Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2016, n. 43894
CASS
Sentenza 13 settembre 2016

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In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale pone in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., fondata esclusivamente sulla condotta violenta tenuta nei confronti di un brigadiere dei Carabinieri che voleva impedirgli di allontanarsi dall'ospedale, senza che fosse accertato se l'imputato avesse o meno la facoltà di allontanarsi legittimamente dal luogo).

In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2016, n. 43894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43894
Data del deposito : 13 settembre 2016

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