Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace", si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta; ne consegue che non è necessario l'avvio della procedura di consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, nel caso in cui la misura coercitiva, eseguita ad esito della positiva definizione della procedura di consegna ma successivamente divenuta inefficace per motivi formali, venga rinnovata con nuovo provvedimento restrittivo avente ad oggetto gli stessi reati del precedente m.a.e.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
0 144 9 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 2874/2016 ANGELA TARDIODott. - Consigliere - N. 6194/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: ZA ZO N. IL 08/05/1956 avverso l'ordinanza n. 5340/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 06/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Scute Spinaci che he chiesto, Ilimento del ricorso l'annulle accofle ju 'con rinvio dell'ordinense impuguete Luigi lunnattone Uditi difenson Avv.ti Sergio Lino Mozza a in sostituziona & comillo hace;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 novembre 2015, il Tribunale di Napoli, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 23 settembre 2015, con il quale era stata applicata nei confronti di ZA NC la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'omicidio premeditato di NA NC e al tentato omicidio premeditato di NO ER e RG FR, reati entrambi aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91, subordinando l'esecuzione di detta misura all'espletamento delle condizioni poste dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005. A ragione della decisione, il suddetto Tribunale premetteva che il ZA, detenuto in Italia a seguito di estradizione dalla Francia emessa il 23.5.2005 per altri reati, era stato attinto da provvedimento coercitivo emesso dal GIP di Napoli il 19.9.2013, eseguito il 14.8.2015 all'esito di positiva definizione della procedura di consegna in estensione dall'Autorità Giudiziaria francese;
che detto provvedimento, impugnato dinnanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, era stato dichiarato inefficace in data 8.9.2015 per motivi formali;
che, a seguito della richiesta di rinnovazione del provvedimento coercitivo formulata dal P.M., il GIP, aveva emesso in data 23.9.2015 l'ordinanza oggetto dell'impugnazione nella parte afferente la condizione di esecutività. Riteneva che il giudice della cautela aveva correttamente inteso e applicato le norme che nell'ambito dei rapporti con le autorità straniere pongono il principio di specialità in virtù del quale, in tema di mandato di arresto europeo, è preclusa allo Stato richiedente, in assenza di ulteriore espresso consenso dello Stato competente, l'esecuzione di una misura cautelare personale in relazione a reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata effettuata;
e ciò in quanto, la declaratoria di inefficacia per motivi formali del provvedimento restrittivo del 19.9.2013 aveva determinato, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 69 del 2005, la perdita di efficacia anche del mandato di arresto europeo emesso sulla base di quel titolo esecutivo in data 28.3.2014. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli per violazione di legge. Ha sostanzialmente sostenuto il ricorrente che la norma di cui all'art. 31 della legge n. 69 del 2005, laddove prevede che "il mandato di arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace" si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui la consegna della persona allo Stato richiedente non sia ancora avvenuta e non nel caso come quello relativo alla presente fattispecie in cui la consegna sia già avvenuta e, dunque, il mandato di arresto europeo originariamente emesso abbia esaurito la propria funzione e 2 l'estradato resti detenuto in Italia non in forza del quel provvedimento ma del titolo cautelare a esso sotteso. Ha, altresì, osservato che aderendo all'impostazione del Tribunale di Napoli sia arriverebbe alla conclusione che una pronuncia per definizione irretroattiva, quale è quella di inefficacia, dispiegherebbe i propri effetti travolgendo un atto antecedente e per di più adottato da un'autorità straniera, con conseguenze in contrasto con il principio generale dell'economia processuale e con la ratio della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, che è essenzialmente quella di favorire l'accelerazione e la semplificazione delle cooperazione fra gli Stati dell'Unione Europea. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento per quanto di seguito evidenziato. E in vero, ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 31 della legge n. 69 del 2005 secondo cui "il mandato di arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace" - si riferisce all'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè all'ipotesi in cui non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta allo Stato estradante. Tale interpretazione risulta fondata, innanzitutto, alla stregua della collocazione di detta norma nel capo II della citata legge relativo alla procedura attiva di consegna;
le ipotesi di perdita di efficacia del mandato di arresto europeo sono, infatti, espressione, al pari delle condizioni di emissione del mandato stesso, del comando contenuto nell'atto dell'autorità giudiziaria italiana in forza del quale si deve procedere all'esecuzione del titolo, a condizione, appunto, che non vi siano stati elementi ostativi alla privazione della libertà del ricercato. Ciò, peraltro, risponde al principio generale che l'atto conclusivo di un sub procedimento non può legittimamente adottarsi, ovvero se adottato perde efficacia, ove uno degli elementi su cui si fonda venga a mancare, per qualunque ragione, prima che lo stesso abbia prodotto i suoi effetti. Nel caso (come quello in esame) in cui la procedura di estradizione è stata completata ed è avvenuta la consegna della persona richiesta allo Stato estradante non può, quindi, trovare applicazione la norma del citato articolo 31. La diversa interpretazione offerta dal giudice della cautela e condivisa dal Tribunale di - do Napoli oltre a non avere, per le superiori ragioni, alcun fondamento sarebbe in - 3 contrasto con le "disposizioni di principio" e le "definizioni" che l'art. 1 della stessa legge n. 69 del 2005, nel dare attuazione alla decisione quadro 2001/584/GAI, offre dell'istituto del mandato di arresto europeo, affermando espressamente che "le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull'Unione Europea e successive modificazioni"; sarebbe, altresì, in contrasto con il principio generale dell'economia processuale perché si verrebbe a richiedere all'Autorità Giudiziaria del Paese estradante un'inutile ripetizione di un atto legittimamente adottato e che, per di più, ha prodotto i suoi effetti.
2. Alla stregua dei superiori rilievi, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché, limitatamente alla clausola in subordine all'esecuzione, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23 settembre 2015 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché, limitatamente alla clausola che ne subording ☑'esecuzione, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23 settembre 2015in carcere, dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Napoli a carico di ZA NC, nato a [...] 1'8 maggio 1956. Si comunichi immediatamente il presente dispositivo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per la esecuzione. Così deciso, il 22 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio Palma Talerico an ne Vecchine вени тесто DEPOSITATA | IN CANCELLERIA 12 GEN 2017 E MAN R IL CANCELLIERE P T U O Pietro Di Mp N E 4