CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG ("tA-59-1-<-44‘1 (4I (GA' Penale Sent. Sez. 1 Num. 8778 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2021 ha respinto l'opposizione introdotta da RB CA avverso il diniego di revoca di una statuizione di confisca (decisione del 9 giugno 2021, confisca disposta in data 11 marzo 2011). 1.1 In motivazione, si evidenzia che : a) la statuizione di confisca - emessa ai sensi dell'art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. - riguarda un immobile realizzato tra il 1976 e il 1983; b) la domanda di rivalutazione si fonda sui contenuti di Sez. U. 2021 ric. Croste//a, con particolare riguardo al tema della 'ragionevolezza temporale' tra commissione del reato-spia e investimento economico confiscabile;
c) le condotte di reato per cui RB è stato giudicato e condannato sono rappresentate da un omicidio commesso nel dicembre del 1984 e dal delitto di partecipazione alla associazione di stampo mafioso commesso fino al novembre del 1986. 1.2 Tanto premesso, la Corte territoriale rappresenta che - pur a voler ritenere ammissibile la domanda di rivalutazione - il presupposto della 'ragionevolezza temporale' è da ritenersi sussistente nel caso concreto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RB CA, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.240bis cod.pen. . 2.1 Si sostiene, in particolare, che : a) l'arresto delle Sezioni Unite Croste/la richiama i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella decisione n.33 del 2018 in tema di necessaria ragionevolezza temporale;
b) che nel caso in esame l'impiego di risorse finanziarie è antecedente alla commissione del reato-spia in modo manifesto, essendo stato RB in precedenza assolto da analoga contestazione per partecipazione alla associazione mafiosa;
c) che manca, pertanto, il presupposto fondante la legittimità della cd. confisca estesa. 3. il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2 3.1 Un primo aspetto da esaminare riguarda la stessa possibilità - in diritto - di rivalutazione posteriore al giudicato di una statuizione di confisca cd. estesa (già art. 12 sexies 1.356 del 1992, attuale art.240 bis cod.pen.) emessa in ambito penale, trattandosi di un istituto non espressamente previsto dalla legge, ma derivante da un assetto interpretativo giurisprudenziale. 3.2 La Corte di merito ritiene implicitamente possibile la rivalutazione su domanda - come nel caso in esame - del condannato, ma non ne precisa l'ambito, né la fonte normativa, sia pure derivata da un ragionamento interpretativo di tipo sistematico. 3.3 Va pertanto ribadito - pure in presenza di posizioni diverse, tra cui di recente Sez. VI n. 29200 del 30.6.2021, rv 281825 - che ad avviso del Collegio anche la confisca estesa disposta in sede penale (sulla falsariga delta confisca disposta in sede di prevenzione) è suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva su domanda del soggetto che ha preso parte al procedimento che ha 'generato' il titolo (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 27367 del 28.1.2021, rv 281634). In particolare, l'evidente assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art.240 bis cod.pen.) e la confisca misura di prevenzione (nel cui ambito il legislatore ha espressamente previsto e regolamentato l'istituto della revocazione della confisca definitiva, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011) ha da tempo determinato, in via interpretativa, il riconoscimento della esistenza del rimedio 'revocatorio', anche in riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza della allegazione di nova (elementi di fatto non acquisiti, né valutati nel primo giudizio) tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca . Il filone giurisprudenziale di cui sopra risulta peraltro risalente ad una decisione emessa nell'anno 2009 da questa Prima Sezione Penale, rappresentata da Sez. I n. 4196 del 9.1.2009, ric. Laforet (secondo cui la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con I. 356 del 1992 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano non situazioni di fatto costituenti condizioni dì legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate (lì 3 nemmeno implicitamente dal giudice) . La successiva formalizzazione legislativa (con il d.lgs. n.159 del 2011) della revocazione della confisca di prevenzione non fa altro che rendere ancora più cogente simile approccio interpretativo, pena una evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe. 3.4 Tutto ciò precisato, nel caso in esame la rivalutazione non è basata su nuovi elementi di fatto, ma su un novum interpretativo, derivante - come si è detto - dai contenuti di Corte cost. n.33 del 2018 e di Sez. U 2021 ric. Croste/la, in punto di necessario rispetto della 'correlazione temporale' tra epoca di investimento e momento di realizzazione del cd. reato-spia. Ed è proprio tale aspetto a rendere infondata la domanda di rivalutazione, posto che la 'rivedibilità' di una decisione definitiva - in ambito patrimoniale - non può essere correlata ad una diversa interpretazione dell'apparato regolativo normativo, rispetto al momento della decisione, ma alla emersione di un elemento di fatto dotato del carattere di novità. In tal senso, anche in sede di prevenzione patrimoniale, si è affermato che un più favorevole indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tune della misura non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (Sez. I n. 35756 del 30.5.2019, rv 278481). Simile orientamento, in sostanza recepito anche da Sez. U 2021 Fiorentino - in tema di effetti della sentenza Corte cost. n.24 del 2019 sui giudicati patrimoniali di prevenzione, nella parte relativa a precisazioni interpretative della pericolosità cd. semplice - va qui ribadito ed esclude in radice che il novum rilevante a fini di revoca ex tunc in esecuzione di una statuizione di confisca estesa possa individuarsi nei contenuti di un orientamento interpretativo maturato in epoca posteriore alla definitività del titolo. 3.5 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Preside te (5 ,24,1i, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG ("tA-59-1-<-44‘1 (4I (GA' Penale Sent. Sez. 1 Num. 8778 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice della esecuzione, con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2021 ha respinto l'opposizione introdotta da RB CA avverso il diniego di revoca di una statuizione di confisca (decisione del 9 giugno 2021, confisca disposta in data 11 marzo 2011). 1.1 In motivazione, si evidenzia che : a) la statuizione di confisca - emessa ai sensi dell'art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod. - riguarda un immobile realizzato tra il 1976 e il 1983; b) la domanda di rivalutazione si fonda sui contenuti di Sez. U. 2021 ric. Croste//a, con particolare riguardo al tema della 'ragionevolezza temporale' tra commissione del reato-spia e investimento economico confiscabile;
c) le condotte di reato per cui RB è stato giudicato e condannato sono rappresentate da un omicidio commesso nel dicembre del 1984 e dal delitto di partecipazione alla associazione di stampo mafioso commesso fino al novembre del 1986. 1.2 Tanto premesso, la Corte territoriale rappresenta che - pur a voler ritenere ammissibile la domanda di rivalutazione - il presupposto della 'ragionevolezza temporale' è da ritenersi sussistente nel caso concreto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RB CA, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.240bis cod.pen. . 2.1 Si sostiene, in particolare, che : a) l'arresto delle Sezioni Unite Croste/la richiama i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella decisione n.33 del 2018 in tema di necessaria ragionevolezza temporale;
b) che nel caso in esame l'impiego di risorse finanziarie è antecedente alla commissione del reato-spia in modo manifesto, essendo stato RB in precedenza assolto da analoga contestazione per partecipazione alla associazione mafiosa;
c) che manca, pertanto, il presupposto fondante la legittimità della cd. confisca estesa. 3. il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2 3.1 Un primo aspetto da esaminare riguarda la stessa possibilità - in diritto - di rivalutazione posteriore al giudicato di una statuizione di confisca cd. estesa (già art. 12 sexies 1.356 del 1992, attuale art.240 bis cod.pen.) emessa in ambito penale, trattandosi di un istituto non espressamente previsto dalla legge, ma derivante da un assetto interpretativo giurisprudenziale. 3.2 La Corte di merito ritiene implicitamente possibile la rivalutazione su domanda - come nel caso in esame - del condannato, ma non ne precisa l'ambito, né la fonte normativa, sia pure derivata da un ragionamento interpretativo di tipo sistematico. 3.3 Va pertanto ribadito - pure in presenza di posizioni diverse, tra cui di recente Sez. VI n. 29200 del 30.6.2021, rv 281825 - che ad avviso del Collegio anche la confisca estesa disposta in sede penale (sulla falsariga delta confisca disposta in sede di prevenzione) è suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva su domanda del soggetto che ha preso parte al procedimento che ha 'generato' il titolo (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 27367 del 28.1.2021, rv 281634). In particolare, l'evidente assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art.240 bis cod.pen.) e la confisca misura di prevenzione (nel cui ambito il legislatore ha espressamente previsto e regolamentato l'istituto della revocazione della confisca definitiva, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011) ha da tempo determinato, in via interpretativa, il riconoscimento della esistenza del rimedio 'revocatorio', anche in riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza della allegazione di nova (elementi di fatto non acquisiti, né valutati nel primo giudizio) tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca . Il filone giurisprudenziale di cui sopra risulta peraltro risalente ad una decisione emessa nell'anno 2009 da questa Prima Sezione Penale, rappresentata da Sez. I n. 4196 del 9.1.2009, ric. Laforet (secondo cui la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con I. 356 del 1992 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano non situazioni di fatto costituenti condizioni dì legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate (lì 3 nemmeno implicitamente dal giudice) . La successiva formalizzazione legislativa (con il d.lgs. n.159 del 2011) della revocazione della confisca di prevenzione non fa altro che rendere ancora più cogente simile approccio interpretativo, pena una evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe. 3.4 Tutto ciò precisato, nel caso in esame la rivalutazione non è basata su nuovi elementi di fatto, ma su un novum interpretativo, derivante - come si è detto - dai contenuti di Corte cost. n.33 del 2018 e di Sez. U 2021 ric. Croste/la, in punto di necessario rispetto della 'correlazione temporale' tra epoca di investimento e momento di realizzazione del cd. reato-spia. Ed è proprio tale aspetto a rendere infondata la domanda di rivalutazione, posto che la 'rivedibilità' di una decisione definitiva - in ambito patrimoniale - non può essere correlata ad una diversa interpretazione dell'apparato regolativo normativo, rispetto al momento della decisione, ma alla emersione di un elemento di fatto dotato del carattere di novità. In tal senso, anche in sede di prevenzione patrimoniale, si è affermato che un più favorevole indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca "ex tune della misura non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (Sez. I n. 35756 del 30.5.2019, rv 278481). Simile orientamento, in sostanza recepito anche da Sez. U 2021 Fiorentino - in tema di effetti della sentenza Corte cost. n.24 del 2019 sui giudicati patrimoniali di prevenzione, nella parte relativa a precisazioni interpretative della pericolosità cd. semplice - va qui ribadito ed esclude in radice che il novum rilevante a fini di revoca ex tunc in esecuzione di una statuizione di confisca estesa possa individuarsi nei contenuti di un orientamento interpretativo maturato in epoca posteriore alla definitività del titolo. 3.5 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Preside te (5 ,24,1i, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore