Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod.proc.pen..
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- 2. Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente (Cass. Pen.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025
La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …
Leggi di più… - 3. Art. 9 c.p.p. Regole suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2019, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
Лионімого 06529-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.IPBP Presidente - Luca Ramacci Claudio Cerroni CC 12/12/2019- - Consigliere - Aldo Aceto R.G.N. 37979/2019 - Consigliere - Stefano Corbetta - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Paolo Pesciarelli, in sostituzione dell'avv. Maurizio Antonio Vinciguerra, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2019, il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di misura cautelare reale, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al profitto del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di € 219.039,03 nei confronti di N.T.S. Srl e, in caso di impossibilità, nei confronti di AN AG, indagato nel procedimento quale amministratore che aveva compensato debiti della società con crediti erariali di terzi soggetti oggetto di contratto di accollo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del suddetto indagato, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. 74 del 2000 per essere territorialmente incompetente il Tribunale di Bergamo, verosimilmente adito rileva il ricorrente quale - - giudice del luogo di prima iscrizione della notizia di reato. Si lamenta che, trattandosi di reato in dichiarazione, sarebbe invece competente, a norma dell'art. 18 d.lgs. 74/2000, il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, vale a dire il Tribunale di Monza essendo il domicilio fiscale della N.T.S. Srl in Cologno Monzese. Qualora il primo atto di commissione del reato fosse invece da identificare nel luogo in cui sono stati sottoscritti i contratti di accollo che hanno poi determinato la compensazione ritenuta illecita, sarebbe competente il Tribunale di Milano.
3. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione anche per mancata o erronea valutazione di prove documentali. Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, la N.T.S. Srl aveva infatti stipulato contratti di accollo di crediti fiscali, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, sia con Greco Srl, sia con Tesi International. In ogni caso, era insufficiente e comunque mancante la motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, correttamente escluso dal g.i.p. che aveva respinto la richiesta di misura. 2 M CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 18 d.lgs. 74 del 2000, giusta la quale il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale - dettata, nel secondo comma della disposizione, soltanto per i delitti previsti dal capo I del titolo II>> ma deve farsi applicazione della generale previsione, contenuta nel primo comma della disposizione, secondo cui se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». Ed invero, il disposto di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 non può trovare applicazione poiché l'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è contenuto nel capo II (e non già nel capo I) del titolo secondo del provvedimento legislativo e, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è un mero reato dichiarativo perché si consuma nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento di imposte dovute per un importo superiore a €. 50.000. Come già si è avuto modo di precisare in relazione agli analoghi delitti di omesso versamento di IVA o di ritenute certificate di cui agli artt. 10-ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio va dunque individuata in base al disposto di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto. Secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen. deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Mosetter, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, UP, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, TI, Rv. 260801). Certamente non applicabile, invece, è il criterio del domicilio fiscale, quello su cui si fonda la doglianza dedotta in ricorso. Il ricorrente, di fatti, non precisa quale sia la sede effettiva dell'impresa (e non invoca, quindi, il primo degli orientamenti interpretativi più sopra citati) ma 3 で prendendo in esame, in via subordinata rispetto al domicilio fiscale, la necessità di fare applicazione delle regole generali di cui all'art. 8 cod. proc. pen. sostiene che sarebbe competente il Tribunale di Milano quale luogo di - sottoscrizione dei contratti di accollo. Questa prospettiva, tuttavia, è infondata, per l'assorbente ragione che il delitto di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000 è reato omissivo istantaneo, sicché la sottoscrizione di quei contratti quand'anche fosse stata preordinata alla successiva commissione del reato - non può essere ritenuta quale porzione di condotta penalmente rilevante. In ogni caso, anche in questa prospettiva che richiamerebbe l'applicazione dell'art.
9 - cod. proc. pen. la tesi sarebbe errata, poiché il criterio residuale che per i reati - fiscali diversi da quelli previsti dal capo primo del primo titolo del d.lgs. 74 del 2000 radica la competenza nel luogo di prima iscrizione della notizia di reato deve trovare applicazione in tutti i casi in cui non sia possibile individuare il luogo di consumazione, prevalendo sui criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (come specificato dalle citate sentenze UP e TI).
2. Il secondo motivo è inammissibile, perché afferente a doglianza non proponibile. Ed invero, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito a norma dell'art. - 325, comma 1, cod. proc. pen. soltanto per violazione di legge e, quanto alla - giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza ○ la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua contraddittorietà o illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Al proposito, il ricorrente si limita a contestare la contraddittorietà della motivazione rispetto alla documentazione in atti e l'insufficienza della stessa quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si tratta, dunque, di doglianze non proponibili, avendo il Tribunale reso effettiva motivazione circa il fumus del reato contestato ed escluso che l'elemento soggettivo potesse ritenersi ictu oculi insussistente, così peraltro adeguandosi al consolidato orientamento che soltanto in tal caso consente di rilevare il difetto di elemento soggettivo nei procedimenti cautelari reali (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521).
3. Il ricorso, complessivamente infondato, va dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 M
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERN A 19 FEB 2020 CANCION E SPERTO Luana Makani 5