Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 1449
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Sentenza 22 settembre 2016

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In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace", si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta; ne consegue che non è necessario l'avvio della procedura di consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, nel caso in cui la misura coercitiva, eseguita ad esito della positiva definizione della procedura di consegna ma successivamente divenuta inefficace per motivi formali, venga rinnovata con nuovo provvedimento restrittivo avente ad oggetto gli stessi reati del precedente m.a.e.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2016, n. 1449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1449
    Data del deposito : 22 settembre 2016

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