Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile ne' dall'atto cui si riferisce ne' dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza.
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VACEF s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza, n. 24, presso il sig. IG RD, unitamente all'avv. Chiara Caggiano, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del sindaco Antonio Giannatempo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli, n. 39, presso l'avv. Aldo Altomare unitamente all'avv. Lorenzo Dilorenzo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 714 pubblicata il 15 luglio 1999. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Chiara CAGGIANO e Lorenzo DILORENZO accudito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1988 la società VACEF a r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia il Comune di Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla irreversibile trasformazione di un suolo di sua proprietà di mq. 382, occupato e destinato alla realizzazione di una strada di collegamento tra la Via Plebiscito e l'incrocio di Via Lecce. Osservava la società che il progetto dell'opera pubblica era stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 371 del 22 dicembre 1981, la quale prevedeva che i lavori avrebbero dovuto aver inizio entro il 31 dicembre 1982 e termine nel biennio successivo, ma che l'occupazione d'urgenza dell'area di sua proprietà era avvenuta con decreto sindacale del 5 dicembre 1983, dopo la scadenza del termine fossato per il completamento dei lavori, e che pertanto l'operato del Comune doveva ritenersi del tutto sfornito di titolo giustificativo.
Con sentenza del 2 marzo - 25 maggio 1993 il tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune al pagamento della somma complessiva di L. 13.370-000.
Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 27 aprile - 15 luglio 1999, condannava il Comune al pagamento della minor somma di L. 7.378.713, oltre rivalutazione e interessi. Sosteneva la corte che la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera consiliare del 1981 aveva perduto ogni efficacia per l'inutile decorso del termine biennale fissato per la ultimazione dell'opera e che il successivo decreto di occupazione d'urgenza, in mancanza di una rinnovata dichiarazione di pubblica utilità, era stato e messo in carenza assoluta di potere. Ciò premesso liquidava il danno secondo i criteri introdotti dal comma 7 bis dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ritenendo che per la sua applicabilità fosse sufficiente una originaria dichiarazione di pubblica utilità, ancorché divenuta successivamente inefficace.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la società VACEF a r.l. con quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Cerignola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poiché la procura speciale a margine del ricorso risulta rilasciata dalla VACEF s.r.l. senza alcuna indicazione nell'intestazione dell'atto del soggetto titolare dei poteri rappresentativi e sottoscritto con firma illegibile. Nè vale a escludere l'inammissibilità del ricorso la certificazione di autenticità da parte del procuratore poiché il potere certificativo dell'autografia della sottoscrizione attribuito al difensore non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante della persona giuridica: ne consegue che allorquando la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile - come nella specie si verifica - dal contesto dell'atto cui si riferisce o dalla procura medesima, e manca altresì qualsiasi indicazione dei poteri rappresentativi nell'esercizio dei quali la procura è stata rilasciata, la nullità insanabile della procura è rilevabile d'ufficio, per l'impossibilità di controllare sia il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente in rappresentanza del quale egli dichiara di agire in giudizio, sia la fonte del potere di rappresentanza (da ultimo: Cass. 18 maggio 2001, n. 6815). L'inammissibilità del ricorso esime dall'esposizione e dall'esame delle censure articolate dalla società ricorrente. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida nella somma complessiva di Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003