CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AD nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU EL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4185 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 21 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città con la quale DI AI è stato ritenuto responsabile di un tentato furto commesso a Torino il 20 aprile 2021 introducendosi all'interno di un immobile in fase di ristrutturazione e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni conservati negli armadietti in uso agli operai del cantiere senza riuscire nell'intento per l'intervento del servizio di vigilanza attivato dall'allarme acustico. La sentenza confermata in appello ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., ha applicato le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti alla aggravante e alla recidiva (reiterata e specifica) e, applicata la diminuente per il rito, ha determinato la pena nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore AI ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in due motivi. Col primo motivo il difensore deduce erronea applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Rileva che l'aggravante è stata ritenuta esistente sol perché l'azione fu commessa in orario notturno, quando gli operai non erano presenti in cantiere, senza considerare che nell'immobile era installato un impianto di allarme che entrò in funzione e determinò l'intervento di una guardia giurata. Col secondo motivo, il difensore si duole che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia stata disattesa. Osserva che non è stata valutata a tal fine, né la richiesta di qualificare il fatto come violazione dell'art. 624 cod. pen. né la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Sostiene che, in entrambi i casi, la pena edittale conseguente alla diversa qualificazione giuridica del fatto avrebbe consentito di valutarne la particolare tenuità. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 5 gennaio 2023, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha chiesto, inoltre, di poterlo discutere in presenza sostenendo che la disciplina prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 non sarebbe stata prorogata oltre la data del 31 dicembre 2022. Va ricordato, tuttavia, che, ai sensi 2 Li dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162: «per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che il furto avvenne in orario serale, ma così non è. Le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - sottolineano infatti: che, pur essendo scattato l'allarme, prima dell'arrivo degli addetti al servizio di vigilanza l'imputato ebbe il tempo di rovistare nella stanza adibita a spogliatoio e prelevare alcuni oggetti occultandoli nel proprio zaino;
che, dopo l'intervento della guardia giurata, vistosi scoperto, AI cercò di allontanarsi;
che poté essere bloccato solo «da una volante della Polizia di Stato, nel frattempo casualmente sopraggiunta» (pag. 2 della sentenza di primo grado). Secondo i giudici di merito, dunque, non ostante la presenza dell'allarme, AI poté approfittare «della notte e dell'assenza degli operai per agire indisturbato all'interno del cantiere» e, in concreto, la situazione di vulnerabilità conseguente all'ora notturna e alla mancata presenza di operai in cantiere, non fu neutralizzata dai presidi posti a difesa della proprietà. Tali argomentazioni, congrue, non contraddittorie né manifestamente illogiche resistono ai rilievi del ricorrente. 3 Per quanto esposto, la decisione con la quale è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. non è censurabile. Quanto alla richiesta di qualificare il fatto come violazione dell'art. 624 cod. pen. la stessa non è stata fatta oggetto di autonomo motivo di ricorso e non è stata argomentata. È sufficiente quindi ricordare che il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (per tutte: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tale disposizione opera «nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni» ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il reato per cui si procede, dunque, rientra oggi entro i limiti di pena che consentono di valutarne la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, ha carattere sostanziale ed è pertanto applicabile, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., anche ai reati precedentemente commessi (sull'argomento: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito avevano escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità in parola non soltanto in ragione della entità della pena edittale (che precludeva l'applicazione del beneficio), ma anche sottolineando che, come risulta dal certificato del casellario, AI ha riportato «plurime condanne per delitti contro il patrimonio» (pag. 4 della sentenza impugnata). Si deve osservare allora: che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347); che, per questa parte, l'art. 131-bis cod. pen. non è stato modificato;
che tale situazione ricorre nel caso di specie atteso che dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per reati della stessa specie di quello per cui si procede (una per rapina e una per furto). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU EL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4185 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 21 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città con la quale DI AI è stato ritenuto responsabile di un tentato furto commesso a Torino il 20 aprile 2021 introducendosi all'interno di un immobile in fase di ristrutturazione e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni conservati negli armadietti in uso agli operai del cantiere senza riuscire nell'intento per l'intervento del servizio di vigilanza attivato dall'allarme acustico. La sentenza confermata in appello ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., ha applicato le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti alla aggravante e alla recidiva (reiterata e specifica) e, applicata la diminuente per il rito, ha determinato la pena nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore AI ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in due motivi. Col primo motivo il difensore deduce erronea applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Rileva che l'aggravante è stata ritenuta esistente sol perché l'azione fu commessa in orario notturno, quando gli operai non erano presenti in cantiere, senza considerare che nell'immobile era installato un impianto di allarme che entrò in funzione e determinò l'intervento di una guardia giurata. Col secondo motivo, il difensore si duole che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia stata disattesa. Osserva che non è stata valutata a tal fine, né la richiesta di qualificare il fatto come violazione dell'art. 624 cod. pen. né la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Sostiene che, in entrambi i casi, la pena edittale conseguente alla diversa qualificazione giuridica del fatto avrebbe consentito di valutarne la particolare tenuità. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 5 gennaio 2023, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha chiesto, inoltre, di poterlo discutere in presenza sostenendo che la disciplina prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 non sarebbe stata prorogata oltre la data del 31 dicembre 2022. Va ricordato, tuttavia, che, ai sensi 2 Li dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162: «per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Muovendo da queste premesse in diritto, il ricorso sarebbe fondato se la sentenza impugnata si fosse limitata a constatare che il furto avvenne in orario serale, ma così non è. Le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - sottolineano infatti: che, pur essendo scattato l'allarme, prima dell'arrivo degli addetti al servizio di vigilanza l'imputato ebbe il tempo di rovistare nella stanza adibita a spogliatoio e prelevare alcuni oggetti occultandoli nel proprio zaino;
che, dopo l'intervento della guardia giurata, vistosi scoperto, AI cercò di allontanarsi;
che poté essere bloccato solo «da una volante della Polizia di Stato, nel frattempo casualmente sopraggiunta» (pag. 2 della sentenza di primo grado). Secondo i giudici di merito, dunque, non ostante la presenza dell'allarme, AI poté approfittare «della notte e dell'assenza degli operai per agire indisturbato all'interno del cantiere» e, in concreto, la situazione di vulnerabilità conseguente all'ora notturna e alla mancata presenza di operai in cantiere, non fu neutralizzata dai presidi posti a difesa della proprietà. Tali argomentazioni, congrue, non contraddittorie né manifestamente illogiche resistono ai rilievi del ricorrente. 3 Per quanto esposto, la decisione con la quale è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. non è censurabile. Quanto alla richiesta di qualificare il fatto come violazione dell'art. 624 cod. pen. la stessa non è stata fatta oggetto di autonomo motivo di ricorso e non è stata argomentata. È sufficiente quindi ricordare che il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (per tutte: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tale disposizione opera «nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni» ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il reato per cui si procede, dunque, rientra oggi entro i limiti di pena che consentono di valutarne la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, ha carattere sostanziale ed è pertanto applicabile, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., anche ai reati precedentemente commessi (sull'argomento: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito avevano escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità in parola non soltanto in ragione della entità della pena edittale (che precludeva l'applicazione del beneficio), ma anche sottolineando che, come risulta dal certificato del casellario, AI ha riportato «plurime condanne per delitti contro il patrimonio» (pag. 4 della sentenza impugnata). Si deve osservare allora: che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347); che, per questa parte, l'art. 131-bis cod. pen. non è stato modificato;
che tale situazione ricorre nel caso di specie atteso che dal certificato del casellario giudiziale risultano due condanne per reati della stessa specie di quello per cui si procede (una per rapina e una per furto). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente