Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0.5 759 02 REPUBBLICA ITALIAN NOME DEL ALIANO E SUPREMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 15249/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 17078 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: - INITA' SANITARIA LOCALE TARANTO IN GESTIONE SL/2 LIQUIDATORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PANZA, PIERFR LUPO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D'ADDARIO NA, NE FR, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE 183, presso lo studio2002 rappresentati e 81 dell'avvocato URSULA BENINCAMPI, -1- s'addow's Filomene, e dall'avvocato MATTEO MALANDRINO) giusta delega difesi in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 71/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 20/01/99 - R.G. N. 1721/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LUPO;
udito l'Avvocato MALANDRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 15249/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 18.7.1997 la Unità Sanitaria Locale TA/2 proponeva appello avverso la sentenza n. 6037 emessa dal con cui, previa revoca del Pretore di Taranto il 3.10.1996, decreto ingiuntivo n. 4207 emesso il 31.7.1995 in favore dell'avv. D'DD Filomena, difensore di RA LL, quel giudice aveva condannato la SL al pagamento in favore della D'DD della somma di lire 1.088.180 a titolo di spese legali liquidate in un procedimento esecutivo di espropriazione mobiliare presso terzi. A sostegno dell'impugnazione la SL, esecutato nel procedimento di espropriazione,debitore sosteneva che le spese del procedimento esecutivo, conclusosi con dichiarazione negativa del terzo pignorato non contestata e Dhen creditore procedente, dovevano gravare su quest'ultimodal non sul debitore esecutato. RAGli appellati D'DD Filomena e LL quest'ultimo già intervenuto volontariamente in primo grado chiedevano il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello osservando che a norma dell'art. 95 c.p.c. applicabile per analogia al procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, in mancanza di specifica normativa le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione. Il Tribunale riteneva, per contro, non applicabile alla fattispecie il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 632 stesso codice, а termini del quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipato;
secondo il Tribunale, infatti, questa norma era applicabile 2 solo nel caso di inerzia o volontario abbandono della procedura da parte del creditore, laddove nel caso in esame il creditore non è rimasto inerte, né ha rinunciato alla procedura. Osservava altresì il Tribunale che la SL non aveva interesse né legittimazione a dolersi della condanna in favore del difensore, anziché del creditore procedente, posto che questi, spiegando in primo grado intervento volontario litisconsortile (o adesivo autonomo) aveva ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate in proprio dall'avv. D'DD, con ciò confermandone la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. Avverso questa sentenza la SL TA/2 in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Iheir Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 95, 632 e 110 c.p.c., la ricorrente sostiene: a) che il disposto di cui all'art. 95 c.p.c. è applicabile nel solo caso in cui la procedura esecutiva abbia avuto un esito favorevole, come si ricava dall'aggettivo "utilmente" adoperato dal non si è avuto alcun utilelegislatore, mentre nel caso in cui ricavo dalla procedura non vi può essere condanna alle spese;
b) che nella specie, per quanto la procedura esecutiva sia stata dichiarata estinta per motivi diversi da quelli previsti dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c., pur tuttavia il combinato disposto degli articoli 632 quarto comma e 310 quarto comma c.p.c. è comunque applicabile in assenza di circostanze imputabili direttamente al debitore esecutato. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che il 3 Tribunale, non ha preso in esame la questione del difetto di legittimazione attiva dell'avv. D'DD, espressamente formulata nei motivi di appello, atteso che il diritto al rimborso delle spese processuali spetta alla parte e non al suo difensore. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutato, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali;
infatti l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente Обрат un'esecuzione fruttuosa, che nella specie è mancata;
d'altro canto non può farsi nemmeno riferimento all'art. 306 ultimo comma c.p.c., in quanto detta norma opera nel giudizio di cognizione nel diverso caso in cui si verifichi la volontaria Cass. n. 4695 del 1999; vedidesistenza dall'azione ( cfr. anche Cass. n. 10306 del 2000). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che ha erroneamente applicato in via analogica la disciplina di cui all'art. 95 c.p.c. in un caso di conclusione negativa del esecutivo per cause non imputabili al creditore processO procedente, senza tener conto della espressa formulazione della norma che presuppone una procedura "utilmente” esperita. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che la SL non aveva interesse né legittimazione a dolersi della soluzione adottata dal giudice di primo grado, che aveva attribuito le spese del procedimento esecutivo all'avv. D'DD, poiché l'unico soggetto danneggiato, e quindi legittimato all'impugnazione, era in astratto il cliente del predetto legale, creditore procedente nel pignoramento presso terzi;
questi, spiegando intervento volontario litisconsortile, aveva già nel primo grado del giudizio espressamente ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv. D'DD, con ciò confermandone la qualità di anticipatario e quindi la legittimazione attiva. La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione al primo motivo e la domanda va dichiarata inammissibile per assoluta carenza di tutela giudiziaria del diritto azionato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile la domanda;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 Whil Il Presidente, Il Cons. estensore Houch Ockontin 0 Job/20 IL CANCELLIERE " I 0 A 3 1 D S Depositato in Cancelleria 5 , . S T A O . oggi, 20 APR. 2002 R T L N L A . ' A O L S 3 B L E 7 IL CANCELLIERE I E - P D S D 8 емся - I O N T S I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , A O L T O D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E