Art. 361.
(Applicabilita' di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato).
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.
(Applicabilita' di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato).
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.