Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 44274
CASS
Sentenza 24 settembre 2014

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Massime1

In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma primo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod.proc.pen.

Commentari5

  • 1Art. 8 c.p.p. Regole generali
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  • 2Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
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    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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  • 3Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente (Cass. Pen.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025

    La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …

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  • 4Omesso versamento delle ritenute: non è sufficiente la mera verifica a campione (Cass. Pen. n. 13610/2019)
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    La massima In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica a campione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice (Cassazione penale , sez. III , 14/02/2019 , n. 13610). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso …

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  • 5Omesso versamento ritenute: la competenza si radica nel luogo in cui la società ha sede effettiva (Cass. Pen. n. 13610/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima In tema di omesso versamento di ritenute, il luogo di consumazione del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della competenza territoriale, si determina, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000, che richiama i criteri dettati dall'art. 8 c.p.p., con riferimento al luogo in cui si è consumata l'omissione alla scadenza del termine previsto, di regola corrispondente a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, salva restando, in caso di impossibilità di determinazione del luogo di consumazione, la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha proceduto all'accertamento (Cassazione penale sez. III, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 44274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44274
Data del deposito : 24 settembre 2014

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