequivoca ed alla presenza del nominato difensore, l'indagato afferma di eleggere domicilio presso l'avv. Massimo Preziosi di cui indica in maniera precisa le generalità ed il luogo, dove devono essere notificati gli atti, sicché sussiste quella manifestazione di volontà di carattere negoziale di natura recettizia, espressione di un potere conferito all'indagato o all'imputato di stabilire un luogo e la persona presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni e connotante i caratteri peculiari dell'elezione di domicilio rispetto alla semplice dichiarazione (Cass. sez. 1^ 15 maggio 1996 n. 4870 rv. 204633 cui adde fra tante Cass. sez. 3^ 23 maggio 2003 n. 22844 rv. 224870). La predetta dichiarazione, poi, è stata raccolta nel corso di un interrogatorio effettuato dinanzi ad un magistrato con l'assistenza di un ausiliario, sicché non rileva il contrasto giurisprudenziale, pur esistente, circa le modalità con cui occorre procedere alla nuova elezione di domicilio (cfr. in una visione formalistica e contrastante con la natura negoziale recettizia dell'atto Cass. sez. 6^ 24 maggio 1990 n. 7218 rv. 184377 cui adde Cass. sez. 6^ 21 aprile 1998 n. 5111 rv. 213673 e Cass. sez. 6^ 5 agosto 2003 n. 33085 rv. 226665 contra nel senso della prevalenza della successiva elezione di domicilio rispetto alla precedente, purché portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, e della possibilità di una revoca implicita o per fatti concludenti Cass. sez. 1^ 15 maggio 1996 n. 4870 rv. 204633 e Cass. sez. 4^ 9 marzo 2001 n. 9793 rv. 218779), nonostante questo collegio ritenga, per le ragioni sinteticamente espresse a critica dell'altro indirizzo, preferibile il secondo orientamento, purché connotato da precisi requisiti, dai quali possano desumersi, in maniera inequivocabile, la provenienza dell'atto dall'imputato, il procedimento cui accede e l'autorità giudiziaria cui è diretta.
La qualificazione delle asserzioni dell'indagato, contenute nella parte iniziale dell'interrogatorio su menzionato, come elezione e non dichiarazione di domicilio elimina ogni rilevanza all'intervenuta revoca della nomina dell'avv. Bevilacqua, la quale non avrebbe comportato, per pacifica giurisprudenza (Cass. sez. 2^ 12 giugno 2003 n. 25652 rv. 226247 ex plurimis), alcuna cessazione degli effetti dell'elezione di domicilio, neppure desumibile dalla successiva nomina di altro legale.
Perciò pure detta eccezione procedurale non appare fondata. Per quel che concerne, invece, la fattispecie relativa ad un decreto di citazione emesso prima dell'entrata in vigore della disciplina di riforma contenuta nella legge n. 479 del 1999, che ha ampliato le ipotesi caratterizzate dalla necessità di procedere attraverso l'udienza preliminare, secondo quanto pacificamente risulta dagli atti, in assenza di disciplina transitoria, poiché non è applicabile quella del D.LVO n. 51 del 1998, prevista solo per l'introduzione del giudice unico di primo grado e non per la novella del 1999, vige il principio "tempus regit actus", sicché occorre riferirsi al momento di emissione del decreto di citazione, onde, nella fattispecie, non si applica la nuova normativa ne' vi era alcuna necessità di procedere tramite l'udienza preliminare (cfr. Cass. sez. 4^ 8 novembre 2000 n. 4313 rv. 217661 cui adde Cass. sez. 4^ 21 febbraio 2001 n. 6970 rv. 218197). 1.3 - Esclusa ogni incidenza alle dedotte nullità procedurali, per una molteplicità di ragioni, in virtù dell'intervenuta causa di estinzione del delitto, non assumono rilievo le censure concernenti la dosimetria della pena ed, in generale, il regime sanzionatorio ed i benefici, peraltro manifestamente infondate, mentre, poiché l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di
Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato, per il quale è intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, debbano decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, al fine di tale decisione i motivi di impugnazione dedotti dall'imputato ed attinenti alla responsabilità, devono essere esaminati compiutamente, alla luce dei limiti imposti al giudice di legittimità, non potendosi rinvenire il rigetto del ricorso in ordine alla condanna al risarcimento del danno dalla mancata prova dell'innocenza del prevenuto in base all'art. 129 secondo comma c.p.p. con le limitazioni proprie dell'applicazione del predetto precetto (Cass. sez. 6^ 16 luglio 2004 n. 31464, De Sapio rv. 229385).
Nel trattare questo aspetto, bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24 rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215 rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260, che ha escluso un sindacato precluso dalla chiara lettera dell'art. 606 c.p.p. e di recente Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, rv. 226074). Infine, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^ 4 febbraio 1994 n. 1309 rv. 197250 e Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994 n. 4700 rv. 197497 cui adde ex plurimis Cass. sez. 3^ 12 marzo 2002 n. 10163 rv. 221116), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo.
Alla luce di questi principi sono inammissibili tutte le differenti valutazioni delle risultanze processuali ed il riferimento ad atti e deposizioni, contenute in alcuni motivi dei ricorsi, sicché l'attenzione si deve appuntare sulle dedotte carenze motivazionali ed illogicità manifeste, se risultanti dal testo del provvedimento, eiacché non si lamentano pretese omissioni di censure svolte nell'appello, tanto più che l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza le contrasta anche in maniera implicita, e sulle pretese violazioni di legge sostanziali in riferimento alla colpa, alla sua graduazione agli effetti civili ed al nesso eziologico.
2 - In ordine al ricorso proposto dal De AN la pretesa illogicità manifesta circa l'inusuale sanguinamento di un piccolo vaso in interventi di siffatta natura (pag. 21 della sentenza impugnata) rispetto alla qualificazione dello stesso come "non caratterizzato da particolari difficoltà su una donna giovane, non sofferente di alcuna patologia" (pag. 23 della decisione in esame), in realtà è insussistente, perché, nel primo caso, la sentenza riferisce le differenti tesi dei periti circa il vaso beante, mentre, nella seconda parte, dopo aver esaminato dette tesi ed aver ritenuto l'emorragia cagionata dall'errata emostasi di un piccolo vaso, giacché, altrimenti, la stessa sarebbe stata così imponente da portare al decesso in poco tempo, si sofferma sulla colpa del ricorrente.
Peraltro, poiché in altra parte della motivazione si ritorna sull'inusuale sanguinamento e sulle difficoltà e complicanze di quello specifico intervento (pag. 30), si deve, comunque, rilevare che il giudizio di non particolare difficoltà è espresso in relazione alla tipologia dell'operazione, nonostante siano sempre possibili eventuali complicanze, nonché alle condizioni generali della paziente, pure giovane, mentre resta, comunque, dimostrato l'omesso accertamento della permanenza di fonti di sanguinamento e proprio dette difficoltà cognite e riferite dall'attuale ricorrente, lo dovevano rendere particolarmente attento nell'eseguire la visita della paziente.
L'osservazione svolta riguardo all'individuazione del vaso, oggetto di errata emostasi, dimostra l'infondatezza delle censure relative alle difficoltà di riconoscimento della parte interessata dall'emorragia, al sanguinamento del vaso, comunque esistente, ed ai profili di colpa.
A tal ultimo riguardo, la Corte partenopea per valutarla si riferisce in maniera erronea all'art. 2236 c.c. ed ad una pronuncia della Corte Costituzionale di rigetto (sent. n. 166 del 1973), superata da unanime indirizzo di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. 4^ 22 ottobre 1981 n. 9367, Fini rv. 150650 cui adde Cass. sez. 4^ 21 ottobre 1983 n. 8784, Rovacchi rv. 160826, che affina il precedente approdo, e Cass. sez. 4^ 11 febbraio 1998 n. 1693, Azzimi ed altro rv. 210351), in quanto, in sede penale, al fine di valutare la colpa professionale non la si può limitare a quella grave, applicabile, solo ai fini civilistici, in tema di risarcimento del danno, poiché non è possibile ammettere alcuna restrizione della disciplina dell'elemento psicologico prevista dall'art. 43 c.p.. Tuttavia, tale errore interpretativo non assume rilievo, poiché il giudice di merito ha tenuto presente, addirittura, la colpa grave ed un'imprudenza o negligenza qualificata, consistenti per detto ricorrente in un coacervo di incapacità professionali sia nella fase operatoria sia in quella successiva: dall'incompleta esecuzione dell'emostasi durante l'intervento alla errata diagnosi, nonostante l'esistenza di sintomi evidenti, dall'esclusione dell'effettuazione di una trasfusione, consigliata da altro sanitario, alla ratifica della prescrizione di anticoagulanti, attuata dal EM, i quali notoriamente fluidificano il sangue e favoriscono il flusso emorragico, secondo quanto è cognito pure a soggetti non impegnati nel campo sanitario, sicché il ricorso del predetto imputato deve essere rigettato in riferimento agli effetti civili. 3. - Identica soluzione deve essere adottata nei confronti di EM Gaetano sia perché ha materialmente prescritto la calciparina ed il Novarid, mentre l'incidenza emorragica degli stessi, nota "lippis et tonsoribus", è avvalorata dalla Corte territoriale con specifici riferimenti sia perché era stato reso edotto dai familiari della vittima del progressivo veloce peggioramento della paziente, i cui sintomi deponevano per un'emorragia interna in atto, sia perché omise di esaminare e di seguire l'esito degli esami (emocromo), che egli stesso aveva prescritto in via di urgenza, non segnalando neppure ai colleghi del turno successivo di essere vigili (pagg. 27- 30 della decisione).
A tal ultimo proposito la Corte di merito con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici ed ampiamente condivisibili dimostra come il predetto ricorrente fosse presente in clinica nel momento in cui gli esami di laboratorio sono pervenuti (pag. 29), mentre logicamente sono non consentite in sede di legittimità le differenti ricostruzioni effettuate dal ricorrente con riferimento ad atti processuali, cui questo giudice non può accedere, e la diversa valutazione dell'attendibilità di alcune deposizioni. Peraltro la somministrazione degli anticoagulanti dinanzi ad un quadro clinico eloquente tale da deporre verso un'emorragia, l'omessa valutazione delle condizioni della paziente, portate a conoscenza dal personale infermieristico e dai familiari (cfr. anche pag. 32 della sentenza di primo grado), e l'incapacità di formulazione di una diagnosi tempestiva, pur avendo partecipato all'intervento chirurgico, nel cui corso l'operata aveva perso molto sangue, dimostrano in maniera eloquente la colpa del ricorrente, tanto più che non appare invocabile il principio di affidamento, secondo quanto esattamente rilevato dalla Corte partenopea, perché il compito del sanitario, anche in posizione subordinata, non è quello di mero esecutore di ordini, mentre, nella fattispecie, addirittura, non sono stati esaminati ulteriori elementi sintomatici e non sono state seguite le "leges artis" (cfr. Cass. sez. 4^ 2 marzo 1999 n. 2774, Maresi rv. 213223, Cass. sez. 4^ 24 novembre 1999 n. 13389, Tretti rv. 215538 e Cass. sez. 4^ 18 gennaio 2000 n. 556, Zanda ed altri rv. 215443, citata nell'impugnata sentenza).
Infine, nonostante siano sufficienti tutti gli altri profili di colpa su indicati per affermare la responsabilità di detto ricorrente, è opportuno notare che il certificato, come è costretto ad ammettere il difensore del EM, concerne il turno lavorativo e non l'effettiva presenza, sicché assume un connotato meramente amministrativo e burocratico senza escludere la situazione fattuale accertata in maniera corretta dal giudice del gravame cioè la presenza "in loco" verso le ore 14, mentre, in ogni caso, a completamento dei molteplici aspetti di colpa, non risulta alcuna notazione nella cartella clinica della paziente.
4 - Per quanto è inerente alla posizione di SA AR, la predetta imputata, evidenziata la sua posizione di terzo medico, attribuisce all'intervento particolarmente lungo e difficoltoso rispetto alla norma ed alla notevole perdita di sangue, inusuale in operazione di questo tipo, efficacia scriminante, giacché, proprio per dette modalità, l'eventuale sanguinamento non poteva ritenersi evento eccezionale e non poteva imputarsi alla medesima un'erronea diagnosi in assenza di una sintomatologia esterna tale da deporre in maniera inequivoca verso uno stato emorragico, tanto più che dalla deposizione dell'infermiera Barone, erroneamente ritenuta inattendibile, non appariva l'esistenza di sanguinamento nel lettino postoperatorio, nel letto di riposo del reparto e nei pannolini, e che ella aveva visitato la paziente solo una volta alle ore 19 del giorno dell'operazione.
A tal riguardo la Corte territoriale in maniera ineccepibile rileva l'inattendibilità della teste Barone, giacché ritiene più credibili i familiari della vittima, il cui pressante invito al personale infermieristico e sanitario teso a far visitare ed a prestare attenzione alla loro congiunta è riferito da più testi, mentre le loro affermazioni, a differenza di quelle compiacenti della Barone, sono coerenti, costanti e non preordinate e trovano riscontri in qualche dichiarazione di infermiere, nonostante le stesse in una casa di cura privata, siano soggette al ricatto occupazionale, secondo quanto ben rilevato da entrambi i giudici di merito. Infatti, l'infermiera SA RO è costretta ad ammettere di aver cambiato le lenzuola nella notte, "perché un pannolone era leggermente macchiato di sangue", sicché, in linea logica, deve rilevarsi "l'inidoneità della condotta, che spinga al suddetto cambio, qualora l'irrisorietà delle tracce ematiche avesse ancora consentito l'uso del pannolino assorbente" (pag. 33) e, quindi, in via indiretta, la piena credibilità delle dichiarazioni rese dai familiari della vittima.
Peraltro non si può fare a meno di notare come da entrambe le decisioni dei giudici di merito risulti tutta una serie di comportamenti "inusuali" della clinica privata: dall'assenza di un organigramma e di una turnazione all'incompleta redazione delle cartelle cliniche, dalla previsione di profili professionali non ben definiti (terzo medico) allo svolgimento dell'attività di guardia medica con inosservanze della normativa relativa e da parte di soggetti facenti parte di ambito ospedaliere (cfr. le penetranti considerazioni del giudice di primo grado pagg. 27 - 28; pag. 33- 34 e pag. 36 e ribadite e fatte proprie da quello del gravame pag. 31, pag. 33-35).
Pertanto, la motivazione sul punto non è manifestamente illogica, sicché devono ritenersi sussistenti i segnali allarmanti di malessere della donna e di perdita di sangue, manifestatisi subito dopo l'intervento (pag. 31 della sentenza) e non equivocabili con le note condizioni postoperatorie di dormiveglia e di lamentazione soffusa.
Perciò, assume importanza la presenza della ricorrente nella sala operatoria, poiché "l'intervento.. inopinatamente, attesa la natura, aveva presentato difficoltà e complicanze, che avevano prorogato notevolmente i tempi abituali di svolgimento... segnatamente per un notevole sanguinamento, evenienza questa del tutto inusuale .. così come inusual(i sono).. le perdite di sangue in momenti immediatamente successivi all'intervento", sicché dette circostanze lungi dal diminuire la responsabilità della ricorrente dovevano richiedere "particolare attenzione alla sintomatologia avvertita dalla donna ed anche riferita dai familiari della paziente" (pag. 30 - 31). Ed invero il nesso di condizionamento discende dal fatto che "qualora nella fase di intervento della SA (cioè della visita), si fosse allertata l'attenzione alla sintomatologia in atto, provvedendosi a successivi frequenti controlli - anche consistenti nell'esaminare l'intensità delle perdite di sangue, nonché a visite frequenti della paziente con palpazione dell'addome - a disporre immediati accertamenti ematici.. costante monitoraggio della paziente ed.. a notiziare i colleghi dei successivi turni, anche attraverso le dovute annotazioni in cartella clinica.. si sarebbe posta in essere quell'attivazione capace di determinare condizioni impeditive dell'evento".
Infine per quel che riguarda la posizione professionale della ricorrente all'interno della struttura sanitaria il giudice del gravame condivide le argomentazioni svolte dal Tribunale avellinese, conformi a costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "quale fosse la posizione formale della SA va da sè che questa è intervenuta in assoluta autonomia sulla paziente" considerato come si presentavano le condizioni della stessa al momento della visita e prima ancora del suo rientro in camera "con manifestazioni di agitazione e di dolore (all'addome) e con la presenza di perdite ematiche riferite dai parenti, l'aver attribuito tali sintomi ad un normale decorso postoperatorio senza aver adottato idonee misure di profilassi e di analisi deve considerarsi .. comportamento imperito ..soprattutto in considerazione del fatto che la SA aveva direttamente partecipato al primo intervento e, nella sua veste di soggetto specializzando .. in ostetricia e ginecologia, doveva essere in grado di riconoscere le .. anomalie del decorso operatorio" (pag. 35 della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Avellino). Infatti, "in tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l'assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti della paziente.. poiché anche sullo specializzando incombe .. l'obbligo di osservanza delle 'leges artis' che hanno come fine la prevenzione del rischio non consentito" (Cass. sez. 4^ 7 giugno 2004 n. 25310, Ardovino ed altri rv. 228954). Pertanto la consapevolezza del sanguinamento notevole ed "inusuale" per quella tipologia di intervento durante l'atto operatorio, non escluso dall'impossibilità di esaminare il campo, attinente, invece, all'errata e mancata completa emostasi, i riferiti sintomi, pure dall'infermiera Barone (pag. 35), del dolore all'addome e delle perdite ematiche, sottolineate, invece, da parte dei familiari, nell'immediatezza del periodo postoperatorio, l'omessa indicazione di alcun esame e prescrizione nella cartella clinica, tranne la somministrazione di una fiala di calmante, e la trascurata comunicazione delle condizioni della paziente agli altri colleghi, nonché gli altri profili di colpa su evidenziati, dimostrano la responsabilità di detta ricorrente, sicché il ricorso deve essere rigettato per quanto si riferisce alle statuizioni civili.
5 - Il ricorrente OT fonda la carenza di una sua responsabilità nel fatto che ha svolto le funzioni di medico di guardia nella notte tra il 20 ed il 21 maggio, quando altri sanitari avevano visitato la paziente fra cui i componenti dell'equipe chirurgica, sicché aveva fatto affidamento sulle loro scelte terapeutiche, evidenziando come i vari periti avevano escluso che il secondo intervento chirurgico eseguito alle ore 10 del 21 s.m.a. potesse fornire dati rassicuranti circa la probabilità di sopravvivenza e criticando l'affermata responsabilità solidale senza distinguere i vari gradi di colpa.
Orbene, esclusa ogni rilevanza, nella fattispecie, al principio di affidamento, in base alle ragioni sviluppate dal primo giudice (pagg. 36-38) ed alla costante giurisprudenza di questa Corte su richiamata, ed alla graduazione della colpa, valevole, nel settore penale, ai fini della commisurazione della pena e del concorso di colpa con il danneggiato, ma ininfluente agli effetti civili per il dettato dell'art. 2055 c.c., fatti salvi i rapporti interni fra coobbligati, occorre soffermarsi sull'individuazione del tempo in cui il secondo intervento avrebbe determinato la salvezza della paziente. A tal riguardo occorre evidenziare che tale atto operatorio ha avuto, secondo tutti i periti e consulenti di parte, tranne quelli della parte civile, come conseguenza quella di non poter far più individuare la consistenza del vaso beante, anche se, come già notato, deve escludersi trattarsi di un'arteria o di un grosso vaso, attesi il lasso di tempo considerevole intercorso tra il primo ed il secondo intervento e l'esistenza in vita dell'operata, e non ha neppure consentito di accertare, neppure dopo l'esumazione del cadavere ed ulteriori accertamenti, se questo intervento fosse stato eseguito a regola d'arte e fosse ancora tempestivo, dubitandosi, persino, sull'effettivo svuotamento del pregresso ematoma con circa due litri di sangue, formatosi a causa del primo intervento, e sulla correttezza dell'emostasi praticata successivamente al secondo (pagg. 18 - 27 della sentenza del Tribunale ed, in particolare, pag. 22 e pronuncia gravata).
Tuttavia il primo giudice esclude una ragionevole probabilità, al momento del secondo intervento, di salvare la vita della paziente, sicché ritiene ininfluente l'impossibilità di accertare, in ordine al medesimo, la sua correttezza tecnica ed il dubbio sulla stessa. Un'impostazione similare segue la Corte territoriale, rimarcando come "la mancata precisa indicazione in cartella clinica delle modalità di procedura seguite in entrambi gli interventi non consente di ricostruire le attività svolte dai rispettivi operatori", sicché non è possibile "ricavare le conseguenze volute dai consulenti di parte civile" circa l'esistenza di imperizia pure nel secondo intervento, desunte solo dopo gli ulteriori accertamenti effettuati dopo l'esumazione della salma, giacché, precedentemente, avevano concordato sulla sua esecuzione, in questo caso, a regola d'arte, tanto più che vanno "condivise le argomentazioni del giudice di prime cure, quanto alle condizioni fisiche della paziente, all'atto del secondo intervento" (pagg. 41-42).
Peraltro, la Corte partenopea, localizzata la visita del OT verso le ore 4 del mattino del 21 maggio 1995, nell'affrontare la tematica sottoposta al suo esame circa l'irrilevanza delle omissioni, perché non avrebbero consentito di salvare la paziente, in quanto si era verificato ormai un danno irreversibile, si fonda sui tempi di sopravvivenza della stessa, non brevi, "a fronte di un'emorragia che aveva avuto inizio, subito dopo l'intervento, e che si era protratta aggravandosi nelle ore successive, .. in mancanza di qualsiasi apporto di trasfusioni a compensazione delle perdite" (pag. 37), giacché era deceduta alle ore 23,30 del 23 s.m.a..
Tale argomentazione potrebbe essere supportata dall'asserzione contenuta in un appello delle parti civili, basata sulle dichiarazioni del De AN e non contraddetta, secondo cui le condizioni della paziente poco prima del secondo intervento "non erano disperate tant'è che la donna 'sali' con le proprie gambe sul tavolo operatoriò".
Peraltro dette affermazioni, in parte, contrastano con quanto sostenuto dai giudici di merito, anche se quello del gravame aderisce in maniera più sfumata, circa la possibilità di sopravvivenza al momento del secondo intervento, nonostante i consulenti del P.M. abbiano riferito che "il secondo intervento, per avere delle effettive possibilità di successo avrebbe dovuto svolgersi nella nottata tra il 20 ed il 21 maggio" ed il consulente del De AN abbia detto che "questa signora si sarebbe potuta salvare nel corso della notte", sicché, conclude il primo giudice, "se si fosse intervenuto tempestivamente e adeguatamente, visto l'orario della visita (4,00 o 5,00 della mattina) vi poteva essere ancora una ragionevole possibilità di garantire la sopravvivenza della paziente".
Una simile deduzione, a parere del collegio, doveva essere fondata su una più approfondita lettura degli atti processuali in considerazione anche del modesto lasso di tempo intercorso tra la visita e l'inizio del secondo intervento chirurgico (al massimo sei ore) e su un'attenta valutazione della possibilità del medico di guardia di attivare in tempi rapidi un'equipe operatoria, inclusi i c.d. tempi tecnici per porre in essere l'attività, che si assume salvifica.
Pertanto, poiché la motivazione del giudice di appello sul punto appare carente, in relazione a detto ricorrente ed anche alla De LI l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
6 - Infatti, la ricorrente De LI si duole in relazione all'affermazione della sua responsabilità con censure, non fondate per le ragioni già svolte, cui si rinvia per evitare ridondanze di trattazione, ed inerenti all'applicazione del principio di affidamento e di imputabilità del fatto allo specializzando o al terzo medico, ma deduce anche quale primo profilo l'inesistenza del nesso causale, perché non sussiste alcuna elevata probabilità scientifica e logica in ordine al fatto che l'assenza delle omissioni attribuite alla stessa avrebbero evitato l'evento cioè se le attività doverose di intervento e la corretta diagnosi dell'esistenza di un'emorragia interna in atto avrebbero, in quel momento, salvato la vita della paziente, attesa l'enorme incertezza sul punto.
Perciò non rilevano le numerose domande poste dalla ricorrente, le cui risposte in maniera esaustiva si trovano nelle decisioni dei giudici di merito quali il momento di inizio dell'emorragia, la sua origine, il calibro del vaso beante, il ruolo della terapia anticoagulante, il momento in cui l'emorragia sia divenuta riconoscibile, il progressivo aggravamento della paziente e la possibilità di richiamare il principio di affidamento ed il suo ruolo all'interno della struttura sanitaria;
circostanze tutte che condurrebbero all'affermazione della sua responsabilità come quella del OT.
Infatti assume importanza lo stabilire con motivazione non carente se, nel momento in cui sono state effettuate dette ultime visite, potesse essere fermata l'evoluzione letale e se fosse possibile predisporre un'equipe operatoria da parte dei due medici di guardia in tempo utile con le caratteristiche già individuate nei confronti dell'altro ricorrente.
I connotati propri del giudizio di legittimità, la possibilità di procedere ad una differente valutazione globale degli atti, indicati o meno in sentenza, da parte del giudice di merito, e di attivare ex art. 603 c.p.p. una rinnovazione dibattimentale e, quindi, l'espletamento di altri mezzi istruttori impediscono di accedere alla richiesta dei difensori di detti ricorrenti di annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste, sicché, riconosciuta l'esistenza della causa estintiva già specificata, occorre procedere a norma dell'art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio essendo il reato ascritto agli imputati estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi proposti da De AN FA, EM Gaetano e SA AR agli effetti civili;
in accoglimento dei ricorsi di OT DO GI e di De LI AN annulla nei loro confronti la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello anche per le spese di questo grado.
Condanna, inoltre, i predetti De AN, EM e SA in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore delle costituite parti civili.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005