Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma primo-bis, cod. proc. pen., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 48477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48477 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 2782
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 000335/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AN ER, N. IL 19/12/1969;
e sul ricorso proposto da:
2) AV ER, n. il 09/03/1975;
avverso SENTENZA del 10/10/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità sia del ricorso proposto dal Procuratore Generale che di quello proposto dall'AN. FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Rimini, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e segg., ha applicato a RO DA e AN RO, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, concesse le attenuanti generiche, la pena concordata di tre anni di reclusione ed Euro 15.000 di multa ciascuno, dichiarando estinta per intero, ai sensi della L. n. 3241 del 2006, la pena detentiva e nei limiti di Euro 10.000 quella pecuniaria.
Ricorre il Procuratore Generale della Procura presso la Corte di Appello di Bologna, nei confronti del solo AN, lamentando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p.. Deduce che, nella specie, difettavano i requisiti di ammissibilità del "patteggiamento allargato" di cui di cui alla citata disposizione di legge, comma 1 bis, in considerazione dello stato di recidivanza reiterata, ritualmente contestata al prevenuto, a nulla rilevando che tale situazione soggettiva non abbia costituito oggetto di una formale dichiarazione. Sostiene, inoltre, che il GUP, nel ritenere congrua la pena di anni tre di reclusione a seguito della concessione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulla recidiva reiterata contestata, non ha tenuto conto del disposto dell'art. 69 c.p., che vieta il bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a tale ipotesi di recidiva. Con un secondo motivo il ricorrente denunzia la mancanza di motivazione in ordine al mancato aumento della pena per la recidiva. Avverso la sentenza del GUP ha proposto ricorso per Cassazione anche DA RO, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione, in relazione alla mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonostante la prova dell'innocenza dell'imputato.
Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza, il difensore dell'AN ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale.
DIRITTO
1) Il ricorso proposto dal DA è inammissibile.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dall'art. 444 c.p.p., si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M. che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, non è revocabile unilateralmente;
sicché alle parti che sono addivenute a tale accordo non è consentito, in sede di ricorso per Cassazione, rimettere in discussione i termini della pattuizione recepita in sentenza, attraverso la proposizione di eccezioni e censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso. Conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento in questione è che il giudice di merito, chiamato a dare esecuzione all'accordo, deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole del procedimento, con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti, ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità da lui eseguito, sulla base degli atti, in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione ed alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, all'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p. ed alla legittimità della pena patteggiata (Cass. Sez. 6, 21-2-2007 n. 10531). Essendo, dunque, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. Un., 7- 9-1995 n. 10372). Nel caso di specie, l'obbligo motivazionale deve ritenersi senz'altro assolto, avendo il Tribunale dato atto dell'insussistenza di elementi legittimanti l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Ne discende l'inammissibilità delle proposte doglianze, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 11-1-2007 n. 4120; Cass. Sez. 3, 18-6-1999 n.
2309); ipotesi che, nella specie, non ricorre. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende.
2) Le censure di violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis mosse dal Procuratore Generale col primo motivo di ricorso sono fondate e assorbenti rispetto agli altri vizi denunciati.
Come è stato precisato da questa Corte, ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del "patteggiamento", secondo quanto previsto dall'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la suddetta disposizione normativa per individuare, oltre alla recidiva, anche le altre situazioni soggettive alle quali esso più propriamente si attaglia, costituite dalla condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza (Cass. 17-1-2007 n. 1097). Nel caso di specie, pertanto, essendo stata ritualmente contestata all'AN la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, ed essendo stato dato atto in sentenza della pluralità di condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale, il GUP non avrebbe potuto ammettere l'imputato al patteggiamento di una pena superiore ai due anni di reclusione, ostandovi la preclusione prevista dal menzionato art. 444 c.p.p., comma 1 bis, ed a nulla rilevando la mancanza di una preventiva dichiarazione formale di recidiva, alla quale il giudice di merito ha fatto riferimento nella motivazione.
La rilevata preclusione al patteggiamento rende illegittimo, nei confronti dell'AN, l'intero patto e la sentenza che lo ha recepito, che va, quindi, annullata senza rinvio, con trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da DA RO, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN RO e dispone la trasmissione degli atti relativi al Tribunale di Rimini per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008