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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2683/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2683/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VA (RC) via Giuseppe Calfapetra n. 41, presso lo studio dell'avv. Francesco Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano P.IVA_1
NI e RI CO DO per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita dal Presidente dell' a rogito del Dr. Controparte_2 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131, con domicilio eletto presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.07.2023, deduceva: - di essere titolare Parte_1 di ditta individuale agricola, iscritto alla Camera di Commercio (CCIAA n. ) P.IVA_2 territorialmente competente dal 29.01.2014, e di svolgere attività di allevamento di bestiame, ovini e caprini nonché di produzione e commercializzazione di prodotti caseari e carne;
- di aver ricevuto notifica a mezzo PEC, in data 26 luglio 2023, dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069805 72 /000, avente ad oggetto: A) Avviso di addebito n. 39420180004514546000 presuntivamente notificato il 24.12.2018 per euro 94,49; B)
Avviso di addebito n. 39420190004183062000 presuntivamente notificato il 04.12.2019 per euro 60,43; C) Avviso di addebito n. 39420210000667527000 presuntivamente notificato il 18.10.2021 per euro 39.077,34, per un totale di euro 39.232,26; - che tali somme erano relative a contributi e sanzioni per la maggior parte riferibile a “contributi
I.V.S. coltivatori diretti” per il periodo dal 2014 al 2019 compreso;
- che più in particolare detti contributi sarebbero dovuti a titolo di I.V.S. Coltivatori quali diretta Pt_2 conseguenza dell'iscrizione d'ufficio o meglio di declassamento da imprenditori agricolo a coltivatore diretto, in esecuzione del verbale di accertamento n. 2018008334/DDL3 del
18 luglio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- che detto verbale scaturiva da un controllo eseguito dagli ispettori dell'INL (su mandato dell' ), nei confronti CP_1 dell'azienda, ed era preceduto da altro verbale di accertamento, recante n. 2018006494-
FT/DDL4; - che entrambi i verbali venivano impugnati con ricorso n. 1322/19 RGL
Tribunale di Locri e decisi con la sentenza 776/22 del 23.09.2022 che annullava tali provvedimenti ed accertava la sussistenza di tutti i requisiti di legge per essere considerato imprenditore agricolo, ex art. 2135 c.c., per il periodo oggetto di accertamento da parte dell' , compreso tra il 01.01.2014 ed 31.12.2017; - che tale sentenza passava in CP_1 giudicato;
- che ciononostante l' non provvedeva a revocare l'iscrizione d'ufficio CP_1 quale CD10, notificando altresì l'intimazione di pagamento oggetto impugnazione;
- che tale intimazione era da considerarsi illegittima per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs.
46/1999 e dell'art. 2909 del c.c. nonché per inesistenza della notifica in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «..In via preliminare: ricorrendone gravi motivi, per quanto spiegato e richiamato al punto 5 della superiore narrativa, sospendere - inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva dell'intimazione di
Pag. 2 di 5 pagamento impugnata;
2. Ancora in via preliminare: in ragione dei motivi indicati al punto 1 della superiore narrativa, annullare l'intimazione impugnata per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999; 3. Nel merito: accertare e dichiarare, in ragione dei motivi di cui alla superiore narrativa, che non sussiste alcun obbligo contributivo, a carico del ricorrente, relativo alla qualifica di Coltivatore Diretto, per come ex officio, attribuitagli dall' resistente;
4. Accertare e dichiarare, sempre in ragione dei CP_1 motivi di cui alla superiore narrativa, che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima oltre che priva di valida motivazione in quanto emessa in violazione del giudicato sull'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo del ricorrente, ex art. 2135 c.c., intervenuto con sentenza del tribunale di Locri n. 776/2022 del 23.09.2022;
5. Conseguentemente, accogliere il presente ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi in essa contenuti, oltre che ogni atto ad esso consequenziale;
6.
In subordine: Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima, inefficace e priva di fondamento e, per l'effetto, annullare la stessa ed ogni atto ad esso consequenziale;
7. In ogni caso: accertare e dichiarare che l' resistente ha violato gli obblighi di cui all'art. 96 c.p.c., per i CP_1 motivi spiegati al punto 2 della narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura da determinarsi in via equitativa;
8. Condannare, in ogni caso, l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, al pagamento a favore del ricorrente delle spese e competenze di causa con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' allegando di aver CP_1 provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420210000667527000 formato il 09 ottobre 2021 per € 36.360,47 nonché alla cancellazione della posizione CD del ricorrente e alla reiscrizione dello stesso come IAP, chiedendo la conferma invece degli altri avvisi di addebito numeri 39420180004514546000 e 39420190004183062000 in quanto estranei all'oggetto del contendere.
Concludeva dunque affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito per la contribuzione agricola, con rigetto del ricorso per la restante parte, con compensazione delle spese.
Pag. 3 di 5 Con successive note di trattazione scritta il ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con vittoria delle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente occorre precisare che l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069805
72/000, notificata all'odierno ricorrente, è oggetto di opposizione limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420210000667527000 per euro 39.077,34. Non sono invece dedotti motivi di censura con riferimento agli altri avvisi di addebito di cui alla suddetta intimazione.
Tale conclusione trova riscontro sia nella lettera stessa del ricorso, laddove parte ricorrente lamenta l'iscrizione d'ufficio ai fini contributivi quale coltivatore diretto anziché come imprenditore agricolo, nulla invece eccependo in relazione ai restanti avvisi di addebito.
Ciò premesso, considerata la comune richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere per l'avviso di addebito n. 39420210000667527000 stante l'intervenuto annullamento dello stesso, la domanda deve trovare accoglimento.
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420210000667527000 ,con cancellazione
Pag. 4 di 5 dell'iscrizione del ricorrente dalla sezione dei coltivatori diretti in precedenza disposta d'ufficio (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto CP_1 annullamento solo nel mese di agosto 2023, nonostante fosse già stata accertata con il passaggio in giudicato della sentenza 776/22 del 23.09.2022, l'erroneità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente tra i coltivatori diretti.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi CP_1 liquidati in ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto
(v. D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) R.G. n. Parte_1 C.F._1
2683/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Locri, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2683/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2683/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VA (RC) via Giuseppe Calfapetra n. 41, presso lo studio dell'avv. Francesco Pelle che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Massimiliano P.IVA_1
NI e RI CO DO per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita dal Presidente dell' a rogito del Dr. Controparte_2 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131, con domicilio eletto presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.07.2023, deduceva: - di essere titolare Parte_1 di ditta individuale agricola, iscritto alla Camera di Commercio (CCIAA n. ) P.IVA_2 territorialmente competente dal 29.01.2014, e di svolgere attività di allevamento di bestiame, ovini e caprini nonché di produzione e commercializzazione di prodotti caseari e carne;
- di aver ricevuto notifica a mezzo PEC, in data 26 luglio 2023, dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069805 72 /000, avente ad oggetto: A) Avviso di addebito n. 39420180004514546000 presuntivamente notificato il 24.12.2018 per euro 94,49; B)
Avviso di addebito n. 39420190004183062000 presuntivamente notificato il 04.12.2019 per euro 60,43; C) Avviso di addebito n. 39420210000667527000 presuntivamente notificato il 18.10.2021 per euro 39.077,34, per un totale di euro 39.232,26; - che tali somme erano relative a contributi e sanzioni per la maggior parte riferibile a “contributi
I.V.S. coltivatori diretti” per il periodo dal 2014 al 2019 compreso;
- che più in particolare detti contributi sarebbero dovuti a titolo di I.V.S. Coltivatori quali diretta Pt_2 conseguenza dell'iscrizione d'ufficio o meglio di declassamento da imprenditori agricolo a coltivatore diretto, in esecuzione del verbale di accertamento n. 2018008334/DDL3 del
18 luglio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- che detto verbale scaturiva da un controllo eseguito dagli ispettori dell'INL (su mandato dell' ), nei confronti CP_1 dell'azienda, ed era preceduto da altro verbale di accertamento, recante n. 2018006494-
FT/DDL4; - che entrambi i verbali venivano impugnati con ricorso n. 1322/19 RGL
Tribunale di Locri e decisi con la sentenza 776/22 del 23.09.2022 che annullava tali provvedimenti ed accertava la sussistenza di tutti i requisiti di legge per essere considerato imprenditore agricolo, ex art. 2135 c.c., per il periodo oggetto di accertamento da parte dell' , compreso tra il 01.01.2014 ed 31.12.2017; - che tale sentenza passava in CP_1 giudicato;
- che ciononostante l' non provvedeva a revocare l'iscrizione d'ufficio CP_1 quale CD10, notificando altresì l'intimazione di pagamento oggetto impugnazione;
- che tale intimazione era da considerarsi illegittima per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs.
46/1999 e dell'art. 2909 del c.c. nonché per inesistenza della notifica in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «..In via preliminare: ricorrendone gravi motivi, per quanto spiegato e richiamato al punto 5 della superiore narrativa, sospendere - inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva dell'intimazione di
Pag. 2 di 5 pagamento impugnata;
2. Ancora in via preliminare: in ragione dei motivi indicati al punto 1 della superiore narrativa, annullare l'intimazione impugnata per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999; 3. Nel merito: accertare e dichiarare, in ragione dei motivi di cui alla superiore narrativa, che non sussiste alcun obbligo contributivo, a carico del ricorrente, relativo alla qualifica di Coltivatore Diretto, per come ex officio, attribuitagli dall' resistente;
4. Accertare e dichiarare, sempre in ragione dei CP_1 motivi di cui alla superiore narrativa, che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima oltre che priva di valida motivazione in quanto emessa in violazione del giudicato sull'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo del ricorrente, ex art. 2135 c.c., intervenuto con sentenza del tribunale di Locri n. 776/2022 del 23.09.2022;
5. Conseguentemente, accogliere il presente ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi in essa contenuti, oltre che ogni atto ad esso consequenziale;
6.
In subordine: Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima, inefficace e priva di fondamento e, per l'effetto, annullare la stessa ed ogni atto ad esso consequenziale;
7. In ogni caso: accertare e dichiarare che l' resistente ha violato gli obblighi di cui all'art. 96 c.p.c., per i CP_1 motivi spiegati al punto 2 della narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura da determinarsi in via equitativa;
8. Condannare, in ogni caso, l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, al pagamento a favore del ricorrente delle spese e competenze di causa con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' allegando di aver CP_1 provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420210000667527000 formato il 09 ottobre 2021 per € 36.360,47 nonché alla cancellazione della posizione CD del ricorrente e alla reiscrizione dello stesso come IAP, chiedendo la conferma invece degli altri avvisi di addebito numeri 39420180004514546000 e 39420190004183062000 in quanto estranei all'oggetto del contendere.
Concludeva dunque affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito per la contribuzione agricola, con rigetto del ricorso per la restante parte, con compensazione delle spese.
Pag. 3 di 5 Con successive note di trattazione scritta il ricorrente si associava alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con vittoria delle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente occorre precisare che l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90069805
72/000, notificata all'odierno ricorrente, è oggetto di opposizione limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420210000667527000 per euro 39.077,34. Non sono invece dedotti motivi di censura con riferimento agli altri avvisi di addebito di cui alla suddetta intimazione.
Tale conclusione trova riscontro sia nella lettera stessa del ricorso, laddove parte ricorrente lamenta l'iscrizione d'ufficio ai fini contributivi quale coltivatore diretto anziché come imprenditore agricolo, nulla invece eccependo in relazione ai restanti avvisi di addebito.
Ciò premesso, considerata la comune richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere per l'avviso di addebito n. 39420210000667527000 stante l'intervenuto annullamento dello stesso, la domanda deve trovare accoglimento.
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto, ha documentato di aver provveduto CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420210000667527000 ,con cancellazione
Pag. 4 di 5 dell'iscrizione del ricorrente dalla sezione dei coltivatori diretti in precedenza disposta d'ufficio (v. allegazione memoria di costituzione).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto CP_1 annullamento solo nel mese di agosto 2023, nonostante fosse già stata accertata con il passaggio in giudicato della sentenza 776/22 del 23.09.2022, l'erroneità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente tra i coltivatori diretti.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi CP_1 liquidati in ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto
(v. D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ) R.G. n. Parte_1 C.F._1
2683/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Locri, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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