Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOMEONE 980 5 / 01 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto where one contraded thous SEZIONE SECONDA CIVILE turn can Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 21881/99 глико Dott. Antonio VELLA Consigliere 21881,99 Cron.22408 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3318 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud.15/05/01 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GH LU, GH NR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio BIASE MEZZANOTTE, che li difendedell'avvocato unitamente agli avvocati GIAN ANDREA GHIAVEGATTI, GIORGIO FERRARA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA YASSAZIONE UFFICIO - ricorrenti Richiesta copi 1 studio dal Sig. SOLE 24 ORE contro per diritti 2000. 19 LUG. 2001 NI NI, NI CA RI;
i! IL CANCELLIERE intimate €1.55 1.3000 CANCELLERIA nonchè
contro
GH AR;
2001 834 - intimato con integrazione del contraddittorio DF022235 ---- -1- 00105715 e sul 2° ricorso n° 00214/00 proposto da: NI, NI CA RI IS, NI elettivamente domiciliate in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che le difende unitamente all'avvocato NR GELMI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
GH AR, GH LU, GH NR;
- intimati avverso la sentenza n. 961/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
preliminarmente viene disposta la riunione dei due separatamente proposti avverso la stessa ricorsi sentenza;
udito l'Avvocato MEZZANOTEE BIASE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato GELMI NR, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il ricorso principale: l'inammissibilità, in subordine il rigetto. Per il ricorso incidentale assorbimento del 1° motivo e rigetto del 2°. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 maggio 1979, IN EG conveniva in giudizio, innanzi al Tribu- nale di Verona, LU EG, NR EG e RN EG, esponendo che con scrittura privata del 24 settembre 1974 aveva acquistato da LU e NR EG la quota parte ad essi spettante (pari ad un quinto ciascuno) del fondo "Granarol", in Comune di Trevenzuolo, con impegno di identificare detta quota nell'appezzamento denominato "Casela" (di 13 campi veronesi di superficie), e che questi ultimi, nonostante l'avvenuto pagamento del pattuito prezzo di vendita di lire 17.000.000 e l'obbligo assunto per le necessarie divisioni e individuazioni catastali intestato anche ad dell'immobile, formalmente OL EG, non avevano tenuto fede all'impegno di stipulare entro il 30 giugno 1977 il rogito notarile. Chiedeva, quindi, previo accertamento della auto- grafia delle firme apposte in calce alla scrittura del 24 settembre 1974, che si dichiarasse di sua proprietà la compravenduta quota parte di LU e NR EG del fondo "Granarol" e si dispo- nesse poi la divisione di tale fondo con la conse- guente individuazione catastale di quella quota nell'appezzamento denominato "Casela". LU EG restava contumace, mentre NR e RN EG si costituivano, eccependo -il primo- la nullità del contratto di compravendita, di cui alla scrittura privata del 24 settembre 1974, perché concluso a garanzia della restituzione della somma di lire 17.000.000 prestata da AL ZA, marito di IN EG, e, quindi, dissimulante un contratto di mutuo con patto commissorio, e deducendo -il secondo- di voler esercitare il riscatto del fondo compravenduto siccome coltivatore diretto di fondo confinante e, quindi, titolare del diritto di prelazione al suo acquisto. RN EG produceva altro contratto di compravendita, intercorso con IN EG il 4 dicembre 1978 e avente ad oggetto un appezzamento di terreno del fondo "Granarol", nonché atto di divisione 10 febbraio 1983 della residua parte di AL, LU tale fondo tra esso RN LG e NR AL. In corso di causa, IN EG e RN raggiungevano un accordo, con cui EG quest'ultimo riconosceva che IN EG 5 aveva acquistato il fondo "Casela" a lui intestato e si dichiarava disponibile al mutamento di inte- stazione del bene in favore della stessa, rinun- ciando peraltro all'azione di riscatto. Con sentenza del 5 febbraio 1990, il Tribunale di Verona accertava l'autenticità delle sottoscrizioni del contratto di compravendita del 24 settembre 1974 e, in ragione di tale contratto, congiuntamen- te valutato con il sopravvenuto atto di divisione del 10 febbraio 1983 e con l'accordo raggiunto in corso di causa, dichiarava trasferito nella piena ed esclusiva proprietà di IN EG il terreno mappale 77/b "attualmente intestato" а RN EG, facente parte del più ampio fondo di proprietà dello stesso RN EG (per metà) e di LU e NR EG (per un quarto ciascuno). LU EG, NR EG e IN Alde- interponevano gravame: i primi due in viagheri, principale e l'ultima in via incidentale. RN EG restava contumace. Con sentenza del 10 dicembre 1992, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del gravame principale, dichiarava simulato il contratto del 24 settembre 1974, dissimulante appunto un contratto nullo per violazione del divieto di patto commisso- rio (art. 2744 c.c.), e, quindi, rigettava la domanda di IN EG. Per la cassazione di tale sentenza, proponevano ricorso IT e RL MA IN ZA, quali eredi di IN EG, nel frattempo deceduta. LU e NR EG resistevano con controri- corso, mentre l'altro intimato RN EG non svolgeva alcuna difesa. Con sentenza del maggio 1996, la Corte di Cassa- zione annullava la pronuncia impugnata con rinvio per una nuova indagine di merito sulla contestata natura del contratto, di cui alla scrittura privata del 24 settembre 1974, osservando segnatamente che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto del convincimento espresso in ordine alla simula- zione di quel contratto di compravendita e alla dissimulazione, per il suo tramite, di un patto commissorio vietato. Il processo veniva quindi riassunto innanzi al giudice del rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che, con sentenza gravame di 13 gennaio/7 luglio 1999, rigettava il LU e NR EG e confermava la decisione di primo grado, con condanna dei predetti al pagamento di metà delle spese di tutti i gradi di giudizio, compensata la restante metà. Per la cassazione di tale sentenza, LU e NR EG hanno proposto ricorso, notificato a IT e RL MA ZA, formulando due motivi. IT e RL MA IN ZA hanno resistito con controricorso, e, al contempo, in forza di un unico motivo, hanno proposto ricorso incidentale, notificato a LU e NR EG, nonché a RN EG. All'udienza del 18 dicembre 2000, il collegio, previa riunione dei ricorsi, ha ordinato la inte- grazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di RN EG, cui il ricorso principale non era stato notificato, e ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notifica del ricorso incidentale nei confronti dello stesso RN EG. RN EG non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i ricorsi, di cui si è disposta la riunio- proposti avverso la stessa sentenzane siccome (art. 335 c.p.c.), non sono meritevoli di accogli- mento. In particolare, il ricorso principale è inammissi- 8 bile, non essendosi validamente provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di RN EG, parte necessaria del processo, cui quel ricorso non era stato inizialmente notificato. Nel termine perentorio, all'uopo assegnato ex art. l'atto di integrazione del contraddit-331 c.p.c., torio è stato infatti notificato a RN HE ri, in Verona, presso il domicilio eletto dell'avv. Oddo Bocci, ossia presso persona e luogo, in ordine ai quali non risulta sussistere alcun collegamento con il destinatario dell'atto, posto che RN EG è rimasto contumace in tutti i gradi di giudizio (giudizio d'appello, giudizio di cassazio- ne e giudizio di rinvio), successivi al primo, nel quale soltanto ebbe a costituirsi con il predetto avv. Oddo Bocci di Verona. Siffatta situazione processuale di RN HE ri è solo apparentemente contraddetta dalla senten- za impugnata, resa a definizione del giudizio di rinvio, ove si raffigura in epigrafe la costituzio- ne di tale parte (insieme a quelle degli altri appellati NR e LU EG) con difensore peraltro diverso dall'avv. Bocci e con elezione di domicilio in luogo diverso da Verona, e, per Q l'appunto, col proc. dom. in Venezia avv. G. Ferrara e col patrocinio dell'avv. G.A. Chiavegatti per mandato in comparsa di risposta". In effetti, la stessa sentenza, nelle sue ulteriori parti, segnatamente in parte narrativa, in confor- mità degli atti di causa, evidenzia che soltanto NR e LU EG, non anche RN, si sono costituiti nel giudizio di rinvio, quali parti appellate. Il ricorso principale, dunque, va dichiarato inammissibile, non essendosi validamente provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di RN EG, a tale effetto non potendo avere rilievo la notificazione dell'atto di integrazione, eseguita presso persona e luogo, privi di collegamento con il destinatario, er quindi, da considerare inesistente (v. Cass. sez. 6248/82, nonché Cass. n.un. n. 9539/96 e n. 1100/01 e n. 1163/00). Il ricorso incidentale, invece, pur se validamente notificato anche a RN EG, sin dal principio, e, per l'appunto, personalmente, nel suo domicilio in Trevenzuolo, a mani della moglie convivente, il che determina la revoca dell'ordinanza, con cui il collegio dispose la 10 rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., va rigettato perché infondato. Ed invero, con unico mezzo, le ricorrenti inciden- tali ZA, dopo aver riproposto alcune tematiche difensive sulla impossibilità di configurare nella specie l'ipotesi di patto commissorio, si dolgono della decisione resa dalla Corte a qua sulle spese di lite, ritenendo non logicamente giustificata la loro disposta compensazione, per la metà, con il mero richiamo alla complessità della questione e all'incertezza dell'esito della causa. La doglianza non ha pregio. In effetti, il richiamo alla complessità della questione affrontata e all'incertezza obiettiva dell'esito della causa, operato dalla Corte a qua a motivo della disposta compensazione parziale delle spese di lite, è nient'affatto illogico in sé, e, quindi, non pregiudica tale decisione. Al riguardo, va ribadito il consolidato orientamen- to di questa Corte in materia, secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione totale о parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca e sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di 11 merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimi- tà, salvo che la decisione sia fondata su ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza 0 palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (v. ex 60000 310000 plurimis Cass. n. 5390/2000 e n. 2949/95). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo, dichiarando inammissibile il ricorso principale e rigettando quello incidentale. totaleLa reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazio- ne tra le parti, ricorrenti principali e incidenta- li, non essendovi invece luogo а provvedere con 29 riguardo all'intimato RN EG, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
e r i l ( La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso inciden- tale con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 15 maggio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilf1l cons. fest. Dott.ssa Donatella D'Anna Presidente IL CANCELLIERE CL Глашево бавные a n o R O P E D 12