Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari, rigettata la richiesta di patteggiamento per incongruenza della pena, deve disporre l'udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in subordine all'applicazione di pena a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2008, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3433
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 032129/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 18/09/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Milano sede dibattimentale.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16.06.2008 il Tribunale di Milano, investito di giudizio immediato nei confronti di DA ER (detenuto per questa causa dall'08.02.2008 per detenzione di arma clandestina) dichiarava la nullità dell'ordinanza 10.06.2008 del Gip presso lo stesso Tribunale nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della richiesta difensiva di celebrazione di rito abbreviato, nullità discendente dal fatto che non era stata disposta l'udienza ex art. 458 c.p.p., e disponeva la restituzione degli atti al Gip.
2. Con ordinanza 18.09.2008 il Gip presso il Tribunale di Milano sollevava conflitto negativo di competenza, denunciando come abnorme l'ordinanza 16.06.2008 del Tribunale che comportava una regressione del processo ed una stasi dello stesso. In realtà il Tribunale avrebbe potuto, secondo preferibile orientamento giurisprudenziale, procedere al giudizio e decidere, eventualmente applicando la riduzione ex art. 442 c.p.p.. 3. Il sollevato conflitto va risolto determinando la competenza del Gip del Tribunale di Milano. Rileva invero la Corte come risulti in atti che il DA avesse proposto pena patteggiata (istanza respinta dal Gip per ritenuta incongruenza della pena proposta) ed in subordine giudizio abbreviato (dichiarato questo inammissibile dallo stesso Gip). In siffatta situazione, peraltro, il Gip avrebbe dovuto fissare l'udienza ex art. 458 c.p.p., comma 2, atteso che è facoltà dell'indagato chiedere contemporaneamente, in modo alternativo e subordinato;
sia la pena patteggiata che il giudizio abbreviato, come indicato dall'art. 456 c.p.p., comma 2. Non sussistevano quindi le condizioni perché il Gip dichiarasse inammissibile l'istanza di rito abbreviato. Deve allora rilevarsi, sul punto, che il Gip è incorso in un'evidente omissione che rende abnorme il suo decreto con cui disponeva il giudizio direttissimo. In tal caso, infatti, egli aveva competenza funzionale sull'abbreviato ordinario chiesto (sia pur in subordine, ma ciò - come detto - era consentito) dal l'indagato. Va solo aggiunto che il diverso orientamento di legittimità (citato dal Gip remittente) si attiene al diverso caso in cui vi sia un mero errore in capo al Gip, non quando questo, come nel caso presente, ha omesso un suo compito funzionale. Tanto rilevato, va affermata la correttezza dell'ordinanza 16.06.2008 del Tribunale di Milano, giudice del dibattimento. Ritenuta e determinata quindi la competenza del Gip del Tribunale di Milano, a questo gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Determina la competenza del Gip del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009