CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16689 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 417/2026 CC - 04/02/2026 R.G.N. 31376/2025 sul ricorso proposto da: ET GI, nato a [...] il giorno 8 giugno 1965 avverso l'ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Napoli Nord Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti di GI ET e dei suoi familiari con la sentenza di condanna n. 2960/2017 emessa dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Paolo Buonajuto, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. perché il Giudice dell'esecuzione, non applicando correttamente le norme processuali di cui al combinato disposto ex artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. previste a pena di inammissibilità, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha rigettato la opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., ancorando il convincimento sull'erroneo presupposto che le disposizioni procedurali di cui agli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., non consentano l'azionabilità della richiesta di Penale Sent. Sez. 1 Num. 16689 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 revoca della confisca definitiva da parte del soggetto che ha partecipato al giudizio di cognizione. In via subordinata, il ricorrente, considerato il contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità della richiesta di revoca della confisca ex art. 240 bis cod. pen., avanza istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Lamenta il ricorrente che dapprima il Tribunale esplicita le ragioni per cui aderisce all'interpretazione ermeneutica, per poi utilizzare la formula "quand'anche" rendendo non comprensibile il ragionamento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per l'errata applicazione del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen., 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., 28 d.lgs. 159/2011. Lamenta il ricorrente il travisamento della portata probatoria degli atti allegati al ricorso introduttivo nonché la rilevanza giuridica dei fatti giustificativi dedotti dal ET. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione illogica e mancante. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di motivare sulla irrilevanza dei "nova". 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In data 12 novembre 2022, GI ET avanzava istanza al Giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca della confisca dei beni disposta con sentenza n. 2960/2017 emessa in data 14 novembre 2017 dal Tribunale di Napoli Nord, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1254/2019 emessa in data 11 febbraio 2019 e divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2020, con cui il medesimo ET era stato condannato anche per il reato di usura, esclusa la aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Napoli Nord quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal ET e volto ad ottenere la restituzione dei beni confiscati con 2 la sentenza n. 2960/2017 del Tribunale di Napoli Nord, adducendo che l'istante avrebbe dovuto promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fondava, non potendo il Giudice dell'esecuzione revocare la confisca ex art. 12 sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306 disposta con sentenza definitiva di condanna quando siano emersi nuovi elementi di prova. Avverso tale ordinanza, il ET proponeva opposizione ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen. in relazione alla quale il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere adducendo che il predetto avrebbe dovuto proporre, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ricorso per cassazione. Proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, la Corte di cassazione in data 20 novembre 2023 riqualificava il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione competente a decidere. Il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione che il ricorrente impugnava con il ricorso che ci occupa. 3. Così ricostruito il procedimento penale, va premesso che "la confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato, per la cui commissione è stata irrogata condanna, dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato. Lo strumento ablatorio previsto dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 299554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816-01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 2404671-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12- sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12- sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 3 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221-01). Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Sez. 1, n. 27367 del 28 gennaio 2021, Ciconte, Rv. 281634-01; Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, 4 Caponera, Rv. 263479-01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844-01). Tuttavia, la circostanza che la previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta;
c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al 4 condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, non mass. sul punto). Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Sez. 6, n. 29299 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825- 01)" (Sez. 1, n. 18776 del 10/02/2023). 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione evidenziando che nel caso di specie i fatti allegati non costituiscono "nova" rilevanti per la revoca della misura con effetto retroattivo, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione. 3.1.1. Il Collegio, invero, intende dare continuazione alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata evidenziando che, nel caso di specie, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14 novembre 2017 e divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2020, atteso che i beni sono stati confiscati all'esito di un processo di cognizione e che i fatti allegati non costituiscono "nova". Si imponeva, pertanto, l'esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato in considerazione proprio della valutazione dei fatti allegati in quella sede dal ET, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione". Manifestamente infondata la richiesta esperita dal ricorrente in via subordinata di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite atteso che il contrasto giurisprudenziale non riguarda il principio di diritto relativo al caso che ci occupa avendo il ricorrente, condannato in via definitiva, partecipato al procedimento di cog nizione. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha analizzato entrambe le interpretazioni date dalla Corte di cassazione;
sia quella relativa alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha statuito il principio secondo cui la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio;
sia la giurisprudenza che ammette una rivalutazione in sede esecutiva delle statuizioni di confisca "estesa" emesse in ambito penale su domanda del soggetto che ha preso parte al procedimento che ha generato il titolo, sulla scorta di un'assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 5 bis cod. pen.) e la confisca di prevenzione (nel cui ambito il legislatore ha espressamente previsto e regolamentato l'istituto della revocazione della confisca definitiva, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011) in presenza della allegazione di "nova" (Sez, 1, n. 8778 del 01/03/2023). Ed ha preso posizione anche sulla seconda laddove ha motivato, come sopra già richiamato: "nel caso di specie i fatti allegati non costituiscono, a parere del Collegio, "nova" rilevanti per la revoca della misura con effetto retroattivo, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione". Non si ravvisa, dunque, alcuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione. 3.3. Il terzo ed il quarto motivo, vertendo sui c.d. "nova", vengono trattati unitariamente e sono inammissibili. 3.3.1. Il ricorrente ha dedotto la "materiale impossibilità di ricerca e di reperibilità della documentazione attestante l'origine ereditaria di alcuni beni sequestrati a causa, dapprima, della sottoposizione del ricorrente ad un lungo periodo di carcerazione preventiva e, successivamente, in ragione della rottura dei rapporti familiari innescatisi per ragioni ereditarie". 3.3.2. Anche a voler valutare l'istanza di revoca aderendo all'orientamento meno rigoroso, la decisione del Tribunale di Napoli Nord si reputa corretta, sul piano di legittimità, avendo il Giudice dell'esecuzione escluso/Il carattere di novità degli elementi di fatto con effetto retroattivo, in considerazione proprio della giustificazione non accettabile perché versata in fatto dal condannato per la quale non sarebbero stati dedotti ed allegati nel procedimento di cognizione quegli stessi fatti. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 4 febbraio 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca disposta nei confronti di GI ET e dei suoi familiari con la sentenza di condanna n. 2960/2017 emessa dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. Paolo Buonajuto, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. perché il Giudice dell'esecuzione, non applicando correttamente le norme processuali di cui al combinato disposto ex artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. previste a pena di inammissibilità, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha rigettato la opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., ancorando il convincimento sull'erroneo presupposto che le disposizioni procedurali di cui agli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., non consentano l'azionabilità della richiesta di Penale Sent. Sez. 1 Num. 16689 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 revoca della confisca definitiva da parte del soggetto che ha partecipato al giudizio di cognizione. In via subordinata, il ricorrente, considerato il contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità della richiesta di revoca della confisca ex art. 240 bis cod. pen., avanza istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Lamenta il ricorrente che dapprima il Tribunale esplicita le ragioni per cui aderisce all'interpretazione ermeneutica, per poi utilizzare la formula "quand'anche" rendendo non comprensibile il ragionamento. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per l'errata applicazione del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen., 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., 28 d.lgs. 159/2011. Lamenta il ricorrente il travisamento della portata probatoria degli atti allegati al ricorso introduttivo nonché la rilevanza giuridica dei fatti giustificativi dedotti dal ET. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione illogica e mancante. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di motivare sulla irrilevanza dei "nova". 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In data 12 novembre 2022, GI ET avanzava istanza al Giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca della confisca dei beni disposta con sentenza n. 2960/2017 emessa in data 14 novembre 2017 dal Tribunale di Napoli Nord, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1254/2019 emessa in data 11 febbraio 2019 e divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2020, con cui il medesimo ET era stato condannato anche per il reato di usura, esclusa la aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen., alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Napoli Nord quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal ET e volto ad ottenere la restituzione dei beni confiscati con 2 la sentenza n. 2960/2017 del Tribunale di Napoli Nord, adducendo che l'istante avrebbe dovuto promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fondava, non potendo il Giudice dell'esecuzione revocare la confisca ex art. 12 sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306 disposta con sentenza definitiva di condanna quando siano emersi nuovi elementi di prova. Avverso tale ordinanza, il ET proponeva opposizione ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 cod. proc. pen. in relazione alla quale il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere adducendo che il predetto avrebbe dovuto proporre, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ricorso per cassazione. Proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, la Corte di cassazione in data 20 novembre 2023 riqualificava il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione competente a decidere. Il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione che il ricorrente impugnava con il ricorso che ci occupa. 3. Così ricostruito il procedimento penale, va premesso che "la confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato, per la cui commissione è stata irrogata condanna, dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato. Lo strumento ablatorio previsto dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 299554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816-01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 2404671-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12- sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12- sexies dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 3 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221-01). Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Sez. 1, n. 27367 del 28 gennaio 2021, Ciconte, Rv. 281634-01; Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, 4 Caponera, Rv. 263479-01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844-01). Tuttavia, la circostanza che la previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta;
c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al 4 condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, non mass. sul punto). Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Sez. 6, n. 29299 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825- 01)" (Sez. 1, n. 18776 del 10/02/2023). 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione evidenziando che nel caso di specie i fatti allegati non costituiscono "nova" rilevanti per la revoca della misura con effetto retroattivo, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione. 3.1.1. Il Collegio, invero, intende dare continuazione alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata evidenziando che, nel caso di specie, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14 novembre 2017 e divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2020, atteso che i beni sono stati confiscati all'esito di un processo di cognizione e che i fatti allegati non costituiscono "nova". Si imponeva, pertanto, l'esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato in considerazione proprio della valutazione dei fatti allegati in quella sede dal ET, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione". Manifestamente infondata la richiesta esperita dal ricorrente in via subordinata di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite atteso che il contrasto giurisprudenziale non riguarda il principio di diritto relativo al caso che ci occupa avendo il ricorrente, condannato in via definitiva, partecipato al procedimento di cog nizione. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha analizzato entrambe le interpretazioni date dalla Corte di cassazione;
sia quella relativa alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha statuito il principio secondo cui la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio;
sia la giurisprudenza che ammette una rivalutazione in sede esecutiva delle statuizioni di confisca "estesa" emesse in ambito penale su domanda del soggetto che ha preso parte al procedimento che ha generato il titolo, sulla scorta di un'assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 5 bis cod. pen.) e la confisca di prevenzione (nel cui ambito il legislatore ha espressamente previsto e regolamentato l'istituto della revocazione della confisca definitiva, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011) in presenza della allegazione di "nova" (Sez, 1, n. 8778 del 01/03/2023). Ed ha preso posizione anche sulla seconda laddove ha motivato, come sopra già richiamato: "nel caso di specie i fatti allegati non costituiscono, a parere del Collegio, "nova" rilevanti per la revoca della misura con effetto retroattivo, trattandosi di vicende deducibili e non dedotte nell'ambito del procedimento di cognizione". Non si ravvisa, dunque, alcuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione. 3.3. Il terzo ed il quarto motivo, vertendo sui c.d. "nova", vengono trattati unitariamente e sono inammissibili. 3.3.1. Il ricorrente ha dedotto la "materiale impossibilità di ricerca e di reperibilità della documentazione attestante l'origine ereditaria di alcuni beni sequestrati a causa, dapprima, della sottoposizione del ricorrente ad un lungo periodo di carcerazione preventiva e, successivamente, in ragione della rottura dei rapporti familiari innescatisi per ragioni ereditarie". 3.3.2. Anche a voler valutare l'istanza di revoca aderendo all'orientamento meno rigoroso, la decisione del Tribunale di Napoli Nord si reputa corretta, sul piano di legittimità, avendo il Giudice dell'esecuzione escluso/Il carattere di novità degli elementi di fatto con effetto retroattivo, in considerazione proprio della giustificazione non accettabile perché versata in fatto dal condannato per la quale non sarebbero stati dedotti ed allegati nel procedimento di cognizione quegli stessi fatti. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 4 febbraio 2026