Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15700 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM157 00/03 Oggetto Lavoro Composta dagli lf.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente- R.G. N. 8635/01 Cron. 31881 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Dott. Francesco MAIORANO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere- Ud. 09/05/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LO MI, elettivamente domiciliato in ROMA MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato VLE MICHELINO LUISE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CIOFFI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, 2003 giusta delega in atti;
controricorrente 2873 -1- avverso la sentenza n. 14/00 del Tribunale di R.G.N. 47/99;BENEVENTO, depositata il 28/03/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Benevento del 22/2/99 le Poste i Italiane Spa proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Aiola con la quale era stato riconosciuto il diritto di D'OS GI ad essere inquadrato nell'area Quadri di 2° livello, con tutte le conseguenze di legge. L'appellato contrastava il gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 15/3 28/3/00, l'accoglieva rigettando l'originaria - domanda. Precisava il giudice del riesame che a seguito della privatizzazione delle Poste era stato stipulato il CCNL del 26/11/94, che prevedeva l'inquadramento del personale in quattro aree funzionali: l'art. 43 fissava la declaratoria dell'area operativa ed includeva nella stessa le attività esecutive e tecniche con conoscenze specifiche e “responsabilità personali e di gruppo"; l'art. 44 definiva l'area quadri di 2° livello, includendovi il personale che svolgeva attività con "preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche" o parti di essere di media rilevanza;
l'art. 45 invece includeva nell'area quadri di 1° livello il personale con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di "grandi unità organiche". L'art. 53 prevedeva la stipula di un accordo integrativo per l'inquadramento del personale, poi di fatto stipulato nel 1995. Sulla base di questo accordo l'istante, dirigente di esercizio ex 5° livello, era stato inquadrato nell'area operativa;
egli era responsabile di un ufficio di minore entità per il basso numero della operazioni svolte. Non vi era stato nessun mutamento delle mansioni, né della retribuzione, ma unicamente un inquadramento a seguito del mutamento della disciplina applicabile, per il quale le parti collettive avevano piena autonomia col limite di valorizzare o mantenere le mansioni svolte senza peggiorarle;
cosa che era avvenuta nella specie. L'appello quindi doveva essere accolto e la originaria domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il D'OS fondato su quattro motivi. Resistono le Poste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 437 CPC, deduce il ricorrente che l'accordo integrativo non era stato prodotto in primo grado e quindi tardiva ed inammissibile era la sua produzione in secondo grado. In ogni caso si trattava di un accordo previsto per la concreta attuazione e non per migliore definizione delle declaratorie. L'inquadramento peraltro nell'area operativa era avvenuta prima della stipulazione di detto accordo. Lamentando, col secondo motivo, omessa ed erronea applicazione dell'art. 53 del CCNL, omessa applicazione dell'art. 1418 c.c., in riferimento all'art. 2103 c.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che l'art. 53 non contiene alcuna delega in bianco per l'inquadramento del personale ed in ogni caso era previsto un termine per la stipulazione dell'accordo integrativo, 15/2/95, che non era stato invece rispettato, perché lo stesso fu 2 stipulato il 23/5/95. Deve quindi essere dichiarata la nullità dell'accordo integrativo, sia perché stipulato a termine scaduto, sia per eccesso di delega ed in contrasto con l'art. 2103 c.c., in quanto azzera il patrimonio del lavoratore, che da dirigente di esercizio viene poi equiparato al portalettere nella medesima area operativa. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 43 e 44 del CCNL, anche in riferimento dell'art. 2103 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale ha riformato la sentenza pretoriale senza adeguata motivazione;
l'art. 44 del contratto infatti fa riferimento alla “gestione di unità organica" senza distinzione fra le stesse;
solo quando il lavoratore assume il controllo o la conduzione di una sola parte dell'unità organizzativa acquista importanza la dimensione della stessa e quindi la “media rilevanza". Una diversa interpretazione non è giusta né logica, in quanto opera un livellamento tra impiegati aventi gradi diversi di responsabilità. L'agenzia è un elemento essenziale della organizzazione delle Poste e per la stessa non esiste distinzione fra piccola o media rilevanza. Lamentando, col quarto motivo, violazione degli art. 83 e 350 CPC deduce il ricorrente che non risulta depositata in giudizio la procura generale alle liti in base alla quale è stato proposto l'appello e quindi il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto jus postulandi e dichiarare inammissibile ed improcedibile il gravame. Il ricorso è infondato. Preliminare è l'esame dell'ultimo motivo di ricorso, perché 3 potenzialmente idoneo a risolvere l'intero giudizio. Dall'esame degli atti risulta che nel giudizio di merito nessuna contestazione è stata mossa in ordine al mancato deposito della procura generale, né è stato rilevato d'ufficio un difetto di rappresentanza delle Poste. In proposito si osserva che la Corte ha già avuto di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “in caso di omesso deposito della procura generale "ad lites", che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli atti della parte, il giudice non puo' dichiarare l'invalidita' della costituzione di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare "ex tunc" la irregolarita' della costituzione" (Cass. n. 7490 del 7/7/95). Nessun difetto di rappresentanza è stato rilevato in sede di merito e quindi la censura va disattesa. In ordine al primo motivo si rileva che la Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto, che costituisce ormai diritto vivente, secondo cui "il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attivita' processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione e' ammissibile a prescindere dal carattere effettivamente nuovo>> della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioe' questa sia, o 4 meno, preesistente rispetto al precedente grado del giudizio" (Cass. n. 309 del 15/11/98). Il documento di cui si lamenta la tardiva produzione è il contratto integrativo del 1995, ben noto alle parti che l'avevano tenuto presente in primo grado e era sicuramente precostituito. Anche il primo motivo va quindi disatteso. Gli altri due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente perché fra loro connessi. Si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 10520 del 1/8/01 i seguenti principi di diritto: "la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, operata dal legislatore a seguito della "privatizzazione" di tale rapporto, non vale a configurare una equiparazione delle disposizioni contenute nei relativi contratti - ancorche' queste siano applicabili a tutti i suddetti dipendenti - alle norme di legge;
pertanto, l'interpretazione di tali disposizioni resta riservata al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed e' censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale”. Ed ancora "con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell" area operativa", e diretta all'inquadramento nell'area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza 5 rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonche' in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte". Nella specie, il Tribunale parte dalla considerazione della contrattazione collettiva ed in particolare delle norme dettate dagli art. 40 44 del CCNL e spiega che l'inquadramento rivendicato dalla ricorrente compete a chi è preposto “alla conduzione ed al controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza”, a funzioni cioè di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio, nonché alla promozione dei servizi, con piena responsabilità. Il Pretore aveva correttamente interpretato l'art. 44 del CCNL, ritenendo che l'inquadramento in Q2 compete esclusivamente ai dipendenti preposti ad unità organizzative di media rilevanza o a parti di essere di analoga dimensione e che una diversa interpretazione avrebbe comportato una indebita equiparazione dei dirigenti di medio e piccola entità. Con il successivo accordo integrativo le parti hanno poi stabilito la confluenza delle ex categorie IV, V e VI nell'area operativa ed il ricorrente non ha fornito la prova di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle della ex VI categoria di appartenenza. Nella sua valutazione di merito il Tribunale si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati e quindi, sotto questo aspetto, la 6 censura è infondata. Né la stessa può essere accolta sotto il profilo che (nella frase "conduzione e controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza") la qualifica di “media rilevanza" si riferisce solo alle "parti di esse" e non alle “unità organiche", in quanto la mancanza di una punteggiatura che separi i due concetti di “unità organiche" e “parti di esse" comporta che la qualifica di “media rilevanza" si riferisce ad entrambi. L'inquadramento della ricorrente è avvenuto nel rispetto delle previsioni contrattuali, che sono pienamente legittime. La parte lamenta un declassamento, illegittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma lo stesso deve essere escluso. Con sentenza n. 9597 del 8/5/02, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un nuovo contratto collettivo, succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale, consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione: talché è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni sono rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento". Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che 7 per valutare la sussistenza, o meno, di un declassamento illegittimo devono essere valutate la mansioni espletate in precedenza e quelle attualmente svolte in concreto. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 16, 20 oltre ad Euro 2000,00 per onorario. Roma 9 maggio 2003 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Mairaus Vulin unicumă him. седео IL CANCELLIERE// Depositato in Cancelleria Joggi, 2.0.017/2003 CANCELLIERE love 0 0