Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti 155 1 4 6 7 8 / 0 2 Richiesta copia studio 4 02 071 €1500 dal Sig LEQ 11 16.10.02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 9691/00 Rep. 3827 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 34204 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 12.2.2002 dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De CA RO, domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Vincenzo Infante, con studio in Napoli (80100) Cor- so Umberto I n. 90, giusta delega in atti. 24 ricorrente
contro
FI CH. intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 1° marzo 2000 (R.G. 49/2000); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
426/2002 Oggetto: locazione udito l'avv. Vincenzo Infante;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo De CA RO ha proposto ricorso per cassazione, notificato a FI CH, contro l'ordinanza del giudice unico del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola. La ricorrente ha così riferito le vicende del processo: «Con intimazione di sfratto per morosità del gennaio 2000 De CA RO, premesso di essere proprietaria e locatrice dell'im- mobile sito in Casoria alla via M. Calvanese n. 2, composto da lo- cale terraneo di mq. 40 circa prospiciente cortile della stessa fab- brica con 2 accessori, condotto in locazione da FI CH per uso diverso (attività di pulitura automobili) per il canone mensi- Cu le di £. 900.000 e che la stessa era morosa nel pagamento dei ca- noni relativi ai mesi da settembre 1999 a gennaio 2000, conveniva quest'ultima innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Afra- gola per sentire convalidare lo sfratto e fissarsi la data di esecuzio- ne. La causa veniva iscritta al n. 49/2000 RG e assegnata al dr. AT. All'udienza del 9 febbraio compariva il procuratore dell'in- timante il quale dichiarava la persistenza delle morosità opponen- dosi alla concessione di termine per purgare la mora non previsto per i contratti ad uso diverso, richiamandosi alla sentenza del S.C. Sez. Unite n. 272 del 28/4/99. Compariva l'intimata la quale dichia- rava di avere sempre pagato il canone di £. 200.000 mensili. Il pro- 2 curatore della De CA produceva scrittura della FI ove di- chiarava essere il canone di £. 800.000 mensili (somma aggiornata a lire £. 900.000). Chiedeva pertanto l'emissione dell'ordinanza di convalida opponendosi alla concessione di termine di grazia. Il Giudice, a quo, con ordinanza che si produce, così provve- deva: visto l'art. 666 assegna a CH FI termine peren- torio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per il pagamento in favore di RO De CA, della complessiva somma di £.
1.200.000 a titolo di canoni di locazione dal settembre 99 al febbraio 2000. Fissa per la verifica dell'effettivo pagamento l'udienza del 15/5/200». Premesso che il provvedimento del giudice unico «è idoneo ad UA incidere in via definitiva sulla posizione giuridica della ricorrente sotto duplice profilo (termine di grazia, entità del canone) anche in considerazione che non vi è stato mutamento di rito», la ricorrente denuncia il provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 55 legge n. 392 del 1978). Si deduce che il termine per sanare la morosità non poteva es- sere concesso sia perché la locazione aveva ad oggetto un jimmobile destinato ad uso diverso, sia perché era contestato l'ammontare del canone. Si richiama in proposito la sentenza delle sezioni unite n. 272 del 28 aprile 1999. 2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 666 c.p.c.). 3 Si deduce che «erroneamente il giudice ha concesso il termi- ne ai sensi dell'art. 666, sia per il motivo anzidetto, sia perché è evidente che la contestazione altro non è che un mero espediente, atteso che essa è smentita, senza ombra di dubbio, dalla dichiara- zione, la quale è stata riconosciuta, non essendo minimamente im- pugnata». 3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1587 n. 2 c.c. e art. 426 c.p.c.). Si deduce che «il provvedimento de quo è decisorio anche in relazione al mancato mutamento del rito, che qui viene dedotto non sotto l'aspetto del mancato prosieguo della causa, che non poteva averlo e terminerà il 15/5, ma sotto l'aspetto che il provvedimento incide definitivamente sia sul diritto alla cessazione del contratto Am sia perché stabilisce essere il canone di £. 200.000 e non di £. 900.000». L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propo- sto contro provvedimento non avente natura decisoria. Il Pretore dato atto del contrasto tra le parti in ordine all'am- montare del canone ed accertato, tuttavia, che il conduttore nulla aveva corrisposto alla locatrice per il periodo che va dal mese di settembre 1999 al mese di febbraio 2000, ha ordinato alla conduttri- ce di corrispondere alla locatrice la «parte» di canone non contestata, rinviando la causa, per la verifica dell'avvenuto pagamento, ad una 4 udienza successiva. Il Pretore, in tal modo, ha fatto applicazione dell'art. 666 c.p.c. del resto esplicitamente richiamato-a mente del quale «Se è inti- - mato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pre- tesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni>>. Detto provvedimento non ha carattere decisorio perché non contiene alcuna pronuncia sull'ammontare del canone e sulla sussi- stenza o meno della morosità in relazione all'intera pretesa attrice. Infatti, se all'udienza fissata per la verifica del pagamento del canone non contestato «il conduttore non ottempera all'ordine di pa- гл gamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso pre- visto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni>> (art. 666, secondo comma, c.p.c.). In tale caso il procedimento si chiude. Se, invece, il conduttore paga nel termine la somma indicata dal giudice, il procedimento prosegue per l'accertamento della fonda- tezza della domanda del locatore e la verifica delle eccezioni del conduttore, così come emerge dal testo dell'art. 667 c.p.c. a mente del quale «pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordi- nanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426>>. In questa fase del giudizio saranno accertati l'ammontare del 5 canone dovuto e l'eventuale morosità del conduttore, con i provve- dimenti conseguenti in ordine alla risoluzione del contratto. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese atteso che l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 febbraio 2002. Il Presidente Vittorio fuus Il Consigliere est. г вороно 109T 129,11 456ī 20,66 2. WERE GL Alella 149,77 4.0 достві 16.10.02 55,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26.1.2012 serie 4 al n. 4003 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6