Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
Qualora la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato venga rigettata per incongruità della pena pattuita, resta preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, se la relativa istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge. (Nell'enunciare tale principio e sulla base di esso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe all'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di patteggiamento, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2009, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Меніши
REPUBBLICA ITALIANA
65 2765/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Antonio ESPOSITO
Consigliere Del 22/12/2009 1. Dott. Laurenza NUZZO
SENTENZA 2. Franco FIANDANESE Cons. Relatore
5681/09 3. "1 Alberto MACCHIA N.Consigliere
R.G.N..19974/2008 4. " Antonio MANNA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S EN TENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di Stracuzzi
IO, n. a Messina il 2.3.1981, e CO DO,
n. a Messina il 1.12.1977, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, in data 21
gennaio 2008, di conferma della sentenza del
Tribunale di Messina, in data 23 febbraio 2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Mario
Iannelli, che ha concluso per il rigetto del
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza in
data 21 gennaio 2008, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città il 23
febbraio 2007 alla pena di anni tre e mesi sei di
reclusione ed euro 2000 di multa ciascuno nei confronti di ZZ IO e CO DO,
dichiarati colpevoli in concorso del delitto di
rapina aggravata.
Propone ricorso per cassazione con unico atto il
difensore degli imputati, deducendo:
a) violazione di legge e mancanza e/o illogica motivazione in relazione agli artt. 99, comma 4,
c.p., 448, comma 1 e 444, comma 1 bis, c.p.p. Il ricorrente rileva che dopo la notifica del
decreto di giudizio immediato gli imputati nel
termine di legge avevano concordato con il p.m.
l'applicazione della pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro 400 di multa ex art. 444 c.p.p.,
ma all'udienza camerale fissata per l'applicazione della pena la richiesta di patteggiamento veniva rigettata sul rilievo che gli imputati fossero recidivi, specifici, reiterati;
tale decisione
censurata dal ricorrente poiché nei confronti degli
2 imputati la condizione di recidivo поп è stata affermata in alcuna sentenza e il giudizio sulla reale sussistenza della recidiva dovrebbe spettare sempre ed unicamente al giudice del precedente procedimento.
b) violazione di legge e mancanza e/o illogica motivazione in relazione agli artt. 441 bis, comma
4, e 458, comma 2, c.p.p. Il ricorrente lamenta che dopo il rigetto della richiesta di patteggiamento il g.u.p. non abbia accolto la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato, disponendo la revoca
dell'ordinanza con la quale era stato disposto il patteggiamento con conseguente reviviscenza del
decreto di giudizio immediato. La richiesta era
stata rinnovata e di nuovo rigettata dal Tribunale.
Ad avviso della difesa, poiché non vi è disciplina riferibile al caso di rigetto della richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato,
dovrebbero ritenersi applicabili analogicamente le norme sull'udienza preliminare, a cui sarebbe
equiparabile quella camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che a seguito del rigetto della richiesta di
applicazione della pena dovrebbe essere consentito
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di formulare la richiesta di giudizio abbreviato.
Qualora non si condividesse tale interpretazione, il ricorrente solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458 c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che a seguito del rigetto della richiesta
1'imputato possa avanzaredi patteggiamento richiesta di procedere nei suoi confronti con le
forme del giudizio abbreviato.
c) violazione di legge e mancanza e/o illogica motivazione in relazione agli artt. 62 n. 4 e 133
c.p.
La quantificazione della pena non terrebbe conto
della oggettività del reato, di modesto allarme sociale e di scarso contenuto economico, e del
comportamento degli imputati che hanno reso ampia confessione.
Quanto all'attenuante della speciale tenuità del danno, non sarebbero state considerate le caratteristiche della persona offesa in relazione alla sottrazione di 663 euro dalla cassa dell'esercizio commerciale di una società
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Per quanto concerne la sussistenza per entrambi gli della recidiva, specifica, reiterata, imputati infraquinquennale, deve rilevarsi che essa risulta ritualmente contestata nel capo di imputazione. Il
disposto del comma 1-bis dell'art. 444 c.p.p.,
introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12
giugno 2003, n. 134, ha escluso dall'applicazione i procedimenti contro del c.d patteggiamento dichiarati delinquenti coloro che siano stati abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria>>. La previsione testuale di una "dichiarazione" ha fatto prospettare, sia pure solo in forma perplessa (come si desume dalla motivazione di Sez. I, 13 novembre 2008 - 13 gennaio 2009, n. 1007, Manfredi, rv.
242509), che la recidiva sia una sorta di status del soggetto che deve essere dichiarato anche nei suoi passaggi intermedi>>. Il collegio ritiene,
invece, di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo il quale il giudice del rito alternativo ex art. 444 c.p.p. non può non tenere conto della
contestazione della recidiva, poiché con
h 5 recidiva si può parlare di riferimento alla condanna ma non di "dichiarazione", sicché la dizione "siano stati dichiarati..." mentre designa '
correttamente € in senso propriamente tecnico le altre situazioni richiamate dalla norma
(delinquente abituale, professionale per tendenza), non può riferirsi alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 (Sez. VI, 9 dicembre 2008, n.
48477, Ogana, rv. 242148; Sez.V, 25 settembre 2008,
n. 41288, Moccia, rv. 241598; Sez. II, 4 dicembre
17 gennaio 2007, Π. 1097, Cicchetti, rv. 2006
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A sostegno della diversa tesi 235620).
interpretativa non possono citarsi quelle sentenze che ritengono necessaria una dichiarazione della
recidiva con sentenza di condanna all'esito del
giudizio con riferimento al disposto degli artt.
172 e 173 c.p. (Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 10425,
Esposito, rv. 231209; Sez. III, 3 ottobre 2000, n.
3011, Calzoni, rv. 217759; Sez. I, 16 aprile 2002,
Triulcio, rv. 222238), poiché tali n. 30707,
appunto alla sede i riferiscono sentenze S
nella quale non è sufficiente che esecutiva, la formalesussistano i presupposti per contestazione della recidiva o che la stessa possa essere desunta da elementi rilevabili dal
6 certificato penale, in quanto sembra ragionevole ritenere che il giudice della cognizione possa accertare i presupposti anche di una recidiva che non sia stata già dichiarata con sentenza di
condanna; mentre è da escludere che una recidiva non dichiarata in sede di cognizione possa essere ritenuta dal giudice dell'esecuzione.
Pertanto, la contestazione della recidiva reiterata comma 4 è condizione sufficiente ex art. 99 c.p.,
perché il giudice possa affermare sussistente la preclusione di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1
bis.
Anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta che dopo il rigetto della richiesta di
patteggiamento non sia stata accolta la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato è infondato.
Infatti, sussiste incompatibilità tra il rito abbreviato e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di
patteggiamento formulata dall'imputato ed il
giudice l'abbia respinta, come nel caso di specie
(Sez. VI, 28 ottobre 2008, n. 41120, Fiore, rv.
241362; Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 7390, Hattabi,
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rv. 233722), poiché, scaduto il termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p.p., resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si
proceda con giudizio abbreviato. D'altro canto,
neppure, nel caso di specie, è stata formulata,
unitamente a quella di patteggiamento e nei termini di legge, una richiesta di giudizio abbreviato in subordinata, come purevia ammesso dalla prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte
(Sez. I, 3 dicembre 2008 - 13 gennaio 2009, n.
1052, Dodaj, rv. 244062; Sez. I, 19 dicembre 2007
15 gennaio 2008, n. 2100, Zamparino, rv. 238646;
Sez. I, 7 febbraio 2003, n. 9243, Chakara, IV.
224383). Proprio la previsione di tale possibilità
rende manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p., poiché, pur posto di fronte ad un
preciso termine di decadenza quale è quello di cui al comma 1 dell'art. 458 c.p.p., non può ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in un
sistema normativo che offre all'imputato nei
confronti del quale sia stato disposto il giudizio immediato la facoltà di scegliere la strategia processuale più consona ai propri interessi,
chiedendo in via principale o in via subordinata il
8 rito abbreviato, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica e mantenendo aperta, con la scelta in via subordinata, la possibilità di ottenere l'accesso al giudizio abbreviato pur dopo il
rigetto della richiesta di applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p.
Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la non può ritenersieccessività della pena,
consentito, in quanto il giudice di legittimità non può sindacare valutazioni discrezionali del giudice di merito, che fa riferimento alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati, e, d'altro canto, è principio costantemente affermato da
questa Suprema Corte che l'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena tanto più
si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale, come nel caso di specie. Per quanto concerne l'attenuante della speciale tenuità del danno, i giudici di merito, con
insindacabile in questa sede di valutazione legittimità, hanno ritenuto che il valore della cosa in sé, oggetto della condotta delittuosa,
fosse esso stesso sufficientemente indicativo della non speciale tenuità, e ciò esclude la possibilità
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ك a di prendere in esame la situazione economica della persona offesa, che costituisce solo un criterio di carattere sussidiario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2009.
Il Presidente L'estensore franco fandary
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2 1 GEN 2010
IL CANCELLERE
Piera Exposito
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