Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2017, n. 52040
CASS
Sentenza 2 marzo 2017

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In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2017, n. 52040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52040
    Data del deposito : 2 marzo 2017

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