CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18776 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) UC GE, nata ad [...] il [...]; 2) AD AN, nato ad [...] il [...]; 3) AD IN, nata ad [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 30/11/2021 dalla Corte di appello di Bari;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18776 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2021 la Corte di appello di Bari respingeva l'opposizione proposta avverso il respingimento dell'istanza di revoca della confisca dei beni delle parti ricorrenti - GE UC, AN AD e IN AD -, che era stata disposta dalla stessa Corte, ai sensi dell'art. 12- sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, con la sentenza irrevocabile deliberata il 18 novembre 2013. Tale provvedimento interveniva a seguito della riqualificazione dell'originario ricorso per cassazione presentato dagli odierni ricorrenti, disposta dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. L'originaria misura ablatoria era stata adottata dalla Corte di appello di Bari sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria relativi alla situazione finanziaria della famiglia NN-AD, trasfusi nella sentenza irrevocabile emessa il 18 novembre 2013, da cui emergeva che i redditi dichiarati dai componenti del nucleo familiare degli incisi erano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. Né tantomeno era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare dei ricorrenti con altre forme di risparmio, che, anche a volere ipotizzare la plausibilità dell'assunto difensivo, risultavano comunque inidonee a legittimare le acquisizioni patrimoniali controverse. In questa cornice, il respingimento dell'istanza di revoca della confisca presentata da GE UC, AN AD e IN AD veniva giustificato dalla Corte di appello di Bari dall'assenza di elementi di novità probatoria, idonei a determinare la rivisitazione del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni degli incisi, deliberata con la pronuncia della stessa Corte. La Corte di appello di Bari, dunque, non riteneva ravvisabile alcuna connotazione di novità negli elementi probatori allegati nell'interesse dei ricorrenti, rappresentati dalla documentazione anagrafica acquisita presso gli uffici della Polizia Municipale e dello Stato Civile del Comune di Andria;
dalle dichiarazioni rese da SQ VA ex art. 391-bis cod. proc. pen.; dalle allegazioni attestanti le modalità di utilizzazione dei beni sottoposti alla misura ablatoria. 2. Avverso questa ordinanza GE UC, AN AD e IN AD, a mezzo dell'avvocato Vincenzo Papeo, ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 649 cod. 2 proc. pen. e 12-sexies decreto-legge n. 152 del 1991, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dei beni confiscati, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sull'illiceità del loro acquisto e non essendo stata acquisita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra tali beni e i reati presupposti, giudicati con la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Bari il 18 novembre 2013. Si deduceva, in proposito, che l'originaria misura ablatoria si poneva in contrasto con gli esiti del procedimento di prevenzione conclusosi con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 settembre 2014, con cui era stato riconosciuto il diritto di IN AD di ottenere la restituzione della somma di 53.241,47 euro e il diritto della stessa AD e del coniuge, NU NN, di ottenere la restituzione della somma di 44.363,47 euro. La restituzione di tali somme, pronunciata sull'assunto dell'adeguatezza delle risorse economiche della famiglia NN-AD, evidenziava l'esistenza di un contrasto di giudicati, rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una medesima condizione finanziaria, venivano adottati due provvedimenti di segno contrapposto nei confronti di due componenti dello stesso nucleo familiare. Si deduceva, al contempo, che le allegazioni difensive, irragionevolmente disattese dalla Corte di appello di Bari, dimostravano che i beni confiscati erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate lecitamente, che potevano essere utilizzate per le acquisizioni controverse. Tali allegazioni, connotate da novità probatoria, dimostravano l'adeguatezza delle disponibilità reddituali della famiglia NN-AD, che, sul piano finanziario, era nelle condizioni di sostenere le spese per l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. 2.1. Le considerazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate nella memoria difensiva presentata nell'interesse dei ricorrenti il 28 ottobre 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano l'accoglimento del ricorso e si replicava alle argomentazioni poste a fondamento della requisitoria del Sostituto Procuratore generale del 4 ottobre 2022. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da GE UC, AN AD e IN AD sono infondati. 3 2. Osserva il Collegio che la confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto- legge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato, per la cui commissione è stata irrogata condanna, dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato. Lo strumento ablatorio previsto dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 299554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816-01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 2404671-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12- sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221-01). Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Sez. 1, n. 27367 del 28 gennaio 2021, Ciconte, Rv. 281634-01; Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, 4 Caponera, Rv. 263479-01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844-01). Tuttavia, la circostanza che la previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta;
c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, non mass. sul punto). Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Sez. 6, n. 29299 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825- 01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che, nel caso di specie, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la 5 Il Consigliere estensore Il Presidente sentenza irrevocabile deliberata il 18 novembre 2013 dalla Corte di appello di Bari, invocato nell'interesse di GE UC, AN AD e IN AD, atteso che i beni sottoposti ad abiezione erano stati confiscati all'esito di un processo di cognizione, che imponeva l'esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato. 3. Deve, infine, rilevarsi che il respingimento dei ricorsi proposti nell'interesse di GE UC, AN AD e IN AD impedisce il vaglio del merito delle censure difensive. Con queste doglianze, in particolare, si deducevano sia gli effetti preclusivi sulla confisca di cui si controverte del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari il 26 settembre 2014 - con stato riconosciuto il diritto di IN AD di ottenere la restituzione della somma di 53.241,47 euro e il diritto della stessa AD e del coniuge, NU NN, di ottenere la restituzione della somma di 44.363,47 euro -, sia che le allegazioni difensive dei ricorrenti, tese a dimostrare che i beni confiscati erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate lecitamente. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da GE UC, AN AD e IN AD devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 febbraio 2023
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18776 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2021 la Corte di appello di Bari respingeva l'opposizione proposta avverso il respingimento dell'istanza di revoca della confisca dei beni delle parti ricorrenti - GE UC, AN AD e IN AD -, che era stata disposta dalla stessa Corte, ai sensi dell'art. 12- sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, con la sentenza irrevocabile deliberata il 18 novembre 2013. Tale provvedimento interveniva a seguito della riqualificazione dell'originario ricorso per cassazione presentato dagli odierni ricorrenti, disposta dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. L'originaria misura ablatoria era stata adottata dalla Corte di appello di Bari sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria relativi alla situazione finanziaria della famiglia NN-AD, trasfusi nella sentenza irrevocabile emessa il 18 novembre 2013, da cui emergeva che i redditi dichiarati dai componenti del nucleo familiare degli incisi erano insufficienti a consentire l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. Né tantomeno era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare dei ricorrenti con altre forme di risparmio, che, anche a volere ipotizzare la plausibilità dell'assunto difensivo, risultavano comunque inidonee a legittimare le acquisizioni patrimoniali controverse. In questa cornice, il respingimento dell'istanza di revoca della confisca presentata da GE UC, AN AD e IN AD veniva giustificato dalla Corte di appello di Bari dall'assenza di elementi di novità probatoria, idonei a determinare la rivisitazione del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione dei beni degli incisi, deliberata con la pronuncia della stessa Corte. La Corte di appello di Bari, dunque, non riteneva ravvisabile alcuna connotazione di novità negli elementi probatori allegati nell'interesse dei ricorrenti, rappresentati dalla documentazione anagrafica acquisita presso gli uffici della Polizia Municipale e dello Stato Civile del Comune di Andria;
dalle dichiarazioni rese da SQ VA ex art. 391-bis cod. proc. pen.; dalle allegazioni attestanti le modalità di utilizzazione dei beni sottoposti alla misura ablatoria. 2. Avverso questa ordinanza GE UC, AN AD e IN AD, a mezzo dell'avvocato Vincenzo Papeo, ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 649 cod. 2 proc. pen. e 12-sexies decreto-legge n. 152 del 1991, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dei beni confiscati, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sull'illiceità del loro acquisto e non essendo stata acquisita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra tali beni e i reati presupposti, giudicati con la sentenza deliberata dalla Corte di appello di Bari il 18 novembre 2013. Si deduceva, in proposito, che l'originaria misura ablatoria si poneva in contrasto con gli esiti del procedimento di prevenzione conclusosi con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 settembre 2014, con cui era stato riconosciuto il diritto di IN AD di ottenere la restituzione della somma di 53.241,47 euro e il diritto della stessa AD e del coniuge, NU NN, di ottenere la restituzione della somma di 44.363,47 euro. La restituzione di tali somme, pronunciata sull'assunto dell'adeguatezza delle risorse economiche della famiglia NN-AD, evidenziava l'esistenza di un contrasto di giudicati, rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una medesima condizione finanziaria, venivano adottati due provvedimenti di segno contrapposto nei confronti di due componenti dello stesso nucleo familiare. Si deduceva, al contempo, che le allegazioni difensive, irragionevolmente disattese dalla Corte di appello di Bari, dimostravano che i beni confiscati erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate lecitamente, che potevano essere utilizzate per le acquisizioni controverse. Tali allegazioni, connotate da novità probatoria, dimostravano l'adeguatezza delle disponibilità reddituali della famiglia NN-AD, che, sul piano finanziario, era nelle condizioni di sostenere le spese per l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. 2.1. Le considerazioni esposte nell'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento venivano richiamate nella memoria difensiva presentata nell'interesse dei ricorrenti il 28 ottobre 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano l'accoglimento del ricorso e si replicava alle argomentazioni poste a fondamento della requisitoria del Sostituto Procuratore generale del 4 ottobre 2022. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da GE UC, AN AD e IN AD sono infondati. 3 2. Osserva il Collegio che la confisca prevista dall'art. 12-sexies decreto- legge n. 306 del 1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, prescindendo da un collegamento pertinenziale con il reato, per la cui commissione è stata irrogata condanna, dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero posteriore alla commissione dello stesso reato. Lo strumento ablatorio previsto dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, infatti, mirando a contrastare le forme di accumulazione della ricchezza illecita, allo scopo di impedire il loro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, possiede le caratteristiche tipiche delle misure di sicurezza patrimoniale, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 299554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816-01; Sez. 1, n. 25728 del 05/06/2008, Cicala, Rv. 2404671-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nelle ipotesi in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativamente all'accertamento di uno dei delitti previsti dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, il provvedimento ablatorio può essere adottato dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc., che riguarda tutti i casi di confisca obbligatoria. Sul punto, non si può che richiamare il risalente e insuperato arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12- sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale» (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221-01). Dalla confisca disposta dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 discende il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca del provvedimento ablatorio, superando la preclusione processuale dell'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando elementi di giudizio non considerati al tempo dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura (Sez. 1, n. 27367 del 28 gennaio 2021, Ciconte, Rv. 281634-01; Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, 4 Caponera, Rv. 263479-01; Sez. 1, n. 4196 del 9 gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844-01). Tuttavia, la circostanza che la previsione dell'art. 676 cod. proc. pen., della cui applicazione si controverte, faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla sua revoca nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione il percorso processuale che riguarda la misura ablatoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01). La disciplina dettata dalla norma dell'art. 676 cod. proc. per le ipotesi di confisca allegata previste dall'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, dunque, comporta la necessità: «a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta;
c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, non mass. sul punto). Ne deriva ulteriormente che la «confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda» (Sez. 6, n. 29299 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825- 01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che, nel caso di specie, non è consentita l'esperibilità dello strumento della revoca in executivis della confisca, disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, con la 5 Il Consigliere estensore Il Presidente sentenza irrevocabile deliberata il 18 novembre 2013 dalla Corte di appello di Bari, invocato nell'interesse di GE UC, AN AD e IN AD, atteso che i beni sottoposti ad abiezione erano stati confiscati all'esito di un processo di cognizione, che imponeva l'esperimento del rimedio straordinario della revisione del giudicato. 3. Deve, infine, rilevarsi che il respingimento dei ricorsi proposti nell'interesse di GE UC, AN AD e IN AD impedisce il vaglio del merito delle censure difensive. Con queste doglianze, in particolare, si deducevano sia gli effetti preclusivi sulla confisca di cui si controverte del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Bari il 26 settembre 2014 - con stato riconosciuto il diritto di IN AD di ottenere la restituzione della somma di 53.241,47 euro e il diritto della stessa AD e del coniuge, NU NN, di ottenere la restituzione della somma di 44.363,47 euro -, sia che le allegazioni difensive dei ricorrenti, tese a dimostrare che i beni confiscati erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate lecitamente. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da GE UC, AN AD e IN AD devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 febbraio 2023