Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine.
Commentario • 1
- 1. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2018, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
02941-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 2870/2018 FRANCESCA MORELLI -UP 08/11/2018 GRAZIA MICCOLI R.G.N. 54088/2017 ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI AE CH nato il [...] EA RE ES RO nato il [...] avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato il 14/04/2016, il Tribunale di Genova dichiarava: RA AE CH responsabile dei reati di danneggiamento - A), pluriaggravato e continuato (саро resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e continuata (capo B), lesioni personali pluriaggravate e continuate (capo C), falsa attestazione sull'identità (capo E), inosservanza del provvedimento di allontanamento del Prefetto (capo F), falsa attestazione sull'identità e falsità ideologica del privato in atto pubblico (capo J); con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la continuazione e la diminuente per il rito, l'imputato veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- AU IE VE RO responsabile dei reati di danneggiamento pluriaggravato e continuato (capo A), resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e continuata (capo B), lesioni personali pluriaggravate e continuate (capo C), resistenza a pubblico ufficiale (capo H), lesioni personali pluriaggravate (capo I); con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la continuazione e la diminuente per il rito, l'imputato veniva condannato alla pena anni 1 e mesi 8 di reclusione. Investita degli appelli degli imputati, la Corte di appello di Genova, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza deliberata il 14/07/2017 ha assolto AU dal reato sub A), per non aver commesso il fatto, e ha ridotto la pena irrogata ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione RA AE CH, attraverso il difensore avv. Laura Tartarini, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub B), erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. La perquisizione nell'abitazione in cui si trovava l'imputato non si svolse nella "quasi flagranza" del reato di danneggiamento, sicché, al fine di poter eseguire una legittima perquisizione, la polizia giudiziaria si sarebbe dovuta munire di un decreto del pubblico ministero: pertanto, l'irruzione nell'appartamento era contra legem, il che renderebbe legittima la reazione ad un atto arbitrario. 2 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub C), erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione. Le lesioni patite dagli agenti GH e CO sono state refertate come "obiettivamente non grossolani reperti patologici obiettivabili", così non rilevando alcuna lesione;
sul punto la Corte di appello non ha esaminato la censura proposta con il gravame.
2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub E), erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. e vizi di motivazione. Il fatto sub E) e nel si verificava quando l'imputato si trovava in Questura in stato di arresto momento in cui gli furono chieste le generalità doveva essere avvisato dell'obbligo di dire la verità. Non vi è alcuna prova che il modulo in francese con l'indicazione dei diritti della difesa sia stato consegnato al momento della compilazione del modulo plurilingue.
2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub 3), erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione. Il concorso morale dell'imputato nel reato in esame è stato ritenuto dai giudici di merito sulla base di mere ipotesi prive di riscontro, posto che la consapevolezza che Haye stava rendendo un "servizio" al ricorrente non implica che quest'ultimo avesse in qualche modo compulsato il primo. La motivazione sulla prova del concorso morale nella commissione della condotta delittuosa è apodittica, in quanto fa discendere dall'utilizzo da parte del ricorrente della denuncia di smarrimento presentata da Haye, la prova che il primo abbia giorni prima chiesto al secondo di recarsi in commissariato per presentare la falsa denuncia di smarrimento.
2.5. Il quinto motivo denuncia, con riferimento alla determinazione della pena, erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione. La motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione è priva di riscontro negli atti, laddove non sono state considerate l'incensuratezza dell'imputato e l'ammissione degli addebiti relativi ai danneggiamenti in sede di convalida.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione AU IE VE RO, attraverso il difensore avv. Emanuele Tambuscio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. L'orientamento richiamato dalla Corte di appello è superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra l'esimente la realizzazione di una condotta oggettivamente illegittima, laddove nel caso di specie la reazione dell'imputato è stata proporzionata, in quanto, svegliato nel cuore della notte (senza aver personalmente partecipato in precedenza ad alcun 3 illecito) si è limitato a respingere un agente che cercava di entrare dalla finestra, senza provocargli alcuna lesione.
3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge in merito alla sussistenza del delitto di resistenza al pubblico ufficiale. In ogni caso, non può essere considerato "atto di ufficio" il comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico ufficiale, lesivo di diritti costituzionalmente garantiti. L'assoluzione per il reato di resistenza, farebbe cadere il nesso teleologico con il reato di lesioni sub C), rendendolo improcedibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, in tema di sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., non merita accoglimento. In limine, mette conto osservare che, a fondamento della decisione sul punto, la Corte di appello ha posto due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito fondamento giustificativo alla pronuncia.
2.1. Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata, muovendo dal riconoscimento che, nel caso di specie, la perquisizione fu effettuata non in ipotesi di "quasi flagranza", ha richiamato il risalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che esclude la riconoscibilità della causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari in assenza della consapevolezza in capo all'agente di realizzare un comportamento esorbitante dalla sfere delle proprie attribuzioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240881; Sez. 6, n. 36009 del 21/06/2006, Tonione, Rv. 235430). Tuttavia, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale pone in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393-bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504); in questa prospettiva, infatti, i riferimenti normativi all'eccesso" e agli "atti arbitrari" esprimono un concetto unitario e hanno una connotazione solo oggettiva, attenendo l'arbitrarietà dell'atto alle modalità di esecuzione di esso e riferendosi l'eccesso dalle 4 attribuzioni alla mera illegittimità dell'atto, sicché possono dar luogo alla applicabilità della esimente o l'illegittimità dell'atto ovvero il semplice comportamento scorretto, villano o incivile del pubblico ufficiale, senza che fossero rilevanti i riferimenti all'elemento soggettivo del pubblico ufficiale» (Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227991). Interpretazione, questa, in linea con quella accolta dalla Corte costituzionale, secondo cui «arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della illegittimità dell'atto in sé considerato» (Corte cost., sent. n. 140 del 1998). Sul punto, pertanto, colgono nel segno le censure dei ricorrenti.
2.2. Sotto un diverso profilo, integrante, come si è anticipato, una ratio decidendi autonoma ed autosufficiente, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti fattuali della causa di non punibilità, con argomentazioni che chiamano in causa il requisito della proporzionalità tra eccesso arbitrario e reazione. Al riguardo, come questa Corte ha avuto modo di affermare, la verifica dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità prevista - già dall'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288 e attualmente dall'art. 393-bis cod. pen. è legata al - rapporto di proporzione ed adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima, nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta (Sez. 6, n. 18957 del 30/04/2014, Bellino, Rv. 260704), sicché la macroscopica sproporzione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale esclude la sussistenza della causa di non punibilità per la cui integrazione è necessario che le azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati, dipendano, in termini di causalità e di proporzionalità, dagli atti arbitrari posti in essere dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 5222 del 11/03/1993, Belanzoni, Rv. 194025; conf. Sez. 6, n. 14490 del 24/02/1989, Monacelli, Rv. 182368). Sotto questo profilo, la Corte di appello ha rilevato, in primo luogo, che AU cercò di spingere e far precipitare uno degli operanti che si era arrampicato lungo una condotta del gas: comportamento, precisa la sentenza impugnata, ascrivibile solo a detto imputato, ma che certo non depone nel senso della "innocuità" del gruppo (non limitato ai due ricorrenti). Più in generale, la Corte distrettuale ha rilevato che gli imputati era stati più volte invitati, anche in francese, ad aprire la porta dell'appartamento, ciò che essi hanno ostinatamente evitato di fare, realizzando invece una violenta reazione attuata nel momento in cui i poliziotti riuscirono a penetrare all'interno dell'appartamento. 5 Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha congruamente dato atto della non ravvisabilità, nel caso di specie, del requisito della proporzionalità tra eccesso arbitrario e reazione: rileva infatti il Collegio che, per un verso, la portata del primo risulta senz'altro ridimensionata dai reiterati inviti, anche nella lingua madre degli imputati, ad aprire la porta, il che avrebbe consentito la legittima e doverosa identificazione degli autori dei danneggiamenti;
per altro verso, la reazione concretizzatasi anche in lesioni personali in danno di alcuni degli operanti ha assunto connotati di violenza macroscopicamente sproporzionati rispetto all'azione tesa sia pure illegittimamente, come si è detto all'identificazione degli autori dei danneggiamenti. Le deduzioni articolate dai ricorsi non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso di RA, largamente incentrato sul primo ordine di argomentazioni, fa leva erroneamente sulle modalità della perquisizione, ma, essendo del tutto evidente che tale atto possa essere realizzato attraverso la rimozione di ostacoli all'accesso, il rilievo non modifica il dato, già riscontrato, della illegittimità dell'atto, obliterando, peraltro, la considerazione della fase che precedette la perquisizione stessa;
da un ulteriore punto di vista, il ricorso si sofferma sulla gravità dei danneggiamenti, ma si tratta di rilievi estranei al giudizio di sproporzione che, come si è visto, deve confrontare la condotta del pubblico ufficiale con la reazione dell'imputato. Rilievo, quest'ultimo, che rende ragione dell'infondatezza, sotto il profilo in esame, anche del ricorso di AU, che fa leva sull'estraneità ai fatti di danneggiamento trascurando di prendere specificamente in considerazione la condotta posta in essere dall'imputato, condotta che, "precedendo" la perquisizione (e concretizzandosi nel tentativo di far precipitare uno degli agenti), assume una connotazione più che "reattiva", quasi "preventiva" e comunque macroscopicamente sproporzionata - guardando alle conseguenze che avrebbe potuto produrre all'illegittimità della - perquisizione.
2.3. Complessivamente valutati, pertanto, i motivi non meritano accoglimento.
3. Esclusa la configurabilità della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, del tutto infondato è il secondo motivo del ricorso nell'interesse di AU, posto che i "confini" dell'esclusione della punibilità per atti illegittimi sono appunti delineati dall'art. 393-bis cod. pen., non applicabile, per le ragioni indicate, al caso di specie.
4. Anche gli ulteriori motivi del ricorso nell'interesse di RA non meritano accoglimento. 6 4.1. Quanto al secondo motivo, relativo all'imputazione di lesioni personali sub C), la Corte distrettuale - diversamente da quanto sostenuto dal ricorso - ha esplicitamente evidenziato che quello certificato dai referti in atti era un evento di lesioni e non di semplici percosse: al riguardo, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), fa espresso riferimento ad una diagnosi di contusione toracica di lieve entità, specificando che la contusione è una lesione traumatica dei tessuti che integra l'evento di cui all'art. 582 cod. pen.: conclusione, questa, conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 7, n. 29786 del 31/05/2016, Ferro, Rv. 268034; Sez. 5, n. 22781 del 26/04/2010, Rv. 247518) e non scalfita dal ricorso, che richiama una frase del referto medico in termini del tutto aspecifici e non in linea con i canoni in tema di allegazione ai fini della deduzione del travisamento della prova, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani» degli atti fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 2012, S., Rv. 252349).
4.2. Il terzo motivo, relativo all'imputazione sub E), è inammissibile. Come puntualmente osservato dalla Corte di merito, la falsa dichiarazione sulla propria identità di cui all'art. 495 cod. pen. non presuppone alcun avviso circa l'obbligo di dire la verità, avviso che, peraltro, nel caso di specie risulta indirizzato all'imputato per il tramite della consegna del modulo in francese ove erano indicati tutti i diritti della difesa. Sul punto, a fronte del dato obiettivo della consegna di detto modulo, il ricorso articola deduzioni circa la mancata consegna al momento della compilazione del modulo plurilingue del tutto congetturali e, comunque, implicanti, al più, inammissibili questioni di merito.
4.3. Il quarto motivo, relativo all'imputazione sub ]), è anch'esso inammissibile. La consapevolezza in capo a RA, al momento della falsa denuncia, della predisposizione in suo favore del documento falso è argomentata dalla Corte distrettuale sulla base di un duplice rilievo: da una parte, osserva il giudice di appello, RA, ben prima del suo arresto ha utilizzato la falsa denuncia di smarrimento da parte di LA MY consegnandola alla guardia giurata Di Maria (probabilmente scambiata dall'imputato per un poliziotto) con l'evidente intento di sfuggire alle indagini relative ai danneggiamenti appena realizzati;
il fatto che egli portasse con sé detta denuncia di smarrimento dei documenti di identità, osserva ancora la sentenza impugnata, rende evidente che il ricorrente doveva esserne l'unico utilizzatore, anche perché unico ad averne interesse, essendo destinatario del provvedimento prefettizio che gli inibiva l'ingresso in Italia. D'altra parte, rileva ancora la Corte distrettuale che la conferma della predisposizione del documento in favore del solo RA (e, quindi, su sua richiesta e con suo diretto concorso nel fatto) deriva dalla 7 circostanza che, la mattina del 03/05/2015, l'imputato negli uffici della Questura di Genova dichiarava ancora una volta di chiamarsi LA MY, generalità che si attribuì al fine di sfuggire all'identificazione come persona che non poteva essere presente nel territorio italiano. A fronte della diffusa e puntuale motivazione del provvedimento impugnata, il ricorrente, in buona sostanza, reitera i rilievi circa il carattere ipotetico del ragionamento della Corte di appello, laddove, in realtà, quelle poste a sostegno della decisione sono argomentazioni logiche in linea con i dati probatori richiamati, sicché il ricorso, da un lato, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, dall'altro, è volto a sollecitare a questa Corte inammissibili rivalutazioni di merito.
4.4. Il quinto motivo è del pari inammissibile, avendo la Corte di appello confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in punto trattamento sanzionatorio richiamando la gravità dei fatti compresi quelli integranti i reati- - satellite e rilevando che il comportamento processuale e i modesti risarcimenti sono stati adeguatamente valorizzati al fine di applicare, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche. I rilievi del ricorso non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, sollecitando, nuovamente, a questa Corte inammissibili apprezzamenti di merito.
5. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/11/2018. Chuteill Il Presidente onsigliere estensoreIl ConsiglieпревоCaputo Depositato in Cancelleria 2-2-GEN 2019- Funziona Giudiziario Diana UBALDI 8