Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5054
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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Massime1

Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile ne' dall'atto cui si riferisce ne' dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza.

Commentario1

  • 1Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5054
Data del deposito : 2 aprile 2003

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