Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 28617
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Costituisce elezione di domicilio e non semplice dichiarazione - in essa manifestandosi, quale connotazione tipica dell'elezione, la volontà negoziale e recettizia di stabilire il luogo e la persona presso cui il soggetto vuole siano eseguite le notifiche - quella effettuata davanti al P.M., alla presenza del difensore nominato, consistente nella precisa indicazione delle generalità di quest'ultimo e del suo indirizzo quale luogo delle notificazioni.

La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all'ipotesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile in ragione dell'art. 2236 cod. civ. ai fini del risarcimento del danno, l'accertamento dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 43 cod. pen. non ammette restrizioni.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive e criticità aperte
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2005, n. 28617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28617
Data del deposito : 16 giugno 2005

Testo completo