Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del D.Lgt n. 288 del 1944) è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata la scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 336 cod. pen., per essere stato il fatto commesso contro un pubblico ufficiale che aveva negato illegittimamente l'accesso ad atti amministrativi).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2012, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 52
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 31296/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso la sentenza resa in data 11-12-2009 dal GUP presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
IA CI, nato a [...] il [...];
MP EL, nato a [...] il [...];
e IS NA, nata a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dr. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Campora Marco, che si è associato alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP di Napoli, in data 11-12-2009, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di IA CI e di MP EL in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13, loro ascritto al capo A) della rubrica, perché estinto per remissione di querela, e nei confronti dei medesimi e di IS NA in ordine al reato di cui all'art. 336 c.p., così riqualificato il fatto loro ascritto al capo B) (originariamente rubricato come reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 56 c.p. e art.610 c.p., commi 1 e 2) perché il fatto non costituisce reato.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza unicamente in riferimento alla parte in cui si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IA, MP e IS in ordine al capo B) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere ricordato che il GUP aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per il reato sub B), ritenendo dapprima che la condotta ascritta agli indagati dovesse essere qualificata come reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e, successivamente, che tale condotta dovesse essere scriminata per l'operare della causa di non punibilità prevista dal D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4, applicabile ratione temporis alla fattispecie, il Procuratore di Napoli contesta il parallelismo tra l'illegittimità dell'operato della amministrazione e l'arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale, posto alla base della decisione impugnata. A suo avviso, una volta ritenuta la legittimità della richiesta di accesso agli atti relativi alle assegnazioni delle frequenze televisive, formulata dagli indagati, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere arbitrario il rifiuto opposto dal funzionario della Pubblica Amministrazione, non potendo ritenersi che la illegittimità di tale rifiuto sconfini automaticamente nella arbitrarietà solo perché la pretesa del privato era fondata oltre che formalmente anche sul piano sostanziale.
In realtà, benché il provvedimento di diniego di accesso agli atti fosse illegittimo in relazione al possesso da parte dei richiedenti del necessario interesse all'accesso, non era risultato alcun elemento che potesse consentire di ritenere che tale provvedimento potesse considerarsi atto orbitario del pubblico ufficiale. In particolare, nel caso di specie non sarebbe stata indicata dal GUP alcuna prova di un atteggiamento prevaricatore da parte del pubblico ufficiale che potesse far ritenere che l'atto dovesse configurarsi come manifestazione di una volontà di porre in essere un vero e proprio sopruso oppure un atto di prepotenza nei confronti del privato.
2 .-. Questa Corte ha già chiarito che l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, di cui al D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illiceità del proprio fare ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 09/02/2004, Rv. 227991, Maroni). In questa sentenza si è ricordato che sul tema dei requisiti dell'esimente persisteva in dottrina ed in giurisprudenza una radicale divergenza di opinioni. Infatti, secondo un orientamento, per così dire "soggettivistico", prevalente nella giurisprudenza di legittimità (fra le molte, Cass., sez. 6A, u.p. 22 ottobre 2002 - dep. 23 novembre 2002, n. 39685, Argentai;
Cass., sez, 6A, u.p. 16 marzo 1998 13 maggio 1998 - dep. 1998, n., 5572, Vitali;
Cass., sez. 6A, u.p. 1A dicembre 1995 - dep. 13 marzo 1996, n. 2669, Ferraretto) e condiviso da parte della dottrina, l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, idoneo a scriminare il comportamento dell'autore della resistenza, doveva essere non solo illegittimo, cioè eccedere dalle funzioni conferite dalla legge, ma anche posto in essere dal pubblico ufficiale con l'intenzione di agire al di fuori delle sue attribuzioni e, quindi, con la dolosa consapevolezza di commettere un vero e proprio sopruso. Tale modo di vedere era in particolare il frutto di una interpretazione del testo normativo nel senso che la duplicità del richiamo contenuto nella disposizione agli atti arbitrari e all'eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni, rendeva inevitabile la costruzione del comportamento idoneo a scriminare la reazione come connotato da un duplice profilo:
oggettivo (cui avrebbe fatto riferimento la norma usando il termine "eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni") e soggettivo (cui la norma avrebbe fatto riferimento con l'espressione "con atti arbitrari").
Un diverso orientamento, maggiormente garantista, di cui si è in tempi più recenti fatta portatrice una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità (v. a esempio, Cass., sez. 6A, u.p. 10 aprile 1996 - dep. 26 luglio 1996, n. 7565, Pacifici), ha interpretato le due espressioni sopra riportate nel senso che esse esprimessero un concetto unitario ed avessero contemporaneamente una connotazione solo oggettiva, laddove l'arbitrarietà dell'atto atteneva alle modalità di esecuzione di esso e l'eccesso dalle attribuzioni si riferiva alla mera illegittimità dell'atto. Di modo che potevano dar luogo alla applicabilità della esimente o l'illegittimità dell'atto ovvero il semplice comportamento scorretto, villano o incivile del pubblico ufficiale, senza che fossero rilevanti i riferimenti all'elemento soggettivo del pubblico ufficiale. Questa Corte, sia pure con alcune puntualizzazioni, ha ritenuto corretta questa seconda interpretazione della norma in quanto maggiormente aderente alla mutata realtà dei tempi. Le ragioni di tale affermazione andavano rinvenute nella ermeneusi della norma in questione offerta dalla Corte Costituzionale che - pur in una decisione avente ad oggetto il reato di oltraggio: Corte cost. 20 aprile 1998, n. 140) - aveva affermato come quest'ultima fosse la interpretazione più corretta alla luce della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata ha affermato che l'inquadramento storico-sistematico della norma sorreggeva con tutta evidenza quest'ultima interpretazione, che veniva a definirsi in tal modo come costituzionalmente orientata. La causa di giustificazione (così espressamente qualificata nella sentenza), presente nel codice penale Zanardelli del 1889, era stata abolita dal codice Rocco del
1930 "in nome di una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità degli agenti della pubblica autorità", per essere poi reintrodotta col D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, proprio al termine della guerra di liberazione, insieme ad altre modifiche del codice penale ritenute significative del passaggio da un regime autoritario al nuovo ordinamento democratico e alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e cittadino. 3 .-. Ne discende che, nel valutare se nel caso di specie gli ostacoli posti dal RA agli odierni imputati nella consegna della documentazione richiesta abbia innescato una reazione legittima, non può prescindersi dal fatto il medesimo RA ha senz'aita) eseguito atti oggettivamente illegittimi, come sancito del reato dal TAR Campania nella sentenza del 19-2-09. Peraltro, ai fini della ricorrenza dei presupposti considerati dal D.Lgs.Lgt. cit., art. 4, non è sufficiente che l'atto sia genericamente "illegittimo". Per dare un significato normativo all'endiadi "atto arbitrario-eccedente dai limiti delle attribuzioni" occorre infatti che la antidoverosità del comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzata o dalle sue modalità intrinseche (inurbanità, arroganza, maleducazione e quant'altro) o dal suo sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall'ordinamento previsto l'esercizio di poteri autoritativi. È questa, appunto, la situazione che si è verificata nel caso in esame.
È probabile che, se ci si pone da un punto di vista soggettivo, il RA fosse convinto e consapevole di compiere il suo dovere. Come però si è detto, la connotazione soggettiva del comportamento del pubblico ufficiale non esclude che sia stato posto in esecuzione un atto oggettivamente illegittimo (così come peraltro lo avevano percepito gli imputati), e pertanto capace di connotarsi come atto eccedente le normali e ordinarie attribuzioni dei pubblici ufficiali con la conseguenza che non può non trovare applicazione l'esimente prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944.
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 13 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012