Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, la competenza per territorio per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) appartiene al giudice del luogo dove si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione di cui al precetto normativo, luogo che di regola corrisponde, per le società, a quello in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale. (In motivazione, la S.C. - annullando la decisione di merito che, ritenendo erroneamente di dover applicare la regola fissata dall'art. 1182 cod. civ., aveva affermato la competenza del giudice del territorio ove era sita la Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate destinataria del pagamento omesso - ha osservato che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, in quanto non comprese nei reati di cui al capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, non partecipano della speciale disciplina della competenza a questi ultimi riservata dal secondo comma dell'art. 18 dello stesso decreto).
Commentari • 3
- 1. Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente (Cass. Pen.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025
La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento delle ritenute: non è sufficiente la mera verifica a campione (Cass. Pen. n. 13610/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica a campione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice (Cassazione penale , sez. III , 14/02/2019 , n. 13610). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso …
Leggi di più… - 3. Omesso versamento ritenute: la competenza si radica nel luogo in cui la società ha sede effettiva (Cass. Pen. n. 13610/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima In tema di omesso versamento di ritenute, il luogo di consumazione del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della competenza territoriale, si determina, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000, che richiama i criteri dettati dall'art. 8 c.p.p., con riferimento al luogo in cui si è consumata l'omissione alla scadenza del termine previsto, di regola corrispondente a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, salva restando, in caso di impossibilità di determinazione del luogo di consumazione, la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha proceduto all'accertamento (Cassazione penale sez. III, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 23784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23784 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
23784-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano T.A. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3923/2016 DOMENICO CARCANO Presidente - REGISTRO GENERALE GASTONE ANDREAZZA N.25251/2016 ALDO ACETO GIOVANNI LIBERATI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del ENRICO DELEHAYE RIGETTO OR RIGORIO E. IN VIA JUBURU! che ha concluso per IL SEZIONI UNITEPER LA SUA RIMESSIONE ALLE NATA UDITO IL DIForsuns, AVV. LUCA JACOPO LAURI. 1 Az RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 gennaio 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2014, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, lavoratori dipendenti, per l'ammontare di euro 600.708,00, per il periodo di imposta 2008 (il 31 luglio 2009). www2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 8 cod. proc. pen, nonché vizi della motivazione in relazione alla determinazione della competenza territoriale. Si sostiene, in particolare, che il reato in questione è di natura istantanea e si perfeziona con la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e, trattandosi di una società, si perfeziona nel luogo in la società ha la sede effettiva, ovvero quello in cui svolge l'attività sociale. La competenza non potrebbe essere individuata, dunque, nel Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso la quale andava effettuato il versamento delle ritenute, ma dovrebbe essere individuata nel Tribunale di Monza, nella cui circoscrizione si trova il comune di Solaro, in cui la società aveva sede legale ed effettiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. - 3.1. La Corte d'appello afferma che la competenza territoriale per gli omessi versamenti rilevanti ai fini penali tributari va individuata nel luogo in cui ha sede la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso cui il pagamento deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità riferita alle specifiche fattispecie dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, l'omissione si realizza, invece, nel luogo in cui la società ha la sede affettiva, intesa come centro delle prevalenti attività amministrative, direttive e di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale (Sez. 3, n. 535 del 10/12/2014, dep. 2015; Sez. 3, n. 45017 del 23/09/2014). Si osserva, in particolare, che il d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che fatta eccezione per i c.d. reati in dichiarazione (previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5 e 7,) e fatta eccezione per il reato di cui all'art. 8, comma 2 (reato di emissione di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) - la competenza per territorio per tutti gli altri reati 2 previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, compreso quindi il reato di cui all'art. 10-bis, si determina a norma dell'art. 8 cod. proc. pen. Solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Ne consegue che la competenza per territorio in relazione al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato (art. 8, comma 1, cod. proc. pen.). Va precisato, sul punto, che il reato di cui all'art. 10-bis è stato introdotto con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414. Si tratta dunque di ipotesi di reato che, al pari dell'art. 10-ter (introdotto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono state inserite nel d.lgs. n. 74 del 2000, in epoca successiva alla disposizione dell'art. 18 che regola la competenza per territorio. Pur avendo, infatti, analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, sono state inserite nel capo II del titolo II del d.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare alla disciplina del secondo comma dell'art. 18, il quale riserva solo ai reati inseriti nel capo I una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Rv. 260110). Orbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute certificate, ci cui al richiamato art. 10-bis si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno precedente (30 settembre ovvero 31 ottobre, a seconda dell'utilizzo del Modello 770 semplificato o del Modello 770 ordinario: D.P.R. n. 332 del 1998, art. 4), il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività (Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014).
3.2. In applicazione di tali principi, deve rilevarsi la competenza del Tribunale di Monza, nella cui circoscrizione la società dell'imputato ha la sua sede legale ed effettiva, in Comune di Solaro. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016. 3 A Consigliere estensore Alessandro M. Andronio Anch Presidente Dome Carc ano DEPOSITATA IN CANCELLERA 15 MAG 2017 IL CANCELLI t uE Luana