Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
Il reato di allontanamento arbitrario del sorvegliato speciale dal luogo di dimora si consuma nel luogo in cui avviene l'arbitrario allontanamento, indipendentemente dal diverso luogo in cui il sorvegliato speciale venga poi rintracciato o arrestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 47883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47883 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4199
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 020231/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR LODI-GÈ CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE CREMA-GIP;
ORDINANZA del 18/05/2004 GIP TRIBUNALE di LODI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto la inammissibilità del conflitto con la trasmissione degli atti al Tribunale di Crema.
OSSERVA
UN DO, sottoposto con decreto 20.5.2003 del Tribunale di Lodi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di ZE Buon Persico (provincia di Lodi e giurisdizione del Tribunale di Lodi), fu tratto in arresto l'8 maggio 2004 per il reato di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della legge 27.1.1956 n. 1423, in quanto trovato davanti all'esercizio pubblico Bar 36 in territorio del comune di IN d'DA (provincia di Crema e giurisdizione del Tribunale di Crema). Su richiesta del P.M. presso il Tribunale di Crema, a cui disposizione era stato posto il UN, l'arresto fu convalidato il 10 maggio successivo dal GIP presso il Tribunale di Crema che applicò allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere ma dichiarò nel contempo la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Lodi ed ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso quel Tribunale in base al rilievo che il reato era stato consumato in ZE Buon Persico, dove il UN aveva l'obbligo di dimora. Il GIP presso il Tribunale di Lodi, sulla base del rilievo che il P.M. presso quel Tribunale aveva denunciato il potenziale conflitto, prospettando che la competenza appartenesse al Tribunale di Crema, facendo propri i rilievi del P.M., ha sollevato conflitto di competenza ritenendo che il reato, da qualificarsi come permanente, fosse stato consumato nel momento e nel luogo in cui era avvenuto F allontanamento dalla dimora e cioè in IN d'DA, che rientrava nella competenza del Tribunale di Crema, dove era stato fermato il UN.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del conflitto, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Crema, ritenendo che il primo GIP non si fosse spogliato formalmente del procedimento.
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28, 1 comma, lett. b) C.P.P. poiché sia il GIP presso il Tribunale di Crema che il GIP presso il Tribunale di Lodi hanno declinato la propria competenza per territorio con formali provvedimenti, il primo con il provvedimento 11.5.2004 con cui, pur convalidando l'arresto, stante l'urgenza, ha dichiarato che il reato doveva ritenersi perpetrato in ZE Persico e quindi in territorio di competenza del Tribunale di Lodi ed il secondo con il provvedimento 18.5.2004 con cui ha ugualmente dichiarato formalmente la propria incompetenza per territorio, ritenendo che il reato si fosse consumato nel primo comune in cui l'indagato, violando l'obbligo di impostogli, si era recato e cioè in IN D'DA, che si trova nel circondario del Tribunale di Crema ed ha nel contempo rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, a norma dell'art. 30 C.P.P. D'altronde è ormai principio acquisito che anche nel corso delle indagini preliminari sia proponibile conflitto di competenza fra diversi GIP (cfr. Cass. 30.7.1993, Bernardini che ha ritenuto la configurabilità del conflitto di competenza per territorio fra GIP).
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte, in punto di competenza per territorio nel caso di reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora, è nel senso che il reato si consuma nel luogo in cui avviene l'arbitrario allontanamento, indipendentemente dal diverso luogo in cui il sorvegliato speciale venga poi rintracciato o arrestato (cfr. Cass. 14.5.1977 n. 791). Nel caso in esame risulta che il primo comune in cui il UN si è recato, violando l'obbligo impostogli, è stato quello di IN d'DA per cui si deve ritenere che il reato si sia consumato in tale comune che si trova nel circondario del Tribunale di Crema. Risolvendo il conflitto si deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene al GIP presso il Tribunale di Crema. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, 2 comma, C.P.P.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP presso il Tribunale di Crema. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004